Saturday 05 January 2013 09:15:03
Provvedimenti Regionali Giustizia e Affari Interni
TAR Campania
Nel giudizio in esame il ricorrente che svolge dall’anno 2000 attività di accertamenti e di indagini nell’interesse di primarie compagnie assicurative, attività dunque distinta da quella di perito assicurativo atteso che egli raccoglie copie dei rapporti di polizia relativi agli incidenti per reperire le dichiarazioni rese in sede di verbali, impugna il rigetto della istanza di licenza ex art.134 TULPS per l’esercizio di attività di investigazione privata nel settore assicurativo motivato dall'amministrazione dell'Interno sul presupposto che l’esperienza lavorativa e l’iscrizione nell’Albo dei CTU del Tribunale di Napoli non sarebbero sufficienti ad integrare il requisito ex art.136 TULPS. Il giudice ha accolto il ricorso in quanto sarebbe mancata una valutazione complessiva della personalità del soggetto in termini di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza rilevando che nella materia delle licenze di pubblica sicurezza, perché siano rispettati i principi costituzionali di eguaglianza e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, i requisiti attitudinali o di affidabilità dei richiedenti di tali licenze devono pur sempre essere desunti da condotte del soggetto interessato, anche diverse da quelle aventi rilievo penale e accertate in sede penale, ma devono essere significative in rapporto al tipo di funzione o di attività da svolgere, non essendo ammissibile che da episodi estranei al soggetto finiscano per discendere conseguenze per lui negative, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge e non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rilevare un’effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per l’esercizio delle funzioni o delle attività di cui si tratta, traducendosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale (T.A.R. Veneto, III, 14.4.2006, n.1017). L’Amministrazione dell’Interno ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di revoca di un’autorizzazione di polizia, potendo esercitare il suo potere nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare le circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto richiedente sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, IV, 5.7.2000, n. 3709), con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi nei cui confronti esista sicura affidabilità, dovendosi escludere che le precedenti autorizzazioni rilasciate possano comportare un affievolimento dell’attività di controllo sulla attuale sussistenza delle condizioni in sede di richiesta di rinnovo della licenza (T.A.R. Sardegna, I, 26.3.2009, n.356). D’altro canto il Prefetto ha un potere ampiamente discrezionale per valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che consigli l'adozione del provvedimento di divieto o di revoca della detenzione stessa in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, con la conseguenza che il detentore deve essere persona esente da mende o da indizi negativi. La sottoposizione a procedimenti penali, conclusa con provvedimenti di archiviazione, non è circostanza che da sola possa giustificare il divieto di autorizzazione di polizia per sopravvenuta inaffidabilità del titolare della stessa per perdita del requisito della buona condotta, che può essere conseguente solo ad una valutazione complessiva della personalità del soggetto destinatario del diniego di rinnovo dell’autorizzazione di polizia (T.A.R. Puglia, Bari, I, 25.11.2004, n.5478). L’Amministrazione, nel condurre l’istruttoria ai fini del rilascio della licenza, non può dunque limitarsi ad evidenziare, ad esempio, solo la sussistenza di ostativi vincoli di parentela con persone pregiudicate senza, in concreto, valutarne l’incidenza in ordine al giudizio di affidabilità e/o probabilità di abuso nell’uso della licenza, ciò perché la valutazione della possibilità di abuso, pur fondandosi legittimamente su considerazioni probabilistiche, non può prescindere da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi (Cons. Stato, VI, 22.10.2009, n.6477; T.A.R. Sicilia, Palermo, I, 18.4.2005, n.540).
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