Monday 03 June 2013 16:45:50

Giurisprudenza  Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza

Sistema delle gare centralizzate e delle convenzioni CONSIP: l’ente non è tenuto a priori a bandire una gara, prima di aderire alla convenzione-quadro, la cui funzione istituzionale è proprio quella di rendere superflua l’indizione di gare separate per i singoli contratti dei singoli enti

Consiglio di Stato

L'Amministrazione ha una pluralità opzioni per l’effettuazione di servizi relativi a beni del proprio patrimonio.Gli interventi manutentivi e gestori del patrimonio aziendale possono, in primo luogo, essere svolti direttamente dall’ente, avvalendosi di proprie risorse umane e materiali. E’ poi consentito l’ affidamento a terzi secondo i criteri di concorrenzialità ed accesso recepiti dal codice dei contratti pubblici o tramite adesione al sistema centralizzato delle convenzioni stipulate dalla CONSIP.Come posto in rilievo dalla società appellante nell’ultima delle indicate modalità non vengono in discussione le regole dell’evidenza pubblica, che si è già consumata a monte in sede di gara centralizzata.Segue che la singola impresa operante nel settore di mercato cui è riferito l’appalto che si contesta è priva di legittimazione quanto alla scelta del criterio selettivo del gestore del servizio, nella specie avvalendosi del sistema centralizzato, valorizzato dalla legislazione sia nazionale, che regionale, e garante dei concorrenti profili di idoneità tecnica degli affidatari e di economicità dei costi.Tale conclusione è in linea con i principi sanciti nella decisione dell’ Adunanza Plenaria n. 4 del 2011 che riconduce la legittimazione dell’operatore del settore, non partecipante alla gara, a censurare le scelte della stazione appaltante nei limiti dell’indizione o meno della gara; nei casi del ricorso ad affidamenti diretti; in presenza di clausole del bando escludenti.Non ricorrono nella specie le ultime due delle elencate ipotesi, né si versa a fronte della prima, perché il modello nazionale CONSIP non si pone in contrasto con le regole dell’evidenza pubblica.Va, inoltre, escluso che la legittimazione all’impugnazione possa ricondursi alla qualità di precedente gestore del servizio, per di più in associazione con altre imprese, in una sorta di diritto di insistenza a conservare la qualità di affidatario. Ai sensi dell’art. 57, ultimo comma, del d.lgs. n. 163 del 2006 è invero precluso ogni rinnovo del contratto oltre i termini stabiliti nell’originaria procedura di affidamento.La legittimazione all’impugnativa non può, inoltre ricondursi ad elementi probabilistici, futuri, incerti o solamente virtuali di una migliore convenienza economica per l’ Amministrazione derivante dall’indizione di un esperimento di gara al quale, come potenziale aggiudicataria, avrebbe partecipato la ricorrente in prime cure.In tale ottica si è, invero, mosso il primo giudice, muovendo da un giudizio comparativo fra le condizioni economiche del contratto derivante dall’ adesione alla convenzione CONSIP ed i contenuti di un possibile contratto da stipularsi agli stessi costi praticati dal precedente affidatario.Ma, come innanzi detto, si tratta di uno scenario futuro ed incerto, subordinato all’esperimento di una procedura competitiva non prevedibile nel suo esito.L’ Amministrazione si è, invece, mossa in un contesto normativo volto a privilegiare il ricorso al sistema degli acquisti secondo le convenzioni quadro definite dalla CONSIP, con scelta che non si esaurisce nel solo criterio di economicità, ma investe anche le qualità soggettive degli operatori economici, dei quali è stato accertato il peculiare grado di affidabilità in base ai criteri selettivi osservati nelle gare centralizzate.D’altra parte, sembra evidente che l’intero sistema delle gare centralizzate e delle convenzioni CONSIP (sistema peraltro privilegiato dal legislatore per ragioni ben note e qui non sindacabili) mancherebbe di senso e di ragion d’essere se si dovesse accogliere il principio (recepito dal T.A.R. con la sentenza appellata) che la possibilità di acquisire un servizio e/o una fornitura mediante adesione alla convenzione CONSIP non esoneri l’ente committente dal dovere di bandire una gara di evidenza pubblica. Semmai si potrà discutere se, ed a quali condizioni ed entro quali limiti, l’ente committente sia autorizzato, o addirittura tenuto, a disattendere la convenzione-quadro nel momento in cui riceva una proposta alternativa, pienamente comparabile per omogeneità di contenuti e significativamente più vantaggiosa; ma altra cosa è dire che l’ente sia tenuto a priori a bandire una gara, prima di aderire alla convenzione-quadro, la cui funzione istituzionale invece è proprio quella di rendere superflua l’indizione di gare separate per i singoli contratti dei singoli enti.Nella vicenda concreta, invero, osta all’introduzione del giudizio comparativo fra il potenziale affidatario e le condizioni economiche della convenzione CONSIP la non omogeneità delle fattispecie messe a confronto, stante la non identità delle prestazioni da introdursi nel nuovo contratto rispetto a quelle in precedenza praticate, e la non sovrapponibilità con il precedente dell’ambito territoriale cui è riferito il nuovo contratto.In conclusione si versa a fronte di una scelta dell’ Amministrazione espressione di discrezionalità tecnica che per il suo oggetto si sottrae a sindacato di merito e, quanto al metodo di selezione del contraente, trae fondamento in una pluralità di opzioni alternative (indizione di pubblica gara o ricorso alla convenzione CONSIP) di cui la seconda risulta privilegiata dal Legislatore sia nazionale e che regionale (cfr. art. 1, comma 455 e segg., della legge n. 296 del 2006, sulle centrali si committenza in ambito regionale secondo il modello nazionale CONSIP, e l’art. 14 della L.R. n. 10 del 2002).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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