Wednesday 12 March 2014 16:10:14
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez.III
L'esecuzione delle pronunce del giudice costituisce un obbligo per la p.a. ed il giudizio di ottemperanza non è un giudizio impugnatorio, tendendo esclusivamente l'azione medesima ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto risultante dal giudicato. Pertanto, il termine decennale per l’esercizio dell’actio iudicati di cui l’art.114 c.p.a. è termine di prescrizione e non di decadenza (C.d.S. V,18.10.2011, n. 5558). Trattandosi di termine prescrizionale deve intendersi soggetto ad interruzione; conformemente al principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., richiamato dall'art. 2 del Codice del processo amministrativo, vanno privilegiate, nell'interpretazione delle norme processuali, le soluzioni che agevolino la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini ( C.d.S., Sez. III, 28.10.2013, n. 5162). Conseguentemente, nella controversia in esame il Collegio ha ritenuto ineludibile che il ricorso per ottemperanza proposto per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tar Puglia- Sez. di Lecce n. 300/93 fosse ammissibile, in quanto l’interessato aveva compiuto atti interruttivi, ex art. 2943 c.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale del 2013, proposto da:
Giuseppe Sorrenti, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Petrarota, con domicilio eletto presso lo Sudio Venettoni Bailo in Roma, via C. Fracassini, n. 18;
contro
ASL BAT, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
per l'ottemperanza
alla sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE II, n.1583/2013, resa tra le parti, concernente corresponsione somme.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 il Cons. Paola Alba Aurora Puliatti e udito per la parte appellante l’avvocato Petrarota;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.- Il Dr. Sorrenti, già dipendente del Servizio Sanitario Nazionale in servizio presso la AUSL/BA 1, agiva davanti al TAR Puglia - Lecce, per l’esecuzione della sentenza dello stesso TAR n. 300 del 28/4/1993, con cui era stato annullato il provvedimento della Commissione Governativa di Controllo n.14408 del 1990, reso su delibera di G.R. n. 4124 del 29.6.1990, che aveva a sua volta annullato un atto della regione a lui favorevole, la delibera n. 8516/1984 relativa ai criteri di inquadramento nei ruoli regionali del personale proveniente dal parastato (ENPI), da cui il ricorrente traeva il diritto al proprio inquadramento nel X° livello (atto che, in definitiva, riviveva per effetto della sentenza n. 300/1993 citata).
2.- Era avvenuto che con delibera n. 704 del 28.11.1991 la ex USL BA/2 aveva inquadrato il dr. Sorrenti nel 10° livello retributivo (direttore amministrativo), ma con atto successivo, n. 789/92, a seguito di annullamento in autotutela della delibera di G.R. n. 8516/1984, aveva annullato il precedente inquadramento, di cui alla citata delibera n. 704, riportando il dr. Sorrenti alla qualifica di collaboratore amministrativo.
Tali atti sfavorevoli all’interessato, venivano impugnati dinanzi al TAR Puglia Lecce, che con ordinanza n. 208/1993 li sospendeva, limitatamente ai recuperi.
Inoltre, il dr. Sorrenti era intervenuto nel giudizio promosso da altri dipendenti regionali per l’annullamento della decisione negativa della Commissione di controllo n. n.14408 del 1990.
Con la sentenza n. 300/1993, che definiva quel giudizio, notificata alla Regione e alla AUSL BA/1 in data 10.7.1996, per effetto dell’accoglimento del ricorso e dell’annullamento dell’atto negativo di controllo di cui si è detto, si determinava la reviviscenza erga omnes degli effetti della delibera n. 8516/1984, e, conseguentemente, dell’inquadramento del ricorrente nel X livello retributivo.
Con più atti interpretativi del Ministero della Sanità, del Ministero dell’Interno e del Dipartimento della Funzione Pubblica, riguardanti la portata applicativa delle norme di sanatoria intervenute circa gli inquadramenti del personale sanitario (art. 6 comma 17 della l. 12 del 15.7.1997) sarebbe, poi, stato chiarito che rimangono fermi gli inquadramenti precedentemente disposti, ante 31.12.1990, come nel caso del ricorrente, destinatario di provvedimenti di autotutela della regione ( in tal senso anche da ultimo la nota dell’8.2.2000 n. 24/2918, diretta dall’Assessore alla Sanità regionale al Direttore Generale della AUSL BA/I, in relazione ai provvedimenti adottati in esecuzione della delibera di G.R. n. 8516 del 9.10.1984).
3. - Con ricorso al Giudice del lavoro di Trani, definito con sentenza n. 3277/10B dell’ 8.5.2010, venivano accolte le domande del dr. Sorrenti relativamente al periodo successivo al 30.6.1998, con riguardo al ripristino in suo favore della posizione retributivo-previdenziale corrispondente al X livello retributivo, con decorrenza dall’1.7.1998, oltre accessori di legge.
4. - Con sentenza n. 220/2012, il TAR Puglia, Sez. di Bari, ordinava all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trani e ripristinare la posizione del ricorrente, disponendone il reinquadramento nel 10° livello con adeguamento retributivo e previdenziale, per il periodo successivo al 30 giugno 1998, anche alla luce della sentenza n. 300/93 cit.
5. - Seguiva l’adozione da parte della ASL BA della delibera n. 201/2012, nonché la richiesta all’INPDAP di ripristinare il TFR ed il trattamento pensionistico.
6. - Tuttavia, si ometteva di ripristinare la posizione retributivo previdenziale con effetto dal 1992, epoca in cui riprendeva efficacia la delibera n. 8516 del 9 ottobre 1984 in virtù della sentenza del TAR n. 300/93, della cui ottemperanza si tratta.
7. - Il dott. Sorrenti proponeva nuovamente ricorso al TAR Lecce per l’ottemperanza alla citata sentenza n. 300/1993 relativamente al periodo anteriore al 30.6.1998, e con sentenza n. 1583 del 9.7.2013 impugnata, il primo giudice dichiarava, in parte, la propria incompetenza in favore del TAR Puglia - sede di Bari, competente per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Trani n. 3277 del 2010, relativamente ad interessi e rivalutazione sulle somme attribuite con quella sentenza, ed in parte, l’inammissibilità del ricorso, per quanto concernente le pretese afferenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998, perché il ricorso è stato proposto oltre il termine di dieci anni fissato dall’art. 114 c.p.a., posto che la sentenza del TAR Puglia, sez. di Lecce, n. 300, risale al 28 aprile 1993 e non risulta essere stata impugnata.
8. - Con l’appello in esame, il dott. Sorrenti deduce l’erroneità della pronuncia di primo grado che avrebbe rilevato d’ufficio la prescrizione, in violazione dell’art. 2938 c.c.; inoltre, esisterebbero atti interruttivi della prescrizione.
Il dott. Sorrenti precisa, ancora, di non aver agito anche per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani, bensì solo per l’esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza del TAR Lecce n. 300/1993 del 28.4.1993, relativamente al periodo anteriore al 30 giugno 1998.
9. - Alla camera di consiglio del 21 novembre 2013, l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- L’appello merita accoglimento.
2. - Innanzitutto, il Collegio osserva che l'esecuzione delle pronunce del giudice costituisce un obbligo per la p.a. ed il giudizio di ottemperanza non è un giudizio impugnatorio, tendendo esclusivamente l'azione medesima ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto risultante dal giudicato.
Pertanto, il termine decennale per l’esercizio dell’actio iudicati di cui l’art.114 c.p.a. è termine di prescrizione e non di decadenza (C.d.S. V,18.10.2011, n. 5558).
Trattandosi di termine prescrizionale deve intendersi soggetto ad interruzione; conformemente al principio del giusto processo, di cui all'art. 111 Cost., richiamato dall'art. 2 del Codice del processo amministrativo, vanno privilegiate, nell'interpretazione delle norme processuali, le soluzioni che agevolino la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini ( C.d.S., Sez. III, 28.10.2013, n. 5162).
Conseguentemente, appare ineludibile che il ricorso per ottemperanza proposto per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tar Puglia- Sez. di Lecce n. 300/93 fosse ammissibile, in quanto l’interessato aveva compiuto atti interruttivi, ex art. 2943 c.c..
Risulta dagli atti di causa, infatti, che il ricorrente aveva chiesto alla ASL di competenza e alla Regione l’ottemperanza alla sentenza con i seguenti atti:
- atto di diffida notificato alla regione Puglia e all’Unità sanitaria locale BA/1 in data 19 ottobre 1995;
- atto di diffida del 6 marzo 2000, notificato alla ASL BA/1 in data 11.3.2000;
- istanza di tentativo di conciliazione al Collegio di conciliazione presso l’UPLMO di Bari, in data 24.5.2006, notificato alla AUL BA/2 e alla Regione, con raccomandata in data 22.6.2006;
- istanza, datata 18.11.2011, a provvedere all’ottemperanza alla sentenza n. 300/1993, inviata all’ASL BAT con raccomandata del 7.12.2011, ricevuta al protocollo dell’Azienda il 9.12.2011;
- istanza/diffida a provvedere dell’1.2.2012 rivolta al dott. Piazzolla ASL BAT, nella qualità di Direttore Area gestione Personale, acquisita al prot. del 16.2.2012.
Il ricorrente con tali atti aveva chiesto ripetutamente il ripristino della propria posizione retributivo- previdenziale, manifestando inequivocabilmente la volontà di conservare il diritto all’esecuzione del giudicato.
In conclusione, il ricorso introduttivo del giudizio era ammissibile.
3. - L’appello va accolto nel merito per la fondatezza della pretesa fatta valere, nascente dal giudicato di cui alla sentenza n. 300/1993, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente al ripristino della posizione retributivo-previdenziale, con decorrenza dal 1992 sino all’1.1.1998, oltre interessi di legge fino al soddisfo effettivo e ricostruzione della posizione previdenziale di dirigente amministrativo (sotto il profilo del TFR e del trattamento pensionistico).
Difatti, per effetto della sentenza n. 300/1993, della cui ottemperanza si tratta, riprendeva efficacia erga omnes la delibera di G.R. n. 8516 del 9.10.1984, dettante i criteri di inquadramento del personale transitato nel SSN dagli enti di cui alla l. 70/1975, come il ricorrente, ed i successivi atti di inquadramento adottati in applicazione della citata delibera n. 8516.
Tra questi, l’atto di inquadramento del ricorrente nel 10° livello retributivo- Direttore amministrativo (e, pertanto, a quanto risulta dalla ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente, riprende efficacia la delibera dell’Amministratore Straordinario della ex ASL BA/2 n. 704 del 28.11.1991).
4. - Va dato atto che il ricorrente ha precisato in appello di non chiedere l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario n. 3277/10B dell’ 8.5.2010, relativamente a interessi e rivalutazione sulle somme la cui spettanza era stata accertata.
5. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 1.000,00, ponendole a carico della regione intimata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata dichiara ammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, in accoglimento dello stesso, dichiara il diritto del ricorrente al ripristino della posizione retributivo-previdenziale, con decorrenza dal 1992 sino all’1.1.1998, oltre interessi di legge.
Condanna la Regione Puglia alle spese di giudizio, che liquida in euro 1.000, oltre iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Vittorio Stelo, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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