Monday 07 April 2014 18:18:33
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 14.3.2014
Osserva il Consiglio di Stato nella sentenza in esame che il codice disciplinare del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si caratterizza per tipicità, descrivendo in dettaglio le diverse tipologie di infrazione ed individuando per ciascuna di esse la misura afflittiva, dal minimo del richiamo orale fino al massimo della destituzione dall’impiego. L’art. 4, comma 2, n. 9 del d.P.R. n. 737 del 1981 prevede la sanzione della pena pecuniaria in presenza di “omessa o ritardata presentazione in servizio fino ad un massimo di quarantotto ore”, ipotesi in cui è riconducibile la condotta dell’inquisito. Il provvedimento sanzionatorio fa invece richiamo all’ipotesi di grave negligenza in servizio (contemplata al n. 10 del menzionato art. 4) ed applica la sanzione della sospensione dal servizio che l’art. 6, comma 3, n. 1, del citato d.P.R. n. 737 del 1981, estende anche alle “mancanze previste dal precedente art. 4. qualora rivestano carattere di particolare gravità o siano reiterate ed abituali”. Nella motivazione del provvedimento impugnato si fa infatti richiamo a numerosi precedenti disciplinari cui è incorso il Ricorrente. Ciò posto, se è vero che l’ Amministrazione dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione, è anche vero che la misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità all’illecito ascritto. Si è posto in rilievo che l’omessa o ritardata presentazione in servizio fino ad un massimo di quarantotto incorre in via ordinaria, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 737 del 1981, nella sanzione pecuniaria in misura non superiore a 5 trentesimi di una mensilità. In presenza di recidiva è possibile applicare la misura più grave della sospensione dal servizio fino a sei mesi. Tuttavia, ancorché dell’illecito pur di modesta consistenza (mancata presenza in servizio, senza tempestivo preavviso, per un giorno) in presenza di recidiva consenta di irrogare la più grave misura della sospensione dal servizio, l’applicazione della sanzione nella misura massima di sei mesi non appare adeguata e proporzionale al fine correttivo perseguito, se si assumano a termine di raffronto i ben più gravi illeciti disciplinari che, in via ordinaria, l’art. 6 del d.P.R. n. 737 del 1981 è diretto a perseguire.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale * del 2008, proposto dal Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
***, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA - TRIESTE n.*, resa tra le parti, concernente l’ inflizione sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2014 il consigliere. Bruno Rosario Polito e udito l’avvocato dello Stato Melillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia l’assistente della Polizia di Stato *** impugnava il decreto del Capo della Polizia n. 333-D/27981 in data 30.8.2007, con il quale era stata inflitta nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio dal servizio per la durata di sei mesi oltre alla deduzione dal computo dell' anzianità di un periodo di medesima turata.
L’impugnativa era, altresì, rivolta contro la deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina in data 8 giugno 2007 e di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ed in particolare della relazione finale del funzionario istruttore del 2.5.2007; dell'atto di deferimento al Consiglio provinciale di disciplina del 16 maggio 2007 e del decreto di costituzione del predetto collegio n. 1.2.8./257/2007.
Con sentenza semplificata n. ** del 2008 il T.A.R. adito accoglieva il ricorso riconoscendo che la severa sanzione irrogata al ricorrente - pur tenuto conto dei numerosi precedenti disciplinari dell’inquisito - si configura sproporzionata in relazione alla modesta consistenza dell’incolpazione (mancata presentazione in servizio per l’espletamento del turno assegnato non accompagnata da pronta comunicazione all’ufficio di appartenenza della causa impeditiva).
Avverso detta sentenza il Ministero dell’ Interno ha proposto appello ed ha contrastato le conclusioni del T.A.R. con richiamo all’art. 13 del d.P.R. n. 737 del 1981 che, in sede di irrogazione della sanzioni, impone di tenere conto dei precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore e di punire con maggior rigore le mancanze recidive o abituali.
Il sig.*** non si è costituito in giudizio.
All’udienza del 27 febbraio 2014 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
2. L’appello è infondato.
2.1. Dagli atti dell’istruttoria (relazione conclusiva del funzionario istruttore ed atto del Questore di deferimento del***** alla Commissione provinciale di disciplina) emerge che l’inquisito è in precedenza incorso in sanzioni che traggono origine da addebiti qualificati assolutamente analoghi, se non perfettamente coincidenti, con quello che ha dato luogo all’irrogazione della sospensione dal servizio per la durata di sei mesi.
Osserva il collegio che il codice disciplinare del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si caratterizza per tipicità, descrivendo in dettaglio le diverse tipologie di infrazione ed individuando per ciascuna di esse la misura afflittiva, dal minimo del richiamo orale fino al massimo della destituzione dall’impiego.
L’art. 4, comma 2, n. 9 del d.P.R. n. 737 del 1981 prevede la sanzione della pena pecuniaria in presenza di “omessa o ritardata presentazione in servizio fino ad un massimo di quarantotto ore”, ipotesi in cui è riconducibile la condotta dell’inquisito.
Il provvedimento sanzionatorio fa invece richiamo all’ipotesi di grave negligenza in servizio (contemplata al n. 10 del menzionato art. 4) ed applica la sanzione della sospensione dal servizio che l’art. 6, comma 3, n. 1, del citato d.P.R. n. 737 del 1981, estende anche alle “mancanze previste dal precedente art. 4. qualora rivestano carattere di particolare gravità o siano reiterate ed abituali”. Nella motivazione del provvedimento impugnato si fa infatti richiamo a numerosi precedenti disciplinari cui è incorso il Tarantino.
Ciò posto, se è vero che l’ Amministrazione dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione, è anche vero che la misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità all’illecito ascritto.
Si è posto in rilievo che l’ omessa o ritardata presentazione in servizio fino ad un massimo di quarantotto incorre in via ordinaria, ai sensi dell’art. 4 del d.P.R. n. 737 del 1981, nella sanzione pecuniaria in misura non superiore a 5 trentesimi di una mensilità. In presenza di recidiva è possibile applicare la misura più grave della sospensione dal servizio fino a sei mesi.
Tuttavia, ancorché dell’illecito pur di modesta consistenza (mancata presenza in servizio, senza tempestivo preavviso, per un giorno) in presenza di recidiva consenta di irrogare la più grave misura della sospensione dal servizio, l’applicazione della sanzione nella misura massima di sei mesi non appare adeguata e proporzionale al fine correttivo perseguito, se si assumano a termine di raffronto i ben più gravi illeciti disciplinari che, in via ordinaria, l’art. 6 del d.P.R. n. 737 del 1981 è diretto a perseguire.
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.
Nessuna determinazione è adottata in ordine alle spese del giudizio non essendosi costituito il sig. ****.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Michele Corradino, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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