Friday 18 January 2013 15:16:37

Provvedimenti Regionali  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

L'art. 3 della Spending review che limita il rinnovo dei contratti di locazione e la possibilità di stipulare di nuovi non si applica ai Comuni

Corte dei Conti

L'art. 3 del decreto sulla spending review, nell'ambito di una serie di misure finalizzate alla razionalizzazione del patrimonio pubblico, esprime un generalizzato disfavore per le locazioni passive, limitando la possibilità di rinnovare i contratti dopo la scadenza e di stipularne di nuovi e imponendo la riduzione dei relativi costi. Nell’ambito di un più ampio disegno riformatore, il comma 6 dispone che ai contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15% sul canone congruito dall'Agenzia del demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti nonché in quelli di riorganizzazione e accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti. La norma è espressamente dettata per le Amministrazioni richiamate dal comma 4, il quale si riferisce alle “Amministrazioni centrali come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196”. Non rientrando i Comuni tra le Amministrazioni centrali, questa Sezione ritiene che la norma non possa agli stessi applicarsi. Il comma 7 dell’articolo 3 dispone, inoltre, che per le Regioni, le Province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. La norma, secondo una chiara interpretazione letterale, non ha inteso riconoscere agli Enti locali una specifica potestà regolamentare nella materia. Le disposizioni sopra richiamate esprimono un’esigenza generalizzata di razionalizzazione della gestione del patrimonio pubblico, da realizzare attraverso una completa ricognizione dell'esistente e l'individuazione dei fabbisogni allocativi sulla base di criteri oggettivi. Il soddisfacimento di tale esigenza, che può ritenersi propria anche degli Enti locali, soprattutto in funzione di una riduzione dei costi della Pubblica Amministrazione, richiede l'interposizione di specifiche disposizioni normative. Tuttavia questa Sezione ritiene che il Comune possa, nell’ambito della propria autonomia, fare propri i principi generali espressi dalle norme, nell’ottica del contenimento della spesa pubblica. In tal senso appare appropriata anche una rinnovata rideterminazione del canone, da parte dell’organo competente, visto anche il tempo trascorso dalla precedente determinazione.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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