Thursday 13 August 2015 11:18:40

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Corte dei Conti: è nulla la costituzione in giudizio se i convenuti in conflitto d'interessi hanno dato mandato allo stesso avvocato

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Regione Lombardia del 4.8.2015 n. 142

Secondo consolidata giurisprudenza, la colpevolezza degli Organi politici, che hanno posto in essere provvedimenti ritenuti forieri di danno, può non assurgere a gravità perseguibile, nel caso in cui gli stessi abbiano adottato le contestate decisioni sulla base del parere di un organo tecnico. Sulla base di tale principio la Corte dei Conti in Comune lombardo ha analizzato d'ufficio la posizione del Sindaco, del Vice Sindaco, dell'Assessore ed del Responsabile del Servizio Finanziario che -citati in giudizio dalla Procura per il danno erariale conseguente ad una delibera di conferimento di un incarico adottata sulla base del parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione - si sono costituiti in giudizio con il medesimo avvocato. In particolare, la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale della Regione Lombardia nella sentenza del 4.8.2015 n. 142 ha esaminato la questione dell’esistenza di un reciproco conflitto di interessi tra i convenuti proprio in considerazione della costituzione in giudizio con il medesimo difensore. A tal fine la Corte ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale “la costituzione in giudizio di più parti per mezzo di uno stesso procuratore, cui sia stato conferito il mandato con un unico atto da tutte sottoscritto, è valida solo quando fra le medesime parti non vi sia un conflitto di interessi” (Cass. Civ. Sez. III°, sentenza n. 8842/04). Pertanto, la sussistenza di un siffatto conflitto costituisce un limite intrinseco al conferimento della procura, da parte di più soggetti allo stesso Avvocato che, in tale situazione, è impossibilitato “a svolgere contemporaneamente attività difensive per conto di portatori di pretese collidenti” (Cass. Civ. Sez. II°, n. 21350/05). Ancor più recentemente la Suprema Corte ha affermato che “… nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale), è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di “simultaneus processus”, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti” (Cass. Civ. Sez. III°, n. 15884/13). In materia, la giurisprudenza contabile è in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione (cfr. su tutte Sezione III° n. 156 del 28 febbraio 2012; n. 798 del 6 dicembre 2012 e n. 605 del 20 settembre 2013). Sulla base di tale copiosa giurisprudenza, la Corte dei Conti ha rilevato - tenuto conto che la Responsabile del Settore Finanziario, si è costituita congiuntamente ai Membri della Giunta Comunale, con unica memoria del medesimo difensore - il conflitto di interessi tra i convenuti statuendo che ciò comporta, per pacifica e risalente giurisprudenza, la nullità della costituzione in giudizio e la conseguente dichiarazione di contumacia dei convenuti (cfr. in proposito Cass. Sez. III° n. 2779/68). La sentenza nel merito si occupa inoltre del danno erariale derivante dal conferimento di incarichi esterni. Per approfondire leggi il testo integrale.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

 

 

                                 REPUBBLICA ITALIANA      Sent. n. 142/2015

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Luisa Motolese                     Presidente f.f.

Vito Tenore                          Consigliere

Eugenio Madeo                    Referendario estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G28250 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro i Sig.ri: 

Omissis

VISTI: il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19; la l. 14 gennaio 1994, n. 20; il d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639; il c.p.c., artt. 131, 132 e 133.

VISTO l’atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.     

UDITI, nella pubblica udienza dell’8 luglio 2015, il Referendario relatore Eugenio Madeo, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Michele Scarpa, l’Avvocato Domenico Bezzi per i convenuti Bozzoni, Franchi, Guarnieri, Maroli e l’Avvocato Giorgio Prandelli in sostituzione dell’Avvocato Alessandro Asaro per il Lograno.

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 11 marzo 2015, la Procura 
regionale presso questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti 
ha convenuto in giudizio i Sig.ri: *per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Pontevico (BS), del complessivo danno pari ad euro 99.870,77 così ripartito:

-     euro 19.974,15 in solido fra il *** rispettivamente nelle loro qualità di Sindaco, Vice Sindaco ed Assessore anziano, “… per aver deliberato, quali membri di Giunta Comunale, il conferimento e la proroga dell’incarico di responsabile dell’Area Tecnica all’Arch. * e il contratto di opera intellettuale a favore del Geom. *, per essersi dolosamente ingeriti in una funzione tipicamente amministrativa quale quella gestionale relativa alla modalità di selezione del personale, aggirando i vincoli normativi ed eludendo dolosamente le procedure selettive mediante l’adozione di incarico fiduciario (*) e di prestazione di opera intellettuale (*) per la copertura di ordinarie posizioni di lavoro dell’Ente”;

-     euro 49.935,39 al *, Segretario Generale del Comune, “… per aver con colpa grave apposto parere favorevole alle suddette delibere quale responsabile dell’Area Amministrativa e quale sostituto del Responsabile dell’Area Finanziaria”;

-     euro 29.961,23 alla *, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, “… per aver con colpa grave dato parere favorevole alle suddette delibere in elusione dei vincoli finanziari e dei limiti di spesa e di aver pagato con mandato di pagamento le spese impegnate senza una previa determina di liquidazione”.

Dall’atto di citazione emerge quanto segue: la Procura, a seguito della ricezione di un esposto, apprendeva che “… il Comune di Pontevico ha sostenuto un costo annuo pari a €. 50.000 per l’affidamento di incarichi esterni a n. 2 professionisti per n. 20 ore totali settimanali”

Pertanto, con la successiva attività istruttoria, la Procura riferisce di aver accertato che il menzionato Comune con delibera n. 167/2011 (all. n. 1 del fascicolo della Procura) “… a seguito di rinuncia in data 26.07.2011 del titolare di P.O. Ing. *i, affidava all’Arch. * l’incarico di responsabile di P.O. dell’Area Tecnica per il periodo 29.08.2011 - 31.12.2011 per n. 8 ore settimanali con trattamento economico equivalente alla qualifica D3 del CCNL per un importo mensile pari a €. 1.300,00 oltre IVA 20% e oneri previdenziali 4% ed indennità forfettaria mensile ad personam”.

Successivamente, con delibera n. 5/2012 (all. n. 2 del fascicolo della Procura) il conferimento di tale incarico veniva prorogato per tutto il 2012 e con delibera n. 8/2012 (all. n. 3 del fascicolo della Procura) le ore di prestazione settimanale venivano aumentate da 8 a 12 “… per un importo mensile pari a €. 2.400,00 oltre IVA 21% e CPA ed indennità mensile ad personam”.

Infine, con delibera n. 165/2012 tale incarico veniva prorogato per tutto il 2013 (all. n. 4 del fascicolo della Procura).

Per quanto poi riguarda la posizione della Geometra * veniva rilevato che sempre il Comune di Pontevico con delibera n. 35/2012 affidava a quest’ultima “… l’incarico di prestazione d’opera intellettuale di carattere fiduciario per lo svolgimento delle attività del settore edilizia privata ed urbanistica a seguito della domanda di mobilità in data 30.01.2012 del responsabile dell’Area tecnica Ing.* per il periodo Gennaio-Dicembre 2012 per n. 8 ore settimanali per un importo pari a €. 28,00 all’ora incluso IVA e oneri previdenziali, oltre eventuali spese da giustificare” (all. n. 5 del fascicolo della Procura).

Successivamente con delibera n. 166/2012 tale incarico veniva rinnovato per tutto il 2013 “… per n. 8 ore settimanali ad €. 28,00/h., oltre IVA e oneri previdenziali” (all. n. 5.1 del fascicolo della Procura). 

 Tanto precisato, la condotta antigiuridica contestata dalla Procura in riferimento alla posizione * consiste nell’aver l’Amministrazione comunale stipulato ai sensi dell’art. 110, comma 2 del D.lvo. n. 110/2000 con quest’ultima nella qualità di professionista esterno al Comune “… n. 3 contratti di diritto privato … senza soluzione di continuità dal 2011 al 2013 per il conferimento dell’incarico di PO di Responsabile dell’Area Tecnica a seguito di rinuncia in data 26.07.2011 del titolare della medesima posizione … e di successiva richiesta di nulla osta … al trasferimento del titolare ad altro comune per mobilità volontaria esterna”.

Per quanto riguarda invece la posizione * la condotta antigiuridica consisterebbe invece nell’aver stipulato, senza la necessaria procedura comparativa in deroga alla dotazione organica dell’Ufficio Tecnico, sempre con un professionista esterno al Comune “… un contratto di diritto privato di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2229 cc. … a seguito di rinuncia in data 26.07.2011 del Responsabile dell’Area Tecnica titolare della medesima e di successivo trasferimento del titolare ad altro comune per mobilità volontaria (esterna) …” non essendoci, ad avviso dell’Amministrazione comunale, “… all’interno del Settore tecnico … una figura idonea allo svolgimento delle mansioni espletate dal dipendente Ing. *”.  

Tanto premesso, la Procura, non avendo considerato le successive deduzioni difensive, presentate da tutti i convenuti, sufficienti ad escludere il dolo o quantomeno la colpa grave, ha ravvisato gli estremi di un’ipotesi di responsabilità erariale per il danno patrimoniale diretto subito dall’Amministrazione comunale di Pontevico pari alle somme corrisposte inopinatamente all’Archietto * ed al Geometra *. Tali compensi risulterebbero, ad avviso della Procura, essere stati corrisposti ai menzionati professionisti in assenza dei presupposti normativi legittimanti all’epoca dei fatti, il conferimento a personale esterno all’Amministrazione di incarichi remunerati, realizzando così un uso distorto delle risorse pubbliche.

Secondo la Procura, gli affidamenti degli incarichi in questione sarebbero avvenuti “... oltre i limiti della dotazione organica e in via fiduciaria senza alcuna procedura comparativa ed in violazione di plurime disposizioni normative relative ai presupposti e alle procedure di selezione del personale, in deroga all’art. 28 d.lvo n. 165/2011”.

Nello specifico sarebbe ravvisabile la violazione delle seguenti disposizioni normative: 

-        “art. 3 c. 56-57 l. n. 244/2007 – come modificato dall’art. 46 c. 3 d.l. n. 112/2008 – violazione art. 89 TUEL – violazione di legge per violazione della disciplina regolamentare su criteri, limiti e modalità conferimento incarichi collaborazione esterna – disciplina applicabile a tutte le tipologie di conferimento incarico ex art. 3 c. 56 l. n. 244/2007;

-        art. 7 c. 6 d.lgvo n. 165/2001 (come modificato da l. n. 69 e 109 del 2009) - violazione divieto utilizzo contratti di collaborazione coordinata per lo svolgimento funzioni ordinarie;

-        art. 7 d.lgvo n. 165/2001 (come modificato da art. 3 c. 76 l. n. 244/2007 e da art. 46 c. 1 d.l. n. 112/2008) - violazione dei presupposti di legittimità della giurisprudenza contabile (del. N. 224/2008, Sez. Controllo Lombardia, all. 17) per il conferimento di incarichi di collaborazione e studio (vedasi, punti da n. 1 a 10, pag. 9 e ss., del. N. 83/2014, all. 15);

-        art. 1 cc. 11-42 l. n. 311/2004 - contenimento spesa personale;

-        violazione patto di stabilità interno – violazione regolamento affidamento incarichi professionali – art. 2 (p. n. 6 del. N. 87 in data 21.04.2009, all. 18)”.

Ancora il Requirente afferma che “… la rinuncia all’incarico di P.O. non costituisce causa eccezionale che giustifica la deroga alle ordinarie procedure di selezione del personale … come giustificato dall’Ente (all. n. 19-20-21) che riconosce il fatto che l’Area tecnica disponeva di adeguata professionalità (D1, Istruttore Direttivo Tecnico) interna al servizio Lavori Pubblici in grado di assumere l’incarico …”.

 In ordine poi a quanto rilevato dai convenuti nelle deduzioni istruttorie, la Procura precisa che:

-        relativamente all’affermata inapplicabilità agli enti locali di quanto disposto dall’art. 19, comma 6 del D.lgs. n. 150/2009 “è erroneo ed inconferente, sul punto, il richiamo alla del. N. 308/2010 Sez. Controllo Lombardia che nulla dice sul punto ed anzi richiama la vigenza dell’art. 111 TUEL che impone agli EE.LL. di recepire i principi di cui ai capi 3° e 4° d.lgvo n. 165/2001”;

-        il fatto poi che il limite massimo dei dirigenti a contratto negli enti locali fosse individuato dall’art. 19 comma 4 quater della legge n. 244/2012, norma introdotta in data successiva al rinnovo dell’incarico avvenuto in data 5 gennaio 2012, “… è superato dal fatto che l’Ente non ha rispettato il patto di stabilità interno nel 2010 e 2011 ed in violazione dell’art. 2 p. n. 6 del Regolamento Uffici e Servizi ha comunque proceduto al conferimento di incarichi nell’anno successivo”. Sul punto inoltre si precisa che “la certificazione della violazione … attiene alle sanzioni applicate dallo Stato e non giustifica la violazione di legge e del regolamento uffici e servizi”;

-        “è erronea l’argomentazione secondo cui la selezione pubblica non sarebbe necessaria per gli incarichi ex art. 110 c. 1 TUEL, laddove la distinzione tra le due tipologie di conferimento di incarico (art. 110 c. 1 e c. 2) è relativa soltanto al limite numerico degli incarichi conferibili in relazione al limite di assunzioni a tempo determinato: c. 1 incarico di responsabile servizio e ufficio previsto in pianta organica e pertanto non soggetto a limitazioni; c. 2 incarico dirigenziale a termine oltre la dotazione organica e come tale soggetto a limiti”;

-        con riguardo infine all’affermata assenza di danno nel caso di specie si “evidenzia l’antieconomicità delle due prestazioni professionali … in rapporto al limitato numero delle ore rispetto alla prestazione del titolare di P.O. cessato per mobilità volontaria …, in disparte dalle valutazioni ... circa l’utilità delle medesime prestazioni”.

Pertanto, secondo la Procura, il danno erariale complessivo arrecato al comune di Pontevico sarebbe pari all’importo dei mandati di pagamento liquidati ad entrambi i professionisti (all. nn. 23 e 24 del fascicolo della Procura) ovvero euro 99.870,77 da ripartirsi nel seguente modo: 

-        euro 19.974,15 (pari al 20% del danno complessivo) in solido al Bozzoni, Guarnieri e Franchi in quanto nelle loro qualità rispettivamente di Sindaco, Vice Sindaco e Assessore anziano si sono resi responsabili dell’adozione delle delibere in esame “… con le quali la Giunta Comunale disponeva il conferimento e la proroga dell’incarico di responsabile dell’Area Tecnica all’Arch. * e il contratto di opera intellettuale a favore del Geom. * per essersi dolosamente ingeriti in una funzione tipicamente amministrativa quale quella gestionale relativa alle modalità di selezione del personale aggirando i vincoli normativi ed eludendo dolosamente le procedure selettive mediante l’adozione di incarico fiduciario (*) e di prestazione di opera intellettuale (*)”;    

-         euro 49.935,39 (pari al 50% del danno complessivo) al Lograno Segretario Generale del Comune “… per aver apposto parere positivo ai sensi dell’art. 49 TUEL quale responsabile dell’Area Amministrativa e quale sostituto del Responsabile dell’Area Finanziaria è corresponsabile dell’adozione della delibera n. 167/2011 per l’apposizione del parere di regolarità finanziaria in sostituzione del parere del Responsabile del Servizio Finanziario * assente per congedo”;

-        euro 29.961,23 (pari al 30% del danno complessivo) alla Maroli Responsabile del Servizio Finanziario del Comune “… per aver eluso i vincoli finanziari ed i limiti di spesa ed aver pagato con mandato di pagamento le spese impegnate senza una previa determina di liquidazione”.        

In data 17 giugno 2015 si sono costituiti il *** tramite la presentazione di un’unica memoria difensiva contestando per prima cosa quanto affermato dalla Procura in ordine al fatto che il “… Comune di Pontevico non avrebbe potuto affidare gli incarichi in questione per via del mancato rispetto del patto di stabilità per gli anni 2010 e 2011 …” atteso che “… le deliberazioni di affidamento degli incarichi risalgono, per il geom. * al 31 gennaio 2012 e per l’arch. * al 29 agosto 2011, la certificazione di mancato rispetto del Patto per l’anno 2011 è stata depositata il 2012 …, ossia in data successiva agli affidamenti dequibus”.

Ancora, la difesa dei convenuti ha precisato che “… con la rinuncia dell’ing. * all’incarico di P.O. datata 26 luglio 2011 e con la successiva cessazione del servizio sempre dell’ing. *, avvenuta il 16.2.2012 … il Comune di Pontevico si è trovato improvvisamente privo di una benché minima struttura sufficiente a consentire il funzionamento di un servizio comprensivo di compiti e mansioni nella materia urbanistica, edilizia, lavori pubblici, ambiente nonché servizi pubblici”.

Successivamente i convenuti affermano che sia nel caso * che * “… non si è in presenza di alcun danno all’erario, ma, anzi di un vero e proprio beneficio per esso” inoltre “i due contestati incarichi hanno, comunque, consentito la riattivazione di un ciclo virtuoso di entrate per il Comune, sia per gli oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi … sia per le entrate derivanti da procedimenti sanzionatori in materia edilizia, che hanno comportato un incasso per l’anno 2012 pari a euro 72.648,33”

Diversamente, secondo la difesa, per i convenuti la Procura “… non allega alcuna prova negativa dell’utilitas delle prestazioni rese dai due professionisti, limitandosi ad affermare l’antieconomicità delle due prestazioni professionali rispetto alla prestazione dell’ing. *, cessato dal servizio”

Inoltre la difesa ha evidenziato la mancanza di dolo e colpa grave nelle condotte dei convenuti sul presupposto che il “… il Comune ha prima affidato et, indi, rinnovato l'incarico all'arch. * sulla scorta della prassi interpretativa dell'art. 110, co.2, del TUEL …” poi “… cristallizzata con le recenti modifiche introdotte con la Legge n.114 del 2014 …”

In particolare secondo i convenuti la delibera n. 167/2011 “… ricalca nell’impianto motivazionale, quanto indicato …” sia “ … dall’ANCI sulle linee guida di interpretazione del Decreto Brunetta …” sia da questa Corte con parere a Sezioni Riunite n. 14/2011.

Per quanto poi riguarda il rinnovo dell’incarico intervenuto con delibera n. 5/2012 la difesa afferma che “… l’infrascritto provvedimento rinnovava il precedente atto n.167/2011, le cui motivazioni in diritto erano state ampiamente descritte” inoltre “… al momento della formalizzazione del rinnovo, risalente al 5 gennaio 2012, non sussistevano altri elementi normativi e/o giurisprudenziali di riferimento”, risalendo “… al 2 marzo 2012 l’introduzione dell'articolo 19 comma 4-quater, ad opera del D.L. 2 marzo 2012 n.16, conv. nella legge 26 aprile. 2012 n.44, con cui il legislatore individuava i contingenti massimi della dirigenza a contratto degli enti locali di cui all'articolo 110 comma 1 del TUEL”.

Infine sempre sotto il profilo soggettivo la difesa precisa che nelle delibere di incarico contestate sono state evidenziate sia le linee di indirizzo sulle disposizioni della legge n. 266 del 2005 rese con “delibera a sezioni riunite della Corte dei Conti 15 febbraio 2006 n.6”sia l’esame da parte del Collegio dei revisori dei conti degli atti di conferimento, cosi come previsto “… ai sensi dell’articolo 239 lettera b) T. U. n. 267/2000”.

Con particolare riferimento poi alle contestazioni riferite all’incarico conferito al geometra Azzanelli viene evidenziato che “… nella fattispecie, non si è affatto in presenza di un affidamento ex art.110 del TUEL, ma di un incarico … a cottimo fiduciario, giusto il combinato disposto dell’art.125, co.10 ed 11, del TUEL e dell’art.25, co.2, del vigente regolamento comunale per gli acquisti di servizi in economia”.

Inoltre in questo caso è da escludersi sia il dolo che la colpa grave in quanto “…  la Giunta comunale si è mossa sulla scorta del parere di legittimità e contabile del Segretario Comunale, nonché del revisore del conto”.

Da ultimo, in ordine alle contestazioni mosse alla * la difesa precisa che quest’ultima “… si è posta quale mera esecutrice delle decisioni altrui … e, dall’altro, ha provveduto a porre in pagamento le spettanze dei due professionisti alla stregua di ordinari dipendente comunali, ossia tramite semplice mandato di pagamento, circostanza che pur formalmente eccepibile non ha certamente determinato alcun danno erariale, dacché anche con l’atto di liquidazione, si sarebbe proceduto ad identico pagamento”.

Infine, con riferimento alla quantificazione del danno la difesa ravvisa che essa “… risulta, in ogni caso, abnorme …” tenuto conto del fatto che “da un lato la Procura ha totalmente pretermesso taluni degli amministratori comunali presenti alle sedute che davano corso agli affidamenti contestati; dall’altro, non si è minimamente tenuto conto dell’indubbio vantaggio derivato alla P.A. dalle prestazioni rese dai due professionisti incaricati i quali hanno sostenuto la gestione degli uffici tecnici precedentemente seguiti dall’ing. *”.  

In data 18 giugno 2015 si è costituito il Lograno precisando che in riferimento all’incarico conferito alla Loda solo per la prima delibera n. 167/2011 ha rilasciato il “… parere contabile contestato” e che “… per detto incarico non vi è stato alcun incremento di spesa di bilancio in quanto il relativo costo è stato “recuperato”, da un lato, dall’indennità di posizione prima attribuita all’Ing. * (rimasto in servizio senza Posizione Organizzativa) e, dall’altro, dalla riduzione dell’indennità di posizione del Segretario per l’Area Amministrativa e per l’Area Servizi Sociali”

Per quanto poi riguarda la successiva delibera n. 5/2012 viene evidenziato dalla difesa che il Lograno “… ha rilasciato il solo parere tecnico” e che “la suddetta delibera, peraltro ha avuto validità di soli mesi tre …” in quanto poi “… sostituita dalla delibera di G.C. n. 64 del 27/03/2012, rispetto alla quale anche il parere tecnico è stato rilasciato da altro soggetto”.

Inoltre relativamente alla delibera 165/2012 si afferma che “… in questo caso il segretario non ha rilasciato alcun parere, né tecnico né contabile” anzi ad avviso della difesa quest’ultimo avrebbe “… evidenziato criticità giuridiche sul rinnovo con appunti scritti riportati nel fascicolo dell’istruttoria … ed aveva evidenziato alla dott.ssa Maroli che il rapporto fiduciario nell’incarico ex Art. 110 D.Lgs.267/2000 non era più applicabile alla luce della più recente giurisprudenza contabile”.

Di conseguenza, per la difesa il convenuto sarebbe in ogni caso tenuto a rispondere solo delle delibere su cui ha espresso pareri, pertanto anche a considerare il 50% dell’imputazione del danno così come prospettato dalla Procura, quest’ultimo sarebbe tenuto a rispondere nel complesso per euro 5.733,00 (tale importo scaturisce dalla somma di euro 3.280,00 pari al 50% di euro 6.560,00, importo impegnato con la delibera 167/2011, ed euro 2.453,00 pari al 50% di euro 4.905,00, importo impegnato con delibera n. 5/2012).

Ancora la difesa precisa che i menzionati importi “… comprendono l’IVA che va versata allo Stato, oltre ritenuta del 20% di IRPEF, con conseguente complessivo beneficio per l’erario”.

Circa poi l’incarico affidato * viene evidenziato dalla difesa che in questo caso “… nessun parere è stato rilasciato dal Segretario, che ha richiesto espressamente parere al Revisore dei Conti, il quale si è espresso favorevolmente”.

Per la difesa del convenuto l’estraneità del convenuto dall’ipotesi di danno erariale contestata emergerebbe “… altresì dall’analisi della Deliberazione Lombardia/83/2014 REG di Codesta Ecc.ma Corte dei Conti, ove viene chiaramente indicato come le criticità rilevate siano afferenti alle proroghe ... e non certo all’incarico iniziale …”.

Infine, con riferimento all’asserito danno il convenuto afferma che si deve “… tenere in considerazione l’utilità dell’opera complessivamente prestata dall’arch. * e dalla geom. * …”, pertanto il danno erariale potrebbe al limite essere quantificato “… nella misura di euro 32.717,80 corrispondente alla differenza tra euro 99.870,77 complessivamente pagata per gli incarichi di cui trattasi e quanto sarebbe stato corrisposto se l’originaria situazione non fosse mutata e gli incarichi non fossero quindi stati affidati (euro 67.152,97) …”.

In sintesi la difesa chiede:

-        in via principale di rigettare la domanda attorea;

-        in via subordinata, nel caso di condanna del *, di liquidare il danno erariale in misura non superiore ad euro 5.733,00;

-        in via ulteriormente subordinata, sempre nel caso di condanna del *, di liquidare il danno erariale in misura pari ad euro 32.717,80 e, conseguentemente, ripartire il medesimo secondo le eventuali responsabilità che dovessero essere accertate, non eccedendo in ogni caso, quanto al convenuto *, la misura del 20%.

Con vittoria delle spese di giudizio.

Nell’udienza, le parti presenti hanno ribadito sostanzialmente le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.
Ritenuto in

DIRITTO

Per prima cosa il Collegio, tenuto conto che i convenuti ***(nella qualità, all’epoca dei fatti contestati, rispettivamente di Sindaco, Vice Sindaco ed Assessore anziano del Comune di Pontevico) e * (nella veste, sempre all’epoca dei fatti contestati, di Responsabile del Servizio Finanziario del medesimo Comune) si sono costituiti con una memoria congiunta, a mezzo dello stesso Avvocato (*) ritiene di dover esaminare la questione, rilevabile d’ufficio, dell’esistenza di un reciproco conflitto di interessi tra i menzionati soggetti citati in giudizio.

Sul punto, la Corte di Cassazione, secondo un consolidato orientamento, ha precisato che “la costituzione in giudizio di più parti per mezzo di uno stesso procuratore, cui sia stato conferito il mandato con un unico atto da tutte sottoscritto, è valida solo quando fra le medesime parti non vi sia un conflitto di interessi” (Cass. Civ. Sez. III°, sentenza n. 8842/04).

Pertanto, la sussistenza di un siffatto conflitto costituisce un limite intrinseco al conferimento della procura, da parte di più soggetti allo stesso Avvocato che, in tale situazione, è impossibilitato “a svolgere contemporaneamente attività difensive per conto di portatori di pretese collidenti” (Cass. Civ. Sez. II°, n. 21350/05).

Ancor più recentemente la Suprema Corte ha affermato che “… nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi (tanto attuale, quanto virtuale), è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e ciò anche in ipotesi di “simultaneus processus”, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti” (Cass. Civ. Sez. III°, n. 15884/13).

In materia, la giurisprudenza contabile è in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione (cfr. su tutte Sezione III° n. 156 del 28 febbraio 2012; n. 798 del 6 dicembre 2012 e n. 605 del 20 settembre 2013).

Passando ora al caso di specie va rilevato che il conflitto esistente fra la posizione degli amministratori (***chi) rispetto a quella del Responsabile pro tempore del Servizio Finanziario dell’Ente (*), non è solo “virtuale”, ma concreto ed è rilevabile dagli atti del processo.

Infatti, ad esempio, nella delibera n. 5 del 10 gennaio 2012, con cui veniva prorogato l’incarico di Responsabile di P.O. all’Arch. * per il periodo gennaio-dicembre 2012, si premette che tale decisione è stata adottata dopo aver “visto, altresì, il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dalla dott.ssa *, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto”.

Tanto precisato, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, la colpevolezza degli Organi politici, che hanno posto in essere provvedimenti ritenuti forieri di danno, può non assurgere a gravità perseguibile, nel caso in cui gli stessi abbiano adottato le contestate decisioni sulla base del parere di un organo tecnico.

Pertanto, tenuto conto che la *, Responsabile del Settore Finanziario, si è costituita congiuntamente ai Membri della Giunta Comunale (***), con unica memoria del medesimo difensore (*), il conflitto di interessi tra i convenuti appare evidente e reale e ciò comporta – per pacifica e risalente giurisprudenza – la nullità della costituzione in giudizio e la conseguente contumacia dei convenuti (cfr. in proposito Cass. Sez. III° n. 2779/68).

Nel merito il Collegio deve per prima cosa precisare che con riguardo all’affidamento dell’incarico all’Architetto  * si rileva che:

-        tale incarico è stato affidato al menzionato Architetto con delibera n. 167/2011 della Giunta comunale di Pontevico, costituendo così per il periodo dal 29 agosto al 31 dicembre 2011 “… in applicazione dell’art. 110 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, un rapporto lavorativo a tempo determinato, di diritto privato, al di fuori della dotazione organica, consistente nell’attribuzione della responsabilità dell’Area Tecnica …”, in conseguenza del fatto che l’Ingegnere + aveva “… presentato formale rinuncia a ricoprire …” tale area;

-        il trattamento economico complessivo risulta pari ad “… euro 1.300,00, riferito a n. 8 ore di servizio settimanale”, oltre all’incremento“… nella misura del 4% a titolo di contributo previdenziale e del 20% quale imponibile IVA”;

-        tale delibera è stata emessa tenendo conto anche dei “… pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa e di Responsabile dell’Area Finanziaria …” e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata nel caso di specie sempre dal Segretario Comunale;

-        il provvedimento in esame è stato deliberato nella riunione della Giunta Comunale del 16 agosto 2011 presieduta dal * nella sua qualità di Sindaco con voti favorevoli ed unanimi espressi da quest’ultimo unitamente al * ed al * (cfr. all. n. 1 del fascicolo della Procura);

-        con successiva delibera n. 5/2012 l’incarico affidato alla * veniva prorogato per tutto l’anno 2012 stabilendo il medesimo importo e le stesse ore settimanali già individuati nella precedente delibera;

-        in tale provvedimento si è tenuto conto anche del “… parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal Segretario Comunale, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto …” e “… della dott.ssa * , in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto”;

-        tale delibera è stata adottata nella riunione della Giunta Comunale del 10 gennaio 2012 presieduta dal * nella sua qualità di Vice Sindaco con voti favorevoli ed unanimi espressi da quest’ultimo unitamente al *, al * ed al * (cfr. all. n. 2 del fascicolo della Procura);

-        con delibera n. 64/2012 è stato deciso che per il periodo intercorrente dal 1° aprile al 31 dicembre 2012  l’orario di lavoro settimanale della * fosse aumentato da 8 a 12 con conseguente aumento dell’importo mensile da corrispondere per euro 2.400,00 oltre al 4% a titolo di contributo previdenziale ed al 21% per IVA;

-        in tale provvedimento si è tenuto conto anche del “… parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dall’arch. * , Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto …” e “… della dott.ssa * , in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto”;

-        tale delibera è stata adottata nella riunione della Giunta Comunale del 27 marzo 2012 presieduta dal * nella sua qualità di Sindaco con voti favorevoli ed unanimi espressi da quest’ultimo unitamente al *, al *, al * ed al * (cfr. all. n. 3 del fascicolo della Procura);

-        infine, con delibera n. 165/2012 l’incarico della * veniva prorogato per tutto il 2013 con le medesime condizioni di tempo di impiego (12 ore settimanali) ed economiche (euro 2.400,00 oltre al 4% a titolo di contributo previdenziale ed al 21% per IVA), già individuate nella precedente delibera;

-        anche in questo caso per la formazione di tale delibera si è tenuto conto sempre del “… parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dall’arch. * , Responsabile dell’Area Tecnica, in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto …” e “… della dott.ssa * , in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto”;

-        tale delibera è stata adottata nella riunione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2012 presieduta dal * nella sua qualità di Sindaco con voti favorevoli ed unanimi espressi da quest’ultimo unitamente al *, al *, al *, al * ed al * (cfr. all. n. 4 del fascicolo della Procura).

Per quanto poi riguarda la posizione della Geometra  * si rileva invece che:

-        con delibera n. 35/2012 la Giunta comunale di Pontevico ha affidato alla menzionata Geometra “… l’incarico di prestazione d’opera intellettuale al fine dell’espletamento delle attività legate al settore edilizia privata ed urbanistica …” in considerazione del fatto che “il dipendente Ing.  * ha presentato domanda di mobilità in data 30/01/2012”;

-        il trattamento economico risulta pari ad euro 28,00 all’ora incluso IVA ed oneri previdenziali per n. 8 ore settimanali;

-        tale delibera è stata emessa tenendo conto anche dei “… pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal Responsabile dell’Area Tecnica, arch. *  e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, * dott.ssa *, in ordine – rispettivamente – alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

-        il provvedimento in esame è stato deliberato nella riunione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2012 presieduta dal * nella sua qualità di Sindaco con voti favorevoli ed unanimi espressi da quest’ultimo unitamente al *, al * ed al *(cfr. all. n. 5 del fascicolo della Procura);

-        da ultimo, con delibera n. 166/2012 l’incarico della * veniva prorogato per tutto il 2013 con le medesime condizioni di tempo di impiego (8 ore settimanali) ed economiche (euro 28,00 all’ora incluso IVA ed oneri previdenziali), già individuate nella precedente delibera;

-        anche in questo caso per la formazione di tale delibera si è tenuto conto sempre dei “… pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto di competenza, dal Responsabile dell’Area Tecnica, arch. *  e dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, * dott.ssa , in ordine – rispettivamente – alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

-        tale delibera è stata adottata nella riunione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2012 presieduta dal * nella sua qualità di Sindaco con voti favorevoli ed unanimi espressi da quest’ultimo unitamente al *, al *, al *, al * ed al * (cfr. all. n. 5.1 del fascicolo della Procura).

Tanto premesso, per entrambe le posizioni sopra dettagliatamente descritte il Collegio rileva la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa nei confronti degli odierni convenuti.

Ora prima di esaminare distintamente per posizione (* e *) i profili di antigiuridicità delle condotte poste in essere dagli odierni convenuti va rilevato a fattor comune che il Regolamento del Comune di Pontevico all’art. 2, punto 6) precisa che “in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità, sussistendone l’obbligo, non possono essere conferiti incarichi nell’anno successivo”.

Pertanto, considerato che l’incarico è stato affidato alla Loda il 29 agosto 2011 e alla * il 31 gennaio 2012, poi entrambi prorogati nelle successive annualità, deve rilevarsi, come peraltro evidenziato nelle deliberazioni della Sezione di Controllo per la Regione Lombardia nn. 83 e 84, entrambe depositate in data 20 febbraio 2014, “… la mancanza del presupposto di legittimità per l’affidamento di incarichi per gli esercizi 2012 e 2013, in palese violazione del regolamento comunale” atteso che “… il comune di Pontevico, mediante elusione, non ha rispettato il Patto di stabilità per l’anno 2010 (così come accertato dalla deliberazione di questa Sezione n. 409/2012/PRSE depositata il 25/09/2012, con corredo sanzionatorio per l’anno 2013) ed ha violato il Patto di stabilità per l’anno 2011 (delibera n. 293/2013/PRSE depositata il 25/06/2013, con applicazione delle sanzioni per l’anno 2012, susseguente la violazione)”

Tanto precisato, con riguardo all’incarico affidato all’Architetto * deve evidenziarsi, ai fini del corretto inquadramento della vicenda in esame, che l’art.110, commi 1, 2 e 3 del TUEL,  D. lgs. N. 267/2000 – nel testo precedente le modifiche apportate dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 – così disponeva:

1. “Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire”;

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità;

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio”.

Alla luce del riportato testo normativo, appare ora necessario esaminare le due distinte previsioni di cui al primo ed al secondo comma del citato art.110.

Il diverso ambito di applicazione delle due ipotesi, oltre a risultare evidente dal dato letterale, riferendosi un caso alla  copertura di posti di responsabile di area amministrativa “già in organico”, l’altro ai  contratti a tempo determinato stipulati “al di fuori della dotazione organica”,  è chiarito anche dalle SS.RR. di questa Corte che in sede di controllo (Del. nn. 12 e 13 del 2011) si sono pronunciate in ordine alla diretta applicabilità agli enti territoriali, limitatamente al conferimento degli incarichi dirigenziali a contratto previsti dall’art. 110, comma 1 TUEL, delle disposizioni contenute nell’art. 19 commi 6 e 6 bis del d. lgs. 165/2011 ed hanno avuto modo di definire quella al comma 2 come “una fattispecie del tutto diversa da quella disciplinata dal comma precedente, in quanto volta a sopperire, ad esigenze gestionali straordinarie che, sole, determinano l’opportunità  di affidare funzioni, anche dirigenziali, extra ordinem e quindi al di là delle previsioni della pianta organica dell’Ente locale”.

Tanto precisato, il caso in esame risulta più correttamente  riconducibile al comma 1 dell’art. 110, riferendosi all’affidamento di un posto di funzioni già previsto in  pianta organica.

Infatti, la riconducibilità del caso di specie all’ipotesi disciplinata al comma 1 dell’art. 110 del TUEL è peraltro affermata –  contraddittoriamente   con le motivazioni delle delibere sopra richiamate e con le prospettazioni difensive opposte nell’odierno giudizio – nella stessa iniziale delibera n. 167/2011 di conferimento dell’incarico alla * ove si precisa che “… si rende necessario provvedere all’individuazione ed al conferimento dell’incarico di responsabile dell’Area Tecnica”.

Pertanto, rientrando la fattispecie in esame nell’ambito di applicazione del comma 1 dell’art. 110 TUEL, molteplici appaiono i profili di illegittimità che hanno caratterizzato  la condotta dei convenuti.

Comunque, anche prescindendo dal fatto che si applichi al caso di specie il comma 1 e non il comma 2 dell’art. 110 del TUEL, è indubbio che nell'individuazione dei soggetti cui conferire un incarico ai sensi di tale articolo di legge siano insuperabili i fondamentali canoni di legittimità, imparzialità e buon andamento, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, in ragione dei quali, pur essendo insiti in tali procedure il carattere della discrezionalità ed un margine più o meno ampio di fiduciarietà, è indispensabile che le amministrazioni assumano la relativa determinazione con una trasparente ed oggettiva valutazione della professionalità del soggetto affidatario che non può basarsi su valutazioni meramente soggettive, ma deve essere ancorata quanto più possibile a circostanze oggettive.

L'esigenza di operare scelte discrezionali ancorate a parametri quanto più possibili oggettivi e riscontrabili evidenzia l'opportunità che le amministrazioni si dotino preventivamente di un sistema di criteri generali per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi. Ciò al fine di consolidare anche in questo ambito la trasparenza e ridurre le possibilità di contenzioso.

Tale convincimento si fonda anche su costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 103 e 104 del 2007 e sentenza n. 161 del 2008) che ha espresso un chiaro orientamento volto ad escludere l’esistenza di una “dirigenza di fiducia” e dunque la possibilità di un’interpretazione della normativa vigente nel senso di ammettere la scelta discrezionale, senza limiti, dei soggetti esterni all’ente cui conferire gli incarichi, nonché la necessità di forme di pubblicità che assicurino la trasparenza, procedure comparative anche non concorsuali, richiedendo quindi una procedimentalizzazione dell’iter da seguire.

Con riferimento al caso di specie gli odierni convenuti, ciascuno secondo il ruolo ricoperto nell’adozione delle deliberazioni in argomento, hanno, invece, determinato il conferimento diretto dell’incarico ad personam alla *, senza avere preventivamente fissato i criteri per la selezione e valutazione dei curricula dei potenziali aspiranti né adottato misure di pubblicità ma effettuando tale scelta sulla base di una valutazione personale  ampiamente discrezionale.

Appare dunque, in assenza di idonea motivazione, del tutto irragionevole, quasi al limite della contraddittorietà, la scelta operata dal Sindaco e dalla Giunta, con l’assistenza del Segretario comunale di affidare ad un soggetto estraneo all’Amministrazione le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pontevico.

Passando ora all’incarico affidato alla * è sufficiente sul punto fare integrale richiamo agli innumerevoli profili di illegittimità individuati dalla deliberazione della Sezione regionale di Controllo Lombardia n. 84/2014 e condivisibilmente rilevati anche per l’incarico alla * con la deliberazione sempre della stessa Sezione regionale n. 83/2014. 

In particolare, in quella sede per entrambi gli incarichi è stata eccepita la violazione dell’art. 7 TUPI nella parte in cui “… impone lo svolgimento di procedure comparative per l’affidamento di ogni incarico …” e relativamente “… alla durata dell’incarico e al contenuto delle mansioni affidate esternamente”.

Nello specifico per entrambe le posizioni è stato affermato che “… non è riscontrabile il presupposto di eccezionalità, in quanto la necessità di un dipendente con professionalità tecniche per l’ente locale rappresenta una esigenza organizzativa che si configura come permanente. Ne consegue che l’ente locale conferente non può far ricorso all’affidamento di incarichi a soggetti estranei per lo svolgimento di funzioni ordinarie, attribuibili a personale che dovrebbe essere previsto in organico, altrimenti questa esternalizzazione si tradurrebbe in una forma atipica di assunzione, con conseguente elusione delle disposizioni in materia di accesso all’impiego nelle Pubbliche amministrazioni, nonché di contenimento della spesa di personale” (cfr. deliberazioni Sez. Regionale Controllo Lombardia n. 83/2014 e n. 84/2014). 

Occorre ora valutare se le condotte finora descritte siano frutto di comportamenti dolosi o gravemente colposi che hanno prodotto danno all’erario comunale.

In proposito, si ritiene che il comportamento tenuto da tutti i convenuti nell’odierno giudizio sia particolarmente inescusabile e connotato da colpa grave, alla luce dell’inequivoca normativa di riferimento e della costante giurisprudenza della Corte costituzionale e di  questa Corte formatasi in materia di conferimento di incarichi a soggetti estranei all’Amministrazione.

Risulta di immediata percezione, infatti, che il carattere indubbiamente fiduciario delle nomine non può debordare nell’arbitrio ma deve comunque corrispondere a dei canoni (sindacabili in questa sede) di ragionevolezza e buona amministrazione.

Pertanto, anche ammettendo l’impossibilità, indimostrata nell’odierno giudizio, di far fronte al fabbisogno con professionalità interne, ipotizzate non idonee, l’acquisizione dall’esterno di tali figure doveva avvenire previa verifica delle professionalità disponibili, condotta anche a seguito di idonea pubblicità.

In relazione alla sussistenza del danno e alla sua quantificazione, secondo la Procura esso in fattispecie consiste nella retribuzione lorda, pari ad euro 99.870,77, che il Comune di Pontevico ha corrisposto complessivamente  alla * e alla * per effetto del conferimento e delle successive proroghe dei due incarichi.

Tale importo è stato addebitato agli odierni convenuti e per la ripartizione delle relative quote ne sono stati ipotizzati i criteri, come in fatto riportati.

Tutto ciò premesso, prima dell’individuazione della percentuale di responsabilità dei convenuti, il Collegio deve valutare la fondatezza dell’eccezione difensiva per cui dal danno erariale, come prospettato dalla Procura, dovrebbe essere detratta l’utilitas comunque conseguita dall’Amministrazione comunale, ipotizzata in via subordinata dai convenuti.

Nel caso specifico, considerato che nel loro complesso i due incarichi consentivano di svolgere in sostanza le medesime funzioni che l’Ing. * svolgeva per dovere istituzionale alle dipendenze dell’Amministrazione comunale (prima della formale rinuncia di quest’ultimo a ricoprire la P.O. dell’Area Tecnica e del suo trasferimento per mobilità volontaria), ne deriva la ricorrenza dei presupposti per riconoscere l’utilità delle attività comunque svolte in esecuzione degli incarichi in esame a vantaggio del Comune di Pontevico. Inoltre, poiché detta utilità è conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto causativo dell'addebito contestato, la stessa deve considerarsi come un vantaggio economicamente valutabile (cfr. Sez. Emilia Romagna n. 874 del 19 marzo 2002 e n. 12 del 19 gennaio 1998;  Sez. III° n. 126 dell’11 maggio 1998; Sez. Lombardia n. 1000 del 24 giugno 1998).

Tale utilità, si precisa tuttavia, non è idonea, come invece vorrebbero le difese dei convenuti, ad elidere integralmente il pregiudizio patrimoniale causato al Comune di Pontevico.

 Di conseguenza, operando una valutazione equitativa delle prestazioni svolte dall’Architetto * e dalla Geometra *  per l’Amministrazione danneggiata e tenuto conto dei vantaggi da questa conseguiti in conseguenza degli incarichi illegittimi, si ritiene equo determinare il danno nell’importo complessivo di euro 30.000,00 comprensivo di rivalutazione monetaria. Detto importo tiene conto delle retribuzioni che in ogni caso il Comune avrebbe dovuto erogare in favore del funzionario destinato a svolgere quelle mansioni.

Pertanto, ferma restando la quantificazione generale del danno così rideterminata, la ricostruzione sin qui svolta induce a ritenere che, per quanto attiene al Sindaco *, il suo ruolo sia stato preminente rispetto agli altri componenti della Giunta, avendo sia per la * che per * presieduto, votando in senso favorevole, le sedute che hanno deliberato l’affidamento dei rispettivi incarichi; ad esso, pertanto, deve essere imputato il 20% del danno anche in considerazione del fatto che ha presieduto, votando sempre in senso favorevole, anche le sedute di Giunta che hanno prorogato tali incarichi ad eccezione di quella tenutasi in data 10 gennaio 2012 che ha visto la proroga dell’incarico affidato alla * per tutto il 2012 e per la quale è risultato assente. Inoltre, si aggiunga anche il fatto che sempre il Bozzoni ha firmato in rappresentanza del Comune di Pontevico i disciplinari di incarico in esecuzione delle delibere in esame. 

Per quanto poi riguarda il Vice Sindaco * (presente a tutte le sedute che hanno dato luogo sia all’affidamento degli incarichi sia ai successivi rinnovi e votante in tutte, in senso favorevole) e l’Assessore * (assente solo nella seduta di Giunta del 16 agosto 2011 che ha determinato con delibera n. 167/2011 il conferimento dell’incarico alla * e presente, nonché votante in senso favorevole in tutte le altre sedute) il Collegio ritiene che l’acritica ratifica delle decisioni portate all’attenzione degli organi collegiali abbia contribuito al verificarsi del pregiudizio accertato e debba essere sanzionata con l’addebito rispettivamente del 10% al * e del 5% al * del danno erariale così come sopra complessivamente quantificato.

La rimanente quota del 15% addebitabile agli altri componenti della Giunta regionale (*, * e *) presenti (in particolare solo * per la delibera n. 167/2011; + e * per la delibera n. 5/2012; * per la delibera n. 35/2012; * e * per la delibera n. 64/2012; *, * e * per la delibera 165/2012 e sempre *, * e * per la delibera n. 166/2012) nelle sedute in esame e votanti sempre in senso favorevole, dovrà restare a carico della collettività, stante la mancata citazione nei confronti di questi ultimi.    

 Sussiste altresì la specifica responsabilità sempre per colpa grave del segretario comunale * avendo questi vistato tutti i disciplinari di incarico in esecuzione delle delibere in trattazione e rilasciato:

-     per la delibera n. 167/2011 (con cui è stato conferito per la prima volta l’incarico alla *) il parere favorevole nella qualità sia di Responsabile dell’Area Amministrativa che di quella Finanziaria, nonché l’attestazione di copertura finanziaria;

-     per la delibera n. 5/2012 il parere favorevole nella qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa.

Al segretario * deve, quindi, essere imputata, anche in considerazione della partecipazione attiva solo in due delibere, una quota pari al 20% del danno riconosciuto.

Per quanto poi riguarda la Dott.ssa * il Collegio rileva che quest’ultima deve altresì rispondere sempre per colpa grave avendo questi rilasciato:

-     per la delibera n. 5/2012 il parere favorevole in qualità di Responsabile del Sevizio Finanziario;

-     per la delibera n. 35/2012 il parere favorevole in qualità di Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria;

-     per la delibera n. 64/2012 il parere favorevole in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

-     per la delibera n. 165/2012 il parere favorevole in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;

-     per la delibera n. 166/2012 il parere favorevole in qualità di Responsabile dell’ufficio di Ragioneria.

Pertanto, alla Dott.ssa *, considerato il diffuso apporto tecnico fornito, deve essere imputata una quota pari al 20% del danno riconosciuto.

La rimanente quota del 10% addebitabile al Revisore dei conti per il parere favorevole fornito ai sensi del comma 42 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 sulla delibera n. 35/2012, dovrà altresì restare a carico della collettività, stante la mancata citazione nei confronti di questi ultimi.    

Di conseguenza il complessivo danno erariale, quantificato in complessivi euro 30.000,00, deve così imputarsi:

-     * la somma di euro 6.000,00 (20% di euro 30.000,00);

-     * la somma di euro 3.000,00 (10% di euro 30.000,00);

-     * la somma di euro 1.500,00 (5% di euro 30.000,00);

-     * la somma di euro 6.000,00 (20% di euro 30.000,00);

-     * la somma di euro 6.000,00 (25% di euro 30.000,00).

La condanna alle spese segue la soccombenza anche per i convenuti dichiarati contumaci, sulla base del consolidato principio della Corte di Cassazione secondo cui “l’individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo, è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7182 del 30/05/2000 e recentemente Cass. Civ. Sez. VI° Ordinanza n. 373 del 13 gennaio 2015).

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, condanna:

-     * al pagamento di euro 6.000,00 (seimila//00);

-     * al pagamento di euro 3.000,00 (tremila//00);

-     *i al pagamento di euro 1.500,00 (millecinquecento//00);

-     * al pagamento di euro 6.000,00 (seimila//00);

-     *i al pagamento di euro 6.000,00 (seimila//00).

Importi comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1187,30 (millecentoottantasette//30).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2015. 

IL GIUDICE ESTENSORE                                IL PRESIDENTE f.f.

      (Eugenio Madeo)                              &nb

 

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Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:47:19

Esposizione ai campi elettromagnetici: divieto di collocare antenne su ospedali, case di cure ecc..

In linea di diritto, come ancora di recente ribadito dalla sezione, la legge n. 36 del 22 febbraio 2001 («Legge quadro sulla protezione dalle...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 6.2.2024, n. 1200

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:23:59

Reti di comunicazione elettronica: illegittimo il regolamento comunale che subordinare il rilascio dell’autorizzazione al preventivo deposito di una cauzione

Il Consiglio di Stato con la sentenza in trattazione ha affermato che “Le doglianze dell’appellante sono già state valutate posi...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 16.2.2024, n. 1574

Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio - Monday 25 March 2024 09:10:58

Impianti di telefonia mobile: per l’installazione la situazione di fatto può far superare il vincolo paesaggistico

“l’esistenza di un vincolo paesaggistico non è sufficiente di per sé a determinare l’incompatibilità di qual...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 21.3.2024, n. 2747

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:08:35

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su modalità di fruizione del periodo di congedo matrimoniale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 01 March 2024 12:07:30

COMPARTO ISTUZIONE E RICERCA - Quesito su diritto alle ferie e modalità di fruizione delle stesse

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:52:49

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA- Quesito su fruizione ferie e assenze per malattia

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:51:39

COMPARTO SANITA’ 2019-2021 - Quesito su prestazioni di lavoro straordinario in caso di adesione alla “banca delle ore”. Modalità di fruizione del riposo compensativo e/o pagamento delle ore accantonate.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:50:24

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibili cause di sospensione delle ferie

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Monday 12 February 2024 09:48:53

COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2019-2021 - Quesito su possibilità, per il personale adibito a turni, di effettuare la propria prestazione in modalità agile, da remoto.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Friday 26 January 2024 22:15:56

Procedure di affidamento di contratti pubblici: la decorrenza del termine per impugnare degli atti di gara

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza depositata in data 26 gennaio 2024 ha affermato che “Del tema della decorrenza del t...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 26.1.2024, n. 854

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