Sunday 19 July 2015 14:20:26

Provvedimenti Regionali  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Diritti di rogito: il parere della Corte dei Conti sulla ripartizione dell'introito tra più segretari comunali succedutesi nello stesso anno

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti del parere della Corte dei Conti Sezione del Controllo per la Regione Sardegna n. 52 del 13.7.2015

Il Sindaco di Elmas ha chiesto parere domandando come “andrà ripartito l’introito annuale proveniente dai cc.dd. diritti di rogito nel caso in cui, durante lo stesso anno, si siano succeduti presso l’Ufficio di Segreteria comunale due segretari ( il secondo in veste di supplente a scavalco) e il primo di essi risulti eventualmente avere già raggiunto il limite del quinto del suo stipendio in godimento di cui all’art. 10 comma 2-bis del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014. Più specificamente, può il Comune denegare al secondo Segretario supplente ogni riparto ( pur non raggiungendo quest’ultimo il limite di cui sopra ) sul presupposto che il quinto dello stipendio in godimento non costituirebbe un limite soggettivo ma oggettivo per l’ente?”. Il parere richiesto, concernente quindi l’applicazione da darsi alla disciplina introdotta dall’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito il legge 11 agosto 2014 n. 114, è oggettivamente ammissibile in quanto riguarda modalità di incremento e tutela delle entrate del bilancio del comune (a titolo di diritti di segreteria). La Corte dei Conti Sezione del Controllo per la Regione Sardegna n. 52 con parere del 13.7.2015 ha previsto che "La norma oggetto di quesito reca il titolo abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria . A tal fine il cit. art. 10 comma 1 del D.L. 90/2014 dispone l’abrogazione dell’art. 41 comma 4 della legge n. 312/1980, il quale prevedeva l’obbligo di attribuire al segretario rogante una quota del provento spettante all’ente, a titolo di diritti di segreteria, pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento ( da conteggiarsi nell’ambito del 90% di tale tipologia d’entrata, di spettanza dell’ente ai sensi dell’art. 30 comma 2 della legge 734/1973 come di seguito si esporrà). A fronte di tale abrogazione, la nuova disciplina di cui all’ art. 10 del D.L. 90/2014 comma 2 bis ammette l’attribuzione dei diritti di segreteria limitatamente agli enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque ai soli segretari comunali che non rivestono qualifica dirigenziale; detta disciplina prevede, quindi, che una quota del provento annuale dei diritti di segreteria sia attribuita al segretario comunale rogante ( non dirigente ) in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento. I presupposti così fissati dalla normativa per il riconoscimento dei diritti di rogito rendono manifesta la sua finalità, consistente nel determinare risparmi di spesa ovvero incremento di entrate disponibili per le amministrazioni locali ( in tali termini la relazione tecnica alla legge, legislatura 17°- dossier n. 57, senato.it ) . Tale finalità risulta confermata anche per effetto della modifica apportata dallo stesso art. 10 comma 2 D.L. 90/2014 all’art. 30 comma 2 della legge 734/1973, secondo cui ora si prevede che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia ( mentre tale provento era già devoluto all’ente locale solo per il 90% e per il restante 10% al Ministero dell’interno ). Con riguardo alla nuova disciplina sulla materia dei diritti di rogito recentemente è intervenuta la delibera n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 24 giugno 2015, attraverso la quale la Sezione delle autonomie, chiarito che i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C, precisa che le somme destinate al pagamento dell’emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico dell’ente. Nel merito del quesito sollevato dal Comune di Elmas va precisato che la quota dei proventi già riconosciuta ai segretari ( diritti di rogito ) ai sensi dell’abrogato art. 41 comma 4 della legge 312/1980, era stataunivocamente intesa come importo massimo teorico annuale consentito a carico del bilancio dell’ente, indipendentemente dal numero dei soggetti beneficiari, cioè delle diverse vicende sostitutorie intervenute nello svolgimento dell’attività rogante (v. sez. controllo Toscana n. 170/2013 ). Negli stessi termini si rinvengono atti d’indirizzo ministeriali. “…In conclusione, l’amministrazione deve sapere fin dall’inizio dell’esercizio quale potrà essere l’onere finanziario da sopportare per compensare l’esercizio dell’attività di rogito e tale risultato è raggiungibile solo attraverso la fissazione di un unico plafond di riferimento, indipendentemente dal numero dei soggetti che si succedono nell’attività medesima” ( circolare Ministero economia e finanze n. 0042171 del 7 aprile 2008 ). In ordine, inoltre, alle concrete modalità di corresponsione dei diritti di rogito, era stato individuato il metodo dell’accantonamento delle risorse disponibili e della proporzionale liquidazione a consuntivo, a seconda della misura di partecipazione all’attività rogatoria da parte di ciascun beneficiario. Concludendo, va ribadito che negli enti con personale dirigenziale non si configura alcun obbligo di attribuzione in favore dei segretari comunali roganti dei diritti di rogito (diritti di segreteria ). Tale fattispecie si configura solo in presenza delle condizioni contemplate dalla norma in esame, ovvero può darsi luogo all’attribuzione di una quota dei diritti di segreteria solo negli enti sprovvisti di dipendenti con qualifica dirigenzialee, quindi, anche ai segretari comunali privi della qualifica dirigenziale. In sostanza l’ente non dispone sulla materia di libertà di determinazione, dovendosi perseguire scelte gestionali sempre rivolte a tutelare l’incremento delle entrate in questione e a non depauperarle. A tale scopo risultano dettate le norme esaminate, le quali prevedono da un lato l’integrale devoluzione in favore dell’ente locale della presente tipologia dientrate, dall’altro la piena conservazione delle entrate stesse con eccezione dei casi in cui l’ente non disponga di figure dirigenziali, in tal caso consentendo l’attribuzione di quote di tali diritti a chi svolga funzioni di segretario rogante. Rispondendo al quesito si precisa che la normativa pone, tuttavia, un limite massimo annuale a tale onere a carico del bilancio dell’ente,secondo quanto testualmente recita l’art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014 ( “…una quota del provento annuale spettante al comune…..” ),in quanto la quota del provento da attribuirsi per ciascun anno non può essere complessivamente superiore ad un quinto dello stipendio in godimento del segretario rogante, e ciò indipendentemente dalle eventuali vicende sostitutorie intervenute. In sede applicativa, pertanto, la quota di diritti da riconoscersi al singolo segretario rogante deve essere calcolata in relazione all’attività svoltanell’anno, e quindi la ripartizione della quantificazione tra i beneficiari dovrà fare riferimento ai periodi della rispettiva partecipazione all’attività rogante ( v. anche sez. controllo Lazio n. 21/2015 ).".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

Deliberazione n. 52/2015/PAR

Repubblica italiana

Corte dei conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

 

composta dai magistrati:

Dott. Francesco Petronio PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Paola MarciaCONSIGLIERE RELATORE

Dott.ssa Valeria MistrettaCONSIGLIERE

Dott.ssa Lucia d’AmbrosioCONSIGLIERE

Dott.ssa Valeria MotzoCONSIGLIERE   

Dott. Roberto AngioniREFERENDARIO

nella Camera di consiglio del 9 luglio2015

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Visto l’art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l’adeguamento dell’ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Vista la nota n. 25 maggio 2015 con la quale il Consiglio delle Autonomie ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere del Comune di ELMAS;

Vista la nota dell’ 11 giugno 2015 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Consigliere Maria Paola Marcia;

Vista la nota del 7 luglio 2015 con cui il Magistrato istruttore Consigliere Maria Paola Marcia ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale; 

Vista l’ordinanza n. 19/2015 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per l’adunanza del luglio 2015 per deliberare inordine alla richiesta di parere;

Udito il relatore Consigliere Maria Paola Marcia;

P R E M E S S O

Il Sindaco di Elmas ha chiesto parere domandando come “andrà ripartito l’introito annuale proveniente dai cc.dd. diritti di rogito nel caso in cui, durante lo stesso anno, si siano succeduti presso l’Ufficio di   Segreteria comunale due segretari ( il secondo in veste di supplente a scavalco) e il primo di essi risulti eventualmente avere già raggiunto il limite del quinto del suo stipendio in godimento di cui all’art. 10 comma 2-bis del D.L. n. 90/2014, convertito in legge 114/2014. Più specificamente, può il Comune denegare al secondo Segretario supplente ogni riparto ( pur non raggiungendo quest’ultimo il limite di cui sopra ) sul presupposto che il quinto dello stipendio in godimento non costituirebbe un limite soggettivo ma oggettivo per l’ente?”.

C O N S I D E R A T O

Il Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8 legge n. 131/2003proveniente dal Sindaco in quanto ha riconosciuto alla questione sollevatai requisiti di generalità ed astrattezza, ravvisandone l’ammissibilità soggettiva e la rilevanza di portata generale per il sistema delle Autonomie. La richiesta risulta così soggettivamente ammissibile.
Sotto il profilo dell’ammissibilità oggettiva, l’attività consultiva intestata alla Corte dei conti da un lato deve restare circoscritta alle discipline dettate in materia di bilanci e relativi equilibri, acquisizione di entrate, gestione delle spese, disciplina del patrimonio, rendicontazione;dall’altro non può concernere fatti gestionali specifici ma deve riguardare ambiti e oggetti di portata generale, né deve rispondere a quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri Organi pubblici, dovendosi in ogni caso evitare di orientare le Amministrazioni medesime nelle scelte amministrative, nonché nelle condotte processuali da assumersi in vertenze di carattere giudiziario o controversie in genere. La questione sollevata deve conclusivamente rivestire i caratteri di generalità ed astrattezza.

Il parere richiesto, concernente l’applicazione da darsi alla disciplina introdotta dall’art. 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito il legge 11 agosto 2014 n. 114, è oggettivamente ammissibile in quanto riguarda modalità di incremento e tutela delle entrate  del bilancio del comune (a titolo di diritti di segreteria).

3. La norma oggetto di quesito reca il titolo abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria .

A tal fine il cit. art. 10 comma 1 del D.L. 90/2014 dispone l’abrogazione dell’art. 41 comma 4 della legge n. 312/1980, il quale prevedeva l’obbligo di attribuire al segretario rogante una quota del provento spettante all’ente, a titolo di diritti di segreteria, pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento ( da conteggiarsi nell’ambito del 90% di tale tipologia d’entrata, di spettanza dell’ente ai sensi dell’art. 30 comma 2 della legge 734/1973 come di seguito si esporrà).

A fronte di tale abrogazione, la nuova disciplina di cui all’ art. 10 del D.L. 90/2014 comma 2 bis ammette l’attribuzione dei diritti di segreteria limitatamente agli enti privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque ai soli segretari comunali che non rivestono qualifica dirigenziale; detta disciplina prevede, quindi, che una quota del provento annuale dei diritti di segreteria sia attribuita al segretario comunale rogante ( non dirigente ) in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento. I presupposti così fissati dalla normativa per il riconoscimento dei diritti di rogito rendono manifesta la sua finalità, consistente nel determinare risparmi di spesa ovvero incremento di  entrate disponibili per le amministrazioni locali ( in tali termini la relazione tecnica alla legge, legislatura 17°- dossier n. 57, senato.it ) . 

Tale finalità risulta confermata anche per effetto della modifica apportata dallo stesso art. 10 comma 2 D.L. 90/2014 all’art. 30 comma 2 della legge 734/1973, secondo cui ora si prevede che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia ( mentre tale provento era già devoluto all’ente locale solo per il 90% e per il restante 10% al Ministero dell’interno ).

Con riguardo alla nuova disciplina sulla materia dei diritti di rogito recentemente è intervenuta la delibera n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 24 giugno 2015, attraverso la quale la Sezione delle autonomie, chiarito che i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C, precisa che le somme destinate al pagamento dell’emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico dell’ente.

4 . Nel merito del quesito sollevato dal Comune di Elmas va precisato che la quota dei proventi già riconosciuta ai segretari ( diritti di rogito ) ai sensi dell’abrogato art. 41 comma 4 della legge 312/1980, era stataunivocamente intesa come importo massimo teorico annuale consentito a carico del bilancio dell’ente, indipendentemente dal numero dei soggetti beneficiari, cioè delle diverse vicende sostitutorie intervenute nello svolgimento dell’attività rogante (v. sez. controllo Toscana n. 170/2013 )

Negli stessi termini si rinvengono atti d’indirizzo ministeriali. “…In conclusione, l’amministrazione deve sapere fin dall’inizio dell’esercizio quale potrà essere l’onere finanziario da sopportare per compensare l’esercizio dell’attività di rogito e tale risultato è raggiungibile solo attraverso la fissazione di un unico plafond di riferimento, indipendentemente dal numero dei soggetti che si succedono nell’attività medesima” ( circolare Ministero economia e finanze n. 0042171 del 7 aprile 2008 ).

In ordine, inoltre, alle concrete modalità di corresponsione dei diritti di rogito, era stato individuato il metodo dell’accantonamento delle risorse disponibili e della proporzionale liquidazione a consuntivo, a seconda della misura di partecipazione all’attività rogatoria da parte di ciascun beneficiario. 

5 . Concludendo, va ribadito che negli enti con personale dirigenziale non si configura alcun obbligo di attribuzione in favore dei segretari comunali roganti dei diritti di rogito (diritti di segreteria ). Tale fattispecie si configura solo in presenza delle condizioni contemplate dalla norma in esame, ovvero può darsi luogo all’attribuzione di una quota dei diritti di segreteria solo negli enti sprovvisti di dipendenti con qualifica dirigenzialee, quindi, anche ai segretari comunali privi della qualifica dirigenziale. In sostanza l’ente non dispone sulla materia di libertà di determinazione, dovendosi perseguire scelte gestionali sempre rivolte a tutelare l’incremento delle entrate in questione e a non depauperarle. A tale scopo risultano dettate  le norme esaminate, le quali prevedono da un lato l’integrale devoluzione in favore dell’ente locale della presente tipologia dientrate, dall’altro la piena conservazione delle entrate stesse con eccezione dei casi in cui l’ente non disponga di figure dirigenziali, in tal caso consentendo l’attribuzione di quote di tali diritti a chi svolga funzioni di segretario rogante. 

Rispondendo al quesito si precisa che la normativa pone, tuttavia, un limite massimo annuale a tale onere a carico del bilancio dell’ente,secondo quanto testualmente recita l’art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014  ( “…una quota del provento annuale spettante al comune…..” ),in quanto la quota del provento da attribuirsi per ciascun anno non può essere complessivamente superiore ad un quinto dello stipendio in godimento del segretario rogante, e ciò indipendentemente dalle eventuali vicende sostitutorie intervenute.

In sede applicativa, pertanto, la quota di diritti da riconoscersi al singolo segretario rogante deve essere calcolata in relazione all’attività svoltanell’anno, e quindi la ripartizione della quantificazione tra i beneficiari dovrà fare riferimento ai periodi della rispettiva partecipazione all’attività rogante ( v. anche sez. controllo Lazio n. 21/2015 ).

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione

D E L I B E R A

Il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.

O R D I N A

che la deliberazione sia trasmessa, rispettivamente, al Sindaco del Comune di ELMAS, al Direttore generale/Segretario del Comuneal Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 luglio 2015.

IL PRESIDENTE 

(Francesco Petronio)

IL RELATORE

(Maria Paola Marcia)

 

Depositata in Segreteria in data 13 luglio 2015

IL DIRIGENTE

(Giuseppe Mullano)

 

 

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