Friday 05 December 2014 20:23:18
Giurisprudenza Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza breve del Consiglio di Stato Sez. V del 3.12.2014
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso di un revisore dei conti, nonostante estratto dalla Prefettura per la nomina presso un Comune, era stato escluso da quest'ultimo dall'incarico.In particolare ad avviso del Collegio: g) il tenore letterale della disposizione contenuta nel primo periodo del comma 1 dell’art. 235 del 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui “l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta”, esclude di per sé lo svolgimento dell’incarico di revisore dei conti presso un ente locale per una terza volta, indipendentemente dal fatto che gli incarichi stessi siano o meno consecutivi;h) la ratio della predetta disposizione è rinvenibile nella non irragionevole esigenza di favorire e garantire il ricambio dei soggetti chiamati a svolgere le delicate funzioni attribuite all'organo di revisione contabile, in aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento predicati dall’articolo 97 Cost., rispetto ai quali non trova diverso positivo fondamento l’opzione ermeneutica propugnata dai primi giudici, secondo cui l’interpretazione letterale e restrittiva del ricordato comma 1 dell’art. 235 del D. Lgs. n. 267 del 2000 darebbe luogo ad un’inammissibile e irrazionale forma di ineleggibilità a carattere perpetuo che inciderebbe sulla stessa sfera lavorativa dei soggetti interessati allo svolgimento dell’incarico, tanto più che detta limitazione riguarda soltanto gli incarichi svolti presso lo stesso ente;i) la stessa nuova formulazione del comma 1 dell’art. 235 del D. Lgs. n. 267 del 2000, nel testo introdotto dall’art. 19, comma 1 – bis, lett. a, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui l’incarico de quo non può essere svolto per più di due volte nello stesso ente, suffraga la fondatezza dell’appello, giacchè, sebbene non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ben può essere considerata di natura latu sensu interpretativa o quanto meno chiarificatrice della ratio della norma, come sopra delineata.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale *del 2014, proposto da:
COMUNE DI TIVOLI, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Taverniti, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Sesto Rufo, n. 23;
contro
TRINCA VINCENZO, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Frontoni e Luca Agliocchi, con i quali è elettivamente domiciliato presso l’avv. Massimo Frontoni in Roma, Via Guido D'Arezzo, n. 2;
nei confronti di
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
PISANI VITTOR CARLO;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, Sez. II bis, n. 7133 del 4 luglio 2014, resa tra le parti, concernente nomina del collegio dei revisori dei conti per il triennio 2013/2015;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del dott. Vincenzo Trinca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Taverniti, Frontoni e Agliocchi;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO CHE:
a) all’esito delle operazioni di sorteggio svoltesi il 18 aprile 2013 presso la Prefettura di Roma è risultato estratto per la nomina dell’organo di revisione del Comune di Tivoli il nominativo del dott. Vincenzo Trinca al quale, nonostante la sua disponibilità, manifestata in data 23 aprile 2013, l’ente ha ritenuto non conferibile l’incarico ai sensi dell’art. 235 del D. Lgs. 17 agosto 2000, n. 267, avendolo l’interessato già svolto per il periodo 1991/1994 e, a seguito di rielezione, dal 1994 al 1997;
b) con delibera del Commissario straordinario del Comune di Tivoli (con i poteri del consiglio comunale) n. 3 del 17 maggio 2013 è stato nominato il Collegio dei revisori dei conti dell’ente, dal quale è stato pertanto escluso il dott. Vincenzo Trinca;
c) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II bis, con la sentenza n. 7133 del 4 luglio 2014 ha accolto il ricorso proposto dal sig. Vincenzo Trinca ed ha annullato la delibera commissariale n. 3 del 17 maggio 2013, rilevando in particolare, dopo aver respinto l’eccezione di tardività del ricorso, che, secondo una corretta e ragionevole interpretazione dell’art. 235, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000, l’esclusione della possibilità di una terza rielezione quale revisore dei conti doveva essere limitata alla sola ipotesi della consecutività dei tre incarichi, circostanza che non ricorreva nel caso di specie, giacchè una diversa opzione interpretativa determinava un’inammissibile e irrazionale forma di ineleggibilità a carattere perpetuo, peraltro neppure indispensabile per garantire la necessaria autonomia ed indipendenza del Collegio dei revisori dei conti;
d) il Comune di Tivoli ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia alla stregua di due motivi, rubricati rispettivamente “Violazione e falsa applicazione dell’art. 235 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, come modificato dall’art. 19, comma 1 – bis, lett. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89” e “Violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 1, della legge n. 142 del 1990 e di ogni altra norma e principio in materia di conoscenza legale del procedimento”, con cui ha riproposto innanzitutto l’eccezione di tardività del ricorso di primo grado legge, rivendicando, nel merito, la legittimità del provvedimento impugnato;
e) ha resistito al gravame il dott. Vincenzo Trinca che ne ha chiesto il rigetto;
f) si è costituito in giudizio anche il Ministero dell’Interno;
CONSIDERATO CHE l’appello è fondato nel merito, potendo così prescindersi dall’esame della questione preliminare concernente la dedotta tardività del ricorso di primo grado, in quanto:
g) il tenore letterale della disposizione contenuta nel primo periodo del comma 1 dell’art. 235 del 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui “l’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta”, esclude di per sé lo svolgimento dell’incarico di revisore dei conti presso un ente locale per una terza volta, indipendentemente dal fatto che gli incarichi stessi siano o meno consecutivi;
h) la ratio della predetta disposizione è rinvenibile nella non irragionevole esigenza di favorire e garantire il ricambio dei soggetti chiamati a svolgere le delicate funzioni attribuite all'organo di revisione contabile, in aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento predicati dall’articolo 97 Cost., rispetto ai quali non trova diverso positivo fondamento l’opzione ermeneutica propugnata dai primi giudici, secondo cui l’interpretazione letterale e restrittiva del ricordato comma 1 dell’art. 235 del D. Lgs. n. 267 del 2000 darebbe luogo ad un’inammissibile e irrazionale forma di ineleggibilità a carattere perpetuo che inciderebbe sulla stessa sfera lavorativa dei soggetti interessati allo svolgimento dell’incarico, tanto più che detta limitazione riguarda soltanto gli incarichi svolti presso lo stesso ente;
i) la stessa nuova formulazione del comma 1 dell’art. 235 del D. Lgs. n. 267 del 2000, nel testo introdotto dall’art. 19, comma 1 – bis, lett. a, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui l’incarico de quo non può essere svolto per più di due volte nello stesso ente, suffraga la fondatezza dell’appello, giacchè, sebbene non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, ben può essere considerata di natura latu sensu interpretativa o quanto meno chiarificatrice della ratio della norma, come sopra delineata;
RITENUTO pertanto che l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dal dott. Vincenzo Trinca, potendo nondimeno compensarsi le spese del doppio grado di giudizio, anche in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dal Comune di Tivoli avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II bis, n. n. 7133 del 4 luglio 2014 lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della stessa, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Dichiara interamente compensate tra le parti costituite le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore
Antonio Amicuzzi, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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