Monday 02 November 2015 21:13:13

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Revisori degli Enti Locali: sì della Corte dei Conti alla riduzione dei compensi

segnalazione della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 155/2015/SRCPIE/PAR del 21.10.2015

Si segnala il parere reso dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 155/2015/SRCPIE/PAR del 21.10.2015 che ha risposto alla richiesta del sindaco del comune di Salerano Canavese (TO) in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 6, commi 1 e 3, del d.l. n. 78/2010. In particolare, il Sindaco ricordava di aver ricevuto dal proprio revisore richiesta di restituzione di quanto trattenutogli ai sensi della menzionata normativa. Ricordava, inoltre, la deliberazione n. 4/2014 con cui la Sezione delle Autonomie ha affermato la non applicabilità di tali disposizioni agli Enti locali. Risposta: "La questione proposta, astraendola dal merito della vicenda, concerne la corretta interpretazione del comma 3, articolo 6, del decreto n. 78/2010 ed in particolare la sua applicabilità agli organi di revisione degli enti locali. La disposizione in parola prevede quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.…”. Tale normativa, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, è stata ritenuta applicabile ai compensi corrisposti ai revisori degli enti locali (cfr. deliberazione di questa stessa Sezione n. 60 del 2011; Campania deliberazione n. 173/2011/PAR; Lombardia deliberazione 13/2011/PAR; Lombardia deliberazione 26/2015/PAR). Come ricordato nello stesso corpo dell’istanza di parere, lo stesso Ministero dell’Economia e Finanze, con nota n. 12175 del 25 febbraio 2013, si è espresso in tal senso. Tale quadro sembrava essere mutato in seguito alla pronuncia della Sezione delle Autonomie n. 4 del 10 febbraio 2014. La deliberazione in oggetto, invero, concerneva altra questione e cioè l'applicabilità dell'art. 5, comma 7, ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 del 2010 ai componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di Enti locali che siano partecipati anche dalle Regioni. Tuttavia, nel corpo della delibera si affermava espressamente che “le disposizioni dettate dall’art. 6, commi da 1 a 3 non si riferiscono agli enti territoriali”. La questione, meritando una presa di posizione sul punto, veniva nuovamente deferita alla Sezione delle Autonomie la quale, con la deliberazione n. 29/SEZAUT/2015/QMIG del 14 settembre 2015 (al cui contenuto si rimanda) escludeva l’esistenza di un contrasto interpretativo, affermando che nel precedente costituito dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4 del 10 febbraio 2014“non si affrontava la questione di carattere generale ora posta e cioè se l’art. 6, co. 3 del d.l. 78/2010, si applichi o meno per gli emolumenti corrisposti ai componenti degli organi collegiali degli apparati amministrativi degli enti locali”. Ciò posto, la Sezione delle Autonomie concludeva confermando l’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile sopra richiamata da cui, allo stato, non vi è motivo di discostarsi. Va dunque ribadita l’applicabilità agli organi di revisione degli enti locali dell’articolo 6, comma 3, del decreto n. 78/2010".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

CORTE DEI CONTI 

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n.  155/2015/SRCPIE/PAR

 

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell’adunanza del 19.10.2015composta dai Magistrati:

 

​Dott.​ ​Mario PISCHEDDA​Presidente 

Dott. ​​Massimo VALERO​Primo referendario

Dott. ​​Adriano GRIBAUDO​Primo referendario

Dott. ​​Cristiano BALDI​Primo ref. relatore

Dott.ssa​Daniela ALBERGHINI​Referendario

 

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Salerano Canavese (TO) pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 16.09.2015;

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 

Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;

Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l’Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Salerano Canavese (TO), con nota n. 1442 del 11.09.2015, chiedeva all’adita Sezione l’espressione di un parere in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 6, commi 1 e 3, del d.l. n. 78/2010.

In particolare, il Sindaco ricordava di aver ricevuto dal proprio revisore richiesta di restituzione di quanto trattenutogli ai sensi della menzionata normativa.

Ricordava, inoltre, la deliberazione n. 4/2014 con cui la Sezione delle Autonomie ha affermato la non applicabilità di tali disposizioni agli Enti locali.

AMMISSIBILITA’

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3”.

Preliminarmente occorre valutare l’ammissibilità dell’istanza in oggetto, alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall’organo legittimato a proporla.

Parimenti, va riscontrata l’ammissibilità oggettiva trattandosi di questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

MERITO

La questione proposta, astraendola dal merito della vicenda, concerne la corretta interpretazione del comma 3, articolo 6, del decreto n. 78/2010 ed in particolare la sua applicabilità agli organi di revisione degli enti locali.

La disposizione in parola prevede quanto segue:

“Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 58 della legge 23 dicembre  2005 n. 266, a decorrere dal  1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni,  le  retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre  2015,  gli  emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.…”.

Tale normativa, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, è stata ritenuta applicabile ai compensi corrisposti ai revisori degli enti locali (cfr. deliberazione di questa stessa Sezione n. 60 del 2011; Campania deliberazione n. 173/2011/PAR; Lombardia deliberazione 13/2011/PAR; Lombardia deliberazione 26/2015/PAR). Come ricordato nello stesso corpo dell’istanza di parere, lo stesso Ministero dell’Economia e Finanze, con nota n. 12175 del 25 febbraio 2013, si è espresso in tal senso.

Tale quadro sembrava essere mutato in seguito alla pronuncia della Sezione delle Autonomie n. 4 del 10 febbraio 2014.

La deliberazione in oggetto, invero, concerneva altra questione e cioè l'applicabilità dell'art. 5, comma 7, ultimo periodo, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 del 2010 ai componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di Enti locali che siano partecipati anche dalle Regioni. Tuttavia, nel corpo della delibera si affermava espressamente che “le disposizioni dettate dall’art. 6, commi da 1 a 3 non si riferiscono agli enti territoriali”.

La questione, meritando una presa di posizione sul punto, veniva nuovamente deferita alla Sezione delle Autonomie la quale, con la deliberazione n. 29/SEZAUT/2015/QMIG del 14 settembre 2015 (al cui contenuto si rimanda) escludeva l’esistenza di un contrasto interpretativo, affermando che nel precedente costituito dalla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 4 del 10 febbraio 2014“non si affrontava la questione di carattere generale ora posta e cioè se l’art. 6, co. 3 del d.l. 78/2010, si applichi o meno per gli emolumenti corrisposti ai componenti degli organi collegiali degli apparati amministrativi degli enti locali”.

Ciò posto, la Sezione delle Autonomie concludeva confermando l’orientamento consolidato della giurisprudenza contabile sopra richiamata da cui, allo stato, non vi è motivo di discostarsi. Va dunque ribadita l’applicabilità agli organi di revisione degli enti locali dell’articolo 6, comma 3, del decreto n. 78/2010.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nell’adunanza del 19.10.2015.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

          ​          

  Il Magistrato Relatore ​Il Presidente  

 F.to dott. Cristiano Baldi     ​                   F.to dott. Mario Pischedda 

                    ​   

 

 

 

 

Depositato in Segreteria il 21/10/2015

Il Funzionario Preposto 

                F.to Dott. Federico Sola

 

 

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