Sunday 15 June 2014 12:00:06

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Concessione e revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche: il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI del 30.5.2014

Il tradizionale e consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776; 24 gennaio 2013, n. 1710; 7 gennaio 2013, n. 150; 20 luglio 2011, n. 15867; 18 luglio 2008, n. 19806; 26 luglio 2006, n. 16896; 10 aprile 2003, n. 5617), sia dal Consiglio di Stato (da ultimo, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 13), afferma che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che: - sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione (Cass. Sez. Un. n. 150/2013 cit.); - qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. n. 1776/2013 cit.); - viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sez. Un. n. 1710/2013; Cons. Stato, Ad. Plen. n. 17/2013 cit.). Orbene, nelle ipotesi di cui alla l. n. 488/1992, la concessione delle agevolazioni finanziarie consegue ad un esercizio di potere discrezionale dell’amministrazione; non già, dunque, dal mero accertamento di requisiti e condizioni prefissate dalla legge, bensì all’esito di una valutazione comparativa e della formazione di apposite graduatorie di possibili beneficiari. Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale* del 2009, proposto da:

Banca Intesa San Paolo S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone, 78;

 

contro

Scardi Industrie Alimentari S.r.l.; 

nei confronti di

Ministero dello Sviluppo Economico; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00101/2009, resa tra le parti, concernente revoca concessione agevolazioni finanziarie

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il Cons. Oberdan Forlenza e uditi per le parti l’avv. Saverio Sticchi Damiani per delega di Ernesto Sticchi Damiani.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

1. Con l’appello in esame, Banca Intesa San Paolo s.p.a. impugna la sentenza 22 gennaio 2009 n. 101, con la quale il TAR per la Puglia, sez. II, pronunciando sul ricorso proposto da Scardi Industrie Alimentari s.r.l., ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento con il quale si è disposta la revoca delle agevolazioni finanziarie ex l. n. 488/1992, concesse per investimenti nel settore alimentare, l’incameramento della cauzione e il recupero dell’importo di Euro 249.047,00, già concesso dalla banca attuale appellante e ad essa da restituire.

Tale revoca è intervenuta stante la mancanza del requisito della piena disponibilità dell’immobile nei termini del bando, oltre al superamento del termine perentorio per il completamento dell’intervento.

La sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di giurisdizione, poiché la revoca delle agevolazioni e dei finanziamenti risulta “supportata dal mancato rispetto dei termini perentori espressamente previsti per la trasmissione della documentazione finale, nonché dalle ulteriori circostanze relative alla insussistenza dei requisiti e condizioni predeterminati”.

Ricorda la sentenza impugnata che

“nelle controversie relative alla materia delle sovvenzioni o contributi in favore dei privati da parte della Pubblica Amministrazione per la promozione e realizzazione di determinate attività economiche e produttive, il discrimine per la individuazione del Giudice fornito di giurisdizione è costituito dalla natura delle posizioni giuridiche incise dal provvedimento e dalla natura del potere esercitato, secondo la causa petendi e al di là della formale prospettazione della domanda;

il privato, pertanto, è titolare di una posizione di interesse legittimo con riferimento alla fase procedimentale finalizzata all’attribuzione del beneficio ovvero nell’ambito dell’esercizio del potere di autotutela; viceversa il privato, che abbia già beneficiato della concessione del contributo o finanziamento in tutto o in parte, è titolare di una posizione di diritto soggettivo con riferimento alla fase successiva e alla pretesa di mantenere e conservare l’agevolazione concessa e la disponibilità delle somme già erogate ancorchè in via provvisoria (cfr. Cass. SS.UU. n. 225/2001 e 5617/2003; C.d.S. Sez. V 31.8.2007 n. 4518 e 29.8.2006 n. 5046)”.

La banca appellante già “pretermessa nel giudizio di I grado”, a seguito della sentenza declinatoria della giurisdizione del giudice amministrativo, “è invece odiernamente convenuta insieme al Ministero delle sviluppo economico, in un giudizio civile intentato dalla stessa Sordi Industrie Alimentari per l’accertamento del diritto alla corresponsione del contributo concesso provvisoriamente e poi revocato”.

Avverso la decisione pronunciata in I grado vengono proposti i seguenti motivi di impugnazione (come desumibili dalle pagg. 10 – 21 app.):

a) error in iudicando, poiché la concessione del contributo ex l. n. 488/1992 “lungi dal discendere dalla diretta ed automatica individuazione, da parte del legislatore, dei requisiti e delle condizioni di accesso ai benefici . . . si colloca e fa seguito ad un procedimento concorsuale ad evidenza pubblica, in cui la determinazione di concedere le agevolazioni scaturisce dallo svolgimento di una attività valutativa avente ad oggetto i programmi di investimento proposti dagli istanti alla quale corrispondono apprezzamenti discrezionali”;

b) error in iudicando, poiché, nel caso di specie, “l’amministrazione statale ha nella sostanza esercitato un poterre di autotutela avente come fine ultimo l’annullamento con effetti ex tunc (e dunque restitutori delle somme indebitamente percepite) di un’attività amministrativa attributiva di benefici ma radicalmente viziata da illegittimità, per essere mancante un requisito necessario per ottenere un finanziamento” (e precisamente la disponibilità dell’immobile nell’ambito del quale realizzare il programma di investimenti). Si tratta, dunque, di un “profilo di ammissibilità originaria della stessa domanda di agevolazioni, profilo rispetto al quale non si può in alcun modo fare questione di diritti soggettivi”.

Il Ministero dello sviluppo economico e la società appellata Scardi industrie alimentari s.r.l. non si sono costituiti in giudizio.

All’udienza di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

2. L’appello è fondato e deve essere, pertanto, accolto, affermandosi, in riforma della sentenza impugnata, la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda proposta con il ricorso instaurativo del giudizio di I grado.

Il tradizionale e consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. 25 gennaio 2013, n. 1776; 24 gennaio 2013, n. 1710; 7 gennaio 2013, n. 150; 20 luglio 2011, n. 15867; 18 luglio 2008, n. 19806; 26 luglio 2006, n. 16896; 10 aprile 2003, n. 5617), sia dal Consiglio di Stato (da ultimo, Ad. Plen. 29 luglio 2013, n. 13), afferma che il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:

- sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione (Cass. Sez. Un. n. 150/2013 cit.);

- qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (cfr. Cass. Sez. Un., ord. n. 1776/2013 cit.);

- viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (Cass. Sez. Un. n. 1710/2013; Cons. Stato, Ad. Plen. n. 17/2013 cit.).

Orbene, nelle ipotesi di cui alla l. n. 488/1992, la concessione delle agevolazioni finanziarie consegue ad un esercizio di potere discrezionale dell’amministrazione; non già, dunque, dal mero accertamento di requisiti e condizioni prefissate dalla legge, bensì all’esito di una valutazione comparativa e della formazione di apposite graduatorie di possibili beneficiari.

In particolare, nel caso di specie, l’esercizio del potere di autotutela da parte della Pubblica Amministrazione è stato determinato sia dalla mancanza di piena disponibilità dell’immobile sul quale realizzare il programma di investimento, nei termini del bando, sia dal superamento del termine perentorio per il completamento dell’intervento.

Orbene, anche se la seconda delle ragioni indicate attiene ad un affermato inadempimento del beneficiario del contributo alle condizioni statuite in sede di erogazione (di modo che essa comporterebbe, ove fosse l’unica ragione, la giurisdizione del giudice ordinario), ciò che appare costituire un prius sul piano logico – giuridico è il difetto del possesso di un requisito prescritto per la concedibilità stessa del contributo (il possesso dell’immobile ove realizzare l’investimento).

Tale difetto di requisito determina la illegittimità dello stesso provvedimento di ammissione alle agevolazioni finanziarie, di modo che il necessitato esercizio del potere di autotutela attiene ad un provvedimento emanato su presupposto errato, e si iscrive in una fase ben antecedente a quella del rapporto contrattuale entro il quale può verificarsi un inadempimento tale da comportare revoca sanzionatoria del contributo medesimo.

Nel caso di specie, dunque, ricorre palesemente esercizio di potere amministrativo e contestuale sussistenza di posizioni di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo in ordine ai provvedimenti assunti ed impugnati dal loro destinatario.

Per le ragioni esposte, l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata. Ai sensi dell’art. 105, co. 1, Cpa, la causa deve essere rimessa al I giudice, innanzi al quale la parte che vi abbia interesse riassumerà il processo, ai sensi dell’art. 105, co. 3, Cpa.

Stante la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Banca Intesa San Paolo s.p.a. (n. 7388/2009 r.g.), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso instaurativo del giudizio di I grado e rimette la causa innanzi al TAR per la Puglia, sede di Bari.

Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Stefano Baccarini, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere, Estensore

Claudio Boccia, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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