Wednesday 27 February 2013 10:38:23

Giurisprudenza  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

E' nullo l'atto deliberativo e, quindi, anche la successiva convenzione con cui un ente locale, nell'esercizio della facoltà prevista dal R.D. n. 383 del 1934, art. 285, comma 2, ha affidato ad un professionista privato l'incarico della progettazione di un'opera pubblica, in carenza dell'indicazione della relativa copertura finanziaria

Consiglio di Stato

Per la Cassazione il disposto dell’art. 284 del R.D. 03/03/1934, n. 383 - essendo finalizzato ad evitare che gli amministratori degli enti assumano obbligazioni senza rendersi conto della loro incidenza economica e senza valutare la reale capacità comunale di assolverle - era prescritto a pena di nullità, alla luce della generale previsione dell'art. 288 dello stesso Testo Unico, per cui "sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali, o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti, o che contengano violazioni di legge" (per tutte: Cass., Sez. Un., 10 giugno 2005, n. 12195). La nullità -- come tale rilevabile d’ufficio -- della delibera e del correlato rapporto di prestazione professionale in convenzione, conseguente alla mancata previsione della spesa, concerne proprio i casi nei quali (come quello in esame) non siano nemmeno indicati gli importi e le specifiche opere, rinviandosi genericamente la relativa individuazione a future determinazioni. L’indirizzo maggioritario della Cassazione civile (cfr. ad esempio: SS.UU. n. 12195/2005 cit.; Sez. II 03 dicembre 1994 n. 10393) ha, dunque, costantemente concluso, in tali evenienze, per la nullità: -- dell'atto deliberativo con cui un ente locale, nell'esercizio della facoltà prevista dal R.D. n. 383 del 1934, art. 285, comma 2, affidi ad un professionista privato l'incarico della progettazione di un'opera pubblica, in carenza dell'indicazione della relativa copertura finanziaria prescritta dall'art. 284, comma 1, del medesimo decreto; ed in conseguenza: -- della successiva convenzione tra l'ente e il professionista con il quale il rapporto è costituito. In tali casi si è, infatti, ritenuto che il contratto sia oggettivamente carente di uno dei suoi elementi essenziali. Del resto è sempre nullo, per indeterminabilità dell'oggetto, il contratto mancata nel quale manchi la descrizione dei beni, la durata del rapporto e la specificazione del corrispettivo per il relativo godimento (arg. ex Cassazione civile Sez. III 11 ottobre 2012 n. 17324). Nella fattispecie in esame non vi sono dubbi circa la nullità della deliberazione e della convenzione con il professionista (allegati dalla Regione ai documenti versati in primo grado), in quanto, come è evidente dalla stessa elencazione riportata dall’Amministrazione comunale ricorrente: -- in primo luogo mancava il requisito del termine finale di scadenza (che è sempre necessario ad substanziam per la validità di un contratto normativo, come è quello in esame); -- non era a priori consentito di comprendere esattamente, per molte voci, la natura stessa dell’incarico (e cioè se concernesse la redazione di strumenti urbanistici, ovvero quella di progettazione di lavori o entrambi gli obblighi); -- mancava, in convenzione, ogni circostanziata definizione dei contenuti esatti dei singoli interventi, non risultando in alcun modo utile a tal fine i generici riferimenti previsti contrattualmente, come ad esempio quello relativo a “… tutte le opere di urbanizzazione previste dallo studio particolareggiato…”; -- non sussisteva alcuna indicazione degli importi massimi delle relative opere; -- non vi era alcun riferimento ai livelli di progettazione contrattualmente richiesti (studio di fattibilità; progetto di massima, generale o esecutivo). In ogni caso, pertanto, una convenzione, peraltro del tutto generica, stipulata quasi vent’anni prima, non poteva certo costituire quell’ “obbligazione giuridicamente perfezionata”, che sola, come tale, avrebbe potuto consentire la salvezza dei rapporti già costituiti.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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