Sunday 08 June 2014 11:24:19

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Le dichiarazioni sostitutive di notorietà, della parte interessata e di terzi, non hanno alcun “valore” certificativo o probatorio nei confronti della pubblica amministrazione e non possono avere alcuna rilevanza, neppure indiziaria, nel processo civile o amministrativo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 29.5.2014

Ai sensi dell’art. 63,I° co. e dell’art. 64,I co. del c.p.a. spetta al ricorrente, l'onere della prova che sono nella sua piena disponibilità (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 10/01/2014 n. 46. Consiglio di Stato sez. III 13/09/2013 n. 4546). Nello specifico poi, la prova circa il tempo di ultimazione delle opere edilizie è stato sempre posto sul privato, e non sull'Amministrazione, dato che solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto (cfr. infra multa Consiglio di Stato Sez. VI 20 dicembre 2013 n. 6159; Consiglio di Stato sez. V 20 agosto 2013 n. 4182; Consiglio di Stato sez. V 15 luglio 2013 n. 3834; Consiglio di Stato Sez. VI 01 febbraio 2013 n. 631). Per questo deve poi sottolinearsi l’assoluta inconferenza delle dichiarazioni difensive del Comune che in primo grado avrebbe dichiarato di non essere in grado di opporre prove contrarie alle autodichiarazioni dell’appellante. Ciò anche perché nessun rilievo probatorio possono peraltro avere le dichiarazioni sostitutive di notorietà, né della parte interessata e né di terzi , le quali non hanno alcun “valore” certificativo o probatorio nei confronti della pubblica amministrazione e non possono avere alcuna rilevanza, neppure indiziaria, nel processo civile o amministrativo (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 27/05/2010 n.3378; Consiglio di Stato sez. IV, 3 Agosto 2011 n. 4641; da Consiglio di Stato, Sez. IV 21 Ottobre 2013 n. 5109; Consiglio di Stato sez. IV 15 gennaio 2013 n. 211; Consiglio di Stato sez. IV 27/12/2011 n.6861; Cass. Civ., sez. III, 28 aprile 2010 n. 10191) In difetto di tali prove, resta infatti integro il potere dell'amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso ed il suo dovere di irrogare la sanzione prescritta (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 23/01/2013 n.414). Ne caso in esame poi la dichiarazione sostitutiva era assolutamente inidonea a dimostrare della risalenza dei manufatti ad un’epoca precedente il 1940, perché era in ogni caso relativa ad un predetto rustico in quanto essendo stato realizzato senza titolo prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977, avrebbe comunque dovuto esser oggetto della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ai sensi degli artt. 33 e 40, primo comma.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale* del 2012, proposto da:

Donatella Barbano, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Fante, con domicilio eletto presso Cons. Di Stato Segreteria in Roma, p.za Capo di Ferro 13;

 

contro

Comune di Quiliano; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LIGURIA - GENOVA: SEZIONE I n. 01215/2011, resa tra le parti, concernente ordinanza di demolizione

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2014 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati nessuno è comparso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame l’odierna la ricorrente ha impugnato la sentenza con cui -- è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse sul suo ricorso diretto all’annullamento di un’ordinanza di demolizione di alcuni manufatti rurali abusivi avendo la stessa rappresentato all’udienza pubblica di non avere più interesse al ricorso e alla decisione.

Senza l'intestazione di specifiche rubriche l’appellante assume:

___ 1. In via pregiudiziale, l'erroneità della decisione nella parte in cui non avrebbe tenuto conto che la sua dichiarazione a verbale di sopravvenuto difetto di interesse avrebbe riguardato solamente la voliera identificata con la lettera D (per metri lineari 4,9 x 1,90) ed il serbatoio di GPL di cui alla lettera E (di ml. 3 per ml. 2).

___ 2. Nel merito chiede che, in parziale riforma della sentenza impugnata, venga accolto il suo ricorso di prime cure ed annullata l'ordinanza del Comune di demolizione impugnata in prime cure relativamente:

-- al fienile e ricovero attrezzi agricoli (manufatto A) in quanto il Comune non avrebbe tenuto conto che il manufatto sarebbe precedente il 1940, come sarebbe dimostrato dalle autodichiarazioni dell’appellante e dalle affermazioni in primo grado dello stesso Comune, la cui difesa aveva ammesso di non essere in grado di opporre elementi idonei a contrastare le sue affermazioni circa l’epoca di realizzazione;

-- al pollaio ed al canile (manufatti B e C ) rispetto ai quali, come per il fienile, avrebbe dovuto darsi credito alle dichiarazioni sostitutive di notorietà allegate dalla ricorrente all’istanza.

L’appello è infondato.

___ 1. Può prescindersi dal compiuto esame della questione relativa all’improcedibilità degli altri manufatti in relazione all’infondatezza nel merito dell’appello relativamente agli stessi.

___ 2. Nel merito si deve innanzitutto rilevare che, ai sensi dell’art. 63,I° co. e dell’art. 64,I co. del c.p.a. spetta al ricorrente, l'onere della prova che sono nella sua piena disponibilità (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 10/01/2014 n. 46. Consiglio di Stato sez. III 13/09/2013 n. 4546).

Nello specifico poi, la prova circa il tempo di ultimazione delle opere edilizie è stato sempre posto sul privato, e non sull'Amministrazione, dato che solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto (cfr. infra multa Consiglio di Stato Sez. VI 20 dicembre 2013 n. 6159; Consiglio di Stato sez. V 20 agosto 2013 n. 4182; Consiglio di Stato sez. V 15 luglio 2013 n. 3834; Consiglio di Stato Sez. VI 01 febbraio 2013 n. 631).

Per questo deve poi sottolinearsi l’assoluta inconferenza delle dichiarazioni difensive del Comune che in primo grado avrebbe dichiarato di non essere in grado di opporre prove contrarie alle autodichiarazioni dell’appellante.

Ciò anche perché nessun rilievo probatorio possono peraltro avere le dichiarazioni sostitutive di notorietà, né della parte interessata e né di terzi , le quali non hanno alcun “valore” certificativo o probatorio nei confronti della pubblica amministrazione e non possono avere alcuna rilevanza, neppure indiziaria, nel processo civile o amministrativo (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 27/05/2010 n.3378; Consiglio di Stato sez. IV, 3 Agosto 2011 n. 4641; da Consiglio di Stato, Sez. IV 21 Ottobre 2013 n. 5109; Consiglio di Stato sez. IV 15 gennaio 2013 n. 211; Consiglio di Stato sez. IV 27/12/2011 n.6861; Cass. Civ., sez. III, 28 aprile 2010 n. 10191)

In difetto di tali prove, resta infatti integro il potere dell'amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso ed il suo dovere di irrogare la sanzione prescritta (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 23/01/2013 n.414).

Ne caso in esame poi la dichiarazione sostitutiva era assolutamente inidonea a dimostrare della risalenza dei manufatti ad un’epoca precedente il 1940, perché era in ogni caso relativa ad un predetto rustico in quanto essendo stato realizzato senza titolo prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977, avrebbe comunque dovuto esser oggetto della legge 28 febbraio 1985 n. 47 ai sensi degli artt. 33 e 40, primo comma.

Deve pertanto concludersi per la legittimità dell’ordinanza di demolizione impugnata in primo grado.

In conseguenza l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere integrata, sia pure con le integrazioni di cui sopra.

In considerazione della mancata costituzione del Comune non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando___sull'appello, come in epigrafe proposto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado..

___2. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Marzio Branca, Presidente FF

Sandro Aureli, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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