Saturday 15 March 2014 21:19:36

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Elusione del giudicato: l’Amministrazione deve uniformarsi alle indicazioni rese dal giudice e prendere diligentemente in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV

Nella sentenza in esame la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha precisato che si ravvisa il vizio di violazione e/o elusione del giudicato allorchè l’amministrazione esercita nuovamente la medesima potestà pubblica , già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure cerca di realizzare il medesimo risultato con un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, per cui la P.A. pur formalmente provvedendo a dare esecuzione ai precetti rivenienti nel giudicato, finisce in realtà con aggirare le stesse statuizioni sul piano sostanziale ( Cons. Stato Sez. VI 5 luglio 2011 n.4037; Cons. Stato Sez. IV 4 marzo 2011 n.1415; idem 6 ottobre 2003 n.5820 e 15 ottobre 2003 n.6334).Del pari questo Consesso ha avuto modo di sancire che l’Amministrazione è tenuta non solo a uniformarsi alle indicazioni rese dal giudice e a determinarsi secondo i limiti impostole dalla rilevanza sostanziale della posizione soggettiva azionata e consolidata in sentenza, ma anche a prendere diligentemente in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione , valutando non solo i profili oggetto della decisione del giudice , ma pure quelli comunque rilevanti per provvedere definitivamente sull’oggetto della pretesa , all’evidente scopo di evitare ogni possibile elusione del giudicato ( Cons. Stato Sez. IV 27 maggio 2010 n.3382; Cons. Stato Sez. V 13 marzo 2000 .1328).Altresì, costituisce dovere del’Amministrazione , in sede di riesame della vicenda , di essere particolarmente rigorosa nella verifica di tutti i possibili profili rilevanti esaminando l’affare nella sua interezza , non potendo tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione non ancora esaminati per evitare che la situazione sostanziale dell’interessato sia frustrata ( Cons. Stato Sez. VI 3 dicembre 2004 n.7858; Cons. Stato Sez. V 6 febbraio 1999 n.134).

 

Testo integrale del Provvedimento
Apri Massimario G.A.R.I.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale  del 2013, proposto da:

Claudio Pelella, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonelli, con domicilio eletto presso Maria Antonelli in Roma, piazza Gondar, 22;

 

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti di

Andrea Guglielmi, Adolfo Angelo Massimo Pecone, Mauro Perdichizzi, Paolo Scriccia, Sergio De Caprio; 

per l’ottemperanza

della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. IV n. 06024/2012, resa tra le parti, mancata iscrizione quadro avanzamento anno 2007

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il Cons. Andrea Migliozzi e udito per le parte ricorrente l’avv. Maria Antonelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Il ten. col. dell’Arma dei Carabinieri Claudio Pelella partecipava alla procedura selettiva costituita dal giudizio di avanzamento al grado di colonnello per l’anno 2007, all’esito della quale veniva sì giudicato idoneo ( punti 27,98) ma non utilmente iscritto in quadro e avverso tale giudizio l’interessato proponeva ricorso al Tar del Lazio che con sentenza n.5860/2011 rigettava il gravame, ritenendolo infondato.

Tale decisum era impugnato dal predetto Ufficiale innanzi al Consiglio di Stato : questa Sezione con decisione n.6024/2012 ritenendo fondata la censura di eccesso di potere in senso relativo per illogicità del giudizio reso, accoglieva l’appello e in riforma dell’impugnata sentenza , annullava gli atti della procedura di che trattasi, con “rinvio dell’affare alla competenza dell’Amministrazione per il rinnovo ( per la parte che interessa l’appellante) del relativo scrutinio”.

In data 15 aprile 2013, il ten. col. Pelella era sottoposto a rivalutazione dalla Commissione di avanzamento e all’esito di tale rinnovato giudizio al predetto veniva assegnato il punteggio di 28,54, con collocazione al 20° posto bis, senza che anche questa volte tale posizione fosse utile a far conseguire all’attuale ricorrente l’iscrizione in quadro.

L’interessato ha quindi proposto il rimedio giurisdizionale di cui all’art.112 c.p.a. per ottenere la compiuta esecuzione della sentenza di merito di questa Sezione n.6024/2012 che a suo avviso sarebbe stata ingiustificatamente elusa.

In particolare in ricorso si denuncia il vizio di violazione e/o elusione del giudicato, atteso che, come evincibile dalle risultanze del verbale descrittivo della rinnovazione del giudizio, la CSA ha incrementato il punteggio a suo tempo attributo al ricorrente in misura tale però che il Pelella non è riuscito a sopravanzare nel complesso gli altri pari grado e ciò in contrasto con le statuizioni di merito di questo giudice che con la ottemperanda sentenza aveva in ogni caso rilevato una netta superiorità del predetto rispetto agli altri pari grado scrutinati nel possesso dei titoli relativi alla varie categorie oggetto di valutazione, sicchè la rinnovazione del giudizio, nella prospettazione difensiva, non sarebbe mai potuta sfociare in una decisione di segno di nuovo sfavorevole per l’anzidetto Ufficiale.

Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Alla camera di consiglio del 9 gennaio 2014 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

In relazione a quanto denunciato con il ricorso di ottemperanza qui avanzato occorre in concreto andare a verificare se trovano riscontro o meno a carico dei verbali relativi al giudizio di rivalutazione svoltosi il 15 aprile 2013 di cui al provvedimento del Ministero della Difesa prot. N. MDGMILII 1 2013/01 31693dell’8/5/2013 le censure proposte dal ricorrente tese a dimostrare che le determinazioni ivi assunte dalla CSA si configurano come poste in elusione del giudicato.

Ritiene il Collegio che le doglianze dedotte a sostegno del proposto ricorso si rivelano fondate per le ragioni che si vanno ad esporre.

Questo Consiglio di Stato ha precisato che si ravvisa il vizio di violazione e/o elusione del giudicato allorchè l’amministrazione esercita nuovamente la medesima potestà pubblica , già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale contenuto precettivo del giudicato amministrativo, oppure cerca di realizzare il medesimo risultato con un’azione connotata da un manifesto sviamento di potere, per cui la P.A. pur formalmente provvedendo a dare esecuzione ai precetti rivenienti nel giudicato, finisce in realtà con aggirare le stesse statuizioni sul piano sostanziale ( Cons. Stato Sez. VI 5 luglio 2011 n.4037; Cons. Stato Sez. IV 4 marzo 2011 n.1415; idem 6 ottobre 2003 n.5820 e 15 ottobre 2003 n.6334).

Del pari questo Consesso ha avuto modo di sancire che l’Amministrazione è tenuta non solo a uniformarsi alle indicazioni rese dal giudice e a determinarsi secondo i limiti impostole dalla rilevanza sostanziale della posizione soggettiva azionata e consolidata in sentenza, ma anche a prendere diligentemente in esame la situazione controversa nella sua complessiva estensione , valutando non solo i profili oggetto della decisione del giudice , ma pure quelli comunque rilevanti per provvedere definitivamente sull’oggetto della pretesa , all’evidente scopo di evitare ogni possibile elusione del giudicato ( Cons. Stato Sez. IV 27 maggio 2010 n.3382; Cons. Stato Sez. V 13 marzo 2000 .1328).

Altresì., costituisce dovere del’Amministrazione , in sede di riesame della vicenda , di essere particolarmente rigorosa nella verifica di tutti i possibili profili rilevanti esaminando l’affare nella sua interezza , non potendo tornare a decidere sfavorevolmente neppure in relazione non ancora esaminati per evitare che la situazione sostanziale dell’interessato sia frustrata ( Cons. Stato Sez. VI 3 dicembre 2004 n.7858; Cons. Stato Sez. V 6 febbraio 1999 n.134).

La definizione della fattispecie all’esame non può non fare riferimento ai suillustrati parametri giurisprudenziali che se si appalesano da un lato giustamente garantisti per il privato e dall’altro lato tengono in debito conto il contesto in cui si inseriscono le determinazioni della CSA , connotato da un’amplissima discrezionalità; nondimeno proprio in ossequio alle regulae iuris sopra illustrate non ci si può esimere dal censurare anche in questa circostanza l’operato della CSA posto in essere nell’aprile 20123 in sede di riesercizio del potere valutativo e decisionale diretto a dare esecuzione alla sentenza n.6024/2012.

E’ accaduto che la Commissione ha riconosciuto al ricorrente un maggior punteggio in relazione alle varie voci oggetto di valutazione e che ha consentito al medesimo sempre in relazione a tali voci,ad eccezione di quella relativa alle “qualità fisiche”, di superare i punteggi riportati in precedenza dai pari grado in comparazione in una percentuale peraltro molto risicata, senza però che l’attribuito incremento di punteggio sia stato decisivo a far conseguire al Pelella un punteggio totale da anteporlo ai controinteressati posti in comparazione Guglielmi, Pecone, De Caprio e Perdichizzi

Ebbene, un siffatto operato non appare pienamente conformativo del dictum reso da questa Sezione con la sentenza di merito avuto riguardo alla consistenza e portata delle statuizioni ivi contenute, laddove con esse si è affermato che il giudizi reso a suo tempo dal CSA sul ten. col. Pelella era illegittimo, perché penalizzante di una posizione di netta prevalenza del predetto Ufficiale rispetto a quelle vantate dai “controinteressati” in relazione ai titoli, requisiti, qualità ed attitudini prese in considerazione. ai fini della individuazione degli ufficiali meritevoli di idoneità ed iscrizione in quadro per l’avanzamento al grado in questione.

In altri termini, il decisum di cui si chiede l’esecuzione ha messo in evidenza la notevole preminenza dei titoli in possesso dell’attuale ricorrente (e che all’epoca non furono debitamente valutati) ed il rinnovato giudizio non si rivela rispettoso delle prese statuizioni giacchè anche se formalmente assunto in osservanza dei criteri di valutazione, in concreto si appalesa manchevole in relazione all’attività valutativa che questa Sezione con la decisone di merito aveva indicato come da svolgersi nella successiva attività amministrativa di rinnovazione del giudizio

Ci si accorge allora che gli atti posti in essere il 15 aprile 2013 rivelano una sorta di sviamento, con la riproposizione , in via surrettizia, di un giudizio che sia pur migliorativo per il candidato Pelella , nella sostanza, quanto alla valutazione complessiva della posizione dello scrutinando ricorrente , si discosta solo in parte da quello in precedenza reso e censurato da questa Sezione. e se così è, la “nuova” valutazione nel momento in cui ha posposto il ricorrente ai pari grado Guglielmi, Pecone, Perdichizzi e De Caprio comunque impedisce al ricorrente la fruizione del bene della vita invocato e riconosciuto nel giudizio di merito,( il conseguimento di un giudizio nel complesso non inferiore a quello riportato o dai predetti ufficiali ), nel che si invera , ancora una volta, la illegittimità delle determinazioni assunte dalla CSA nella riedizione del potere di valutazione e costituisce contestualmente chiaro sintomo di elusione del giudicato, nei sensi più volte sottolineato dalla giurisprudenza , come sopra richiamata.

Per quanto sopra esposto, il ricorso ex art.112 c.p.a. deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarata la nullità delle determinazioni della CSA del 15 aprile 2013, con assegnazione al Ministero della Difesa – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di un termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa e/o dalla notificazione della presente sentenza per provvedere compiutamente alla esecuzione della sentenza di questa Sezione n.6024/2012.

La Sezione si riserva , in caso di inottemperanza, di procedere, ad istanza di parte, alla nomina di un Commissario ad acta affinchè provveda in via sostitutiva alla integrale esecuzione della sentenza de qua

Le spese e competenze del presente giudizio seguono la regola della soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso ex art.112 c.p.a. come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione

Condanna la parte appellata al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00( tremila//00) oltre IVA e CPA. .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Marzio Branca, Presidente FF

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Umberto Realfonzo, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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