Sunday 03 March 2013 10:59:00

Provvedimenti Regionali  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Diritti di segreteria e di rogito spettanti al segretario comunale o provinciale ed al vice segretario: se la corresponsione dei diritti di rogito ha formato oggetto di disciplina contrattuale, seppure riferita ai vice segretari incaricati, tali diritti competono con riferimento al “periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario”

Corte dei Conti

Il Comune di Torremaggiore ha formulato una richiesta di parere in materia di diritti di segreteria e di rogito spettanti al segretario ed al vice segretario comunale e pertanto, in via preliminare, rileva che la materia è disciplinata dall’art. 41, comma 4, della L. 11/07/1980 n. 312 che attribuisce una quota dei diritti di segreteria spettanti al Comune o alla Provincia al segretario comunale o provinciale rogante nella misura del 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento. L’Ente osserva, quindi, che il CCNL dei segretari comunali, sottoscritto in data 16/05/2001, all’art. 37, ha incluso tra le componenti della retribuzione del segretario anche i diritti di segreteria e poiché nulla è stato specificato in ordine al calcolo ed alla ripartizione degli stessi deve ritenersi che le parti contrattuali abbiano rinviato per la disciplina di dettaglio al predetto art. 41 della L. n. 312/1980. Si aggiunge anche che la disciplina del CCNL del 16/05/2001 dei segretari e del CCNL del 22/02/2006 dei dirigenti è stata una scelta discrezionale delle parti contraenti diversa da quella del CCNL del 9/05/2006 del personale non dirigente ove si è preferito introdurre una disciplina specifica per il riparto dei diritti di segreteria al vice segretario non dirigente. L’Ente rileva che il problema interpretativo di tale materia afferisce alla individuazione dello “stipendio in godimento” al fine di calcolare il tetto su cui calcolare le somme da corrispondere per i diritti di rogito e che sono state elaborate due distinte ipotesi: la prima ritiene che per “stipendio in godimento” debba intendersi la retribuzione annua spettante al segretario a prescindere dal periodo di servizio alle dipendenze dell’ente locale; la seconda valorizza l’effettiva retribuzione percepita e ragguagliata al periodo di servizio prestato sulla base, ad avviso dell’Ente, di una distorta applicazione dell’art. 11 del CCNL del 9/05/2006 del personale non dirigente che dovrebbe trovare applicazione soltanto per la categoria di soggetti che hanno sottoscritto il contratto collettivo. Peraltro, secondo l’Ente potrebbe aver fatto chiarezza la Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Sicilia che, con la sentenza dell’8/03/2012 n. 786, chiamata a giudicare della responsabilità patrimoniale di un vice segretario comunale che aveva percepito diritti di rogito in modo tale da superare, cumulativamente a quanto percepito dal segretario comunale, il terzo della retribuzione annua periodica spettante al segretario, ha affermato il divieto di applicazione analogica ai CCNL e dell’art. 11 del CCNL del 9/05/2006 relativo al personale non dirigenziale al personale dirigenziale nonchè l’inefficacia e nullità del comma 2 del predetto art. 11 e la nullità del comma 3 di tale norma del CCNL. Alla luce della sentenza su richiamata, l’Ente conclude che i vice segretari comunali e provinciali possono percepire i diritti di segreteria anche oltre il tetto di un terzo dello stipendio annuale dei segretari comunali e comunque entro il tetto del terzo individuale dello stipendio teorico annuale dei vice segretari. Il Comune specifica, inoltre, che la voce “diritti di segreteria” fa parte della struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali come previsto dall’art. 37 del CCNL del 16/05/2001 e di conseguenza gli oneri riflessi e l’Irap sono posti a carico dell’Ente datore di lavoro secondo la tesi sostenuta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Sardegna con la deliberazione n. 27/PAR/2012 del 26/03/2012 che afferma l’impossibilità di applicare analogicamente ai segretari comunali la disciplina prevista dal legislatore solo per gli onorari dei legali pubblici e per gli incentivi del personale tecnico dipendente delle pubbliche amministrazioni la quale pone interamente a carico di questi ultimi gli oneri riflessi o accessori sui loro compensi. Per quanto riguarda, invece, l’Irap, l’Ente sottolinea, sempre sulla base della predetta deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Sardegna, che le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione n. 33/2010, hanno chiarito che nell’espressione “oneri riflessi” delle competenze legali non debba essere ricompreso l’Irap che costituisce un onere fiscale a carico esclusivo dell’amministrazione e per i dipendenti comunali dell’Avvocatura e per il personale tecnico non si realizzano i presupposti per l’applicazione dell’Irap dato che tali soggetti sono privi di autonoma organizzazione; tale ragionamento non può che valere anche per i diritti di rogito attesa la loro natura indubbiamente retributiva desumibile dal fatto che essi sono conglobati nel trattamento complessivo dei segretari ai sensi dell’art. 37 del citato CCNL. Pertanto, si sottopongono alla Sezione i seguenti quesiti: a) se per stipendio in godimento di cui all’art. 41, comma 4, della L. n. 312/1980 debba intendersi la retribuzione annua del segretario comunale a prescindere dal periodo di servizio o l’effettiva retribuzione percepita e ragguagliata al periodo di servizio; b) se i vice segretari comunali e provinciali possono percepire i diritti di segreteria anche oltre il tetto di un terzo dello stipendio annuale dei segretari comunali e comunque entro il tetto del terzo individuale dello stipendio teorico annuale dei vice segretari; c) se la quota del 75% in favore del segretario comunale per i diritti di rogito sia da liquidare al lordo o al netto degli oneri riflessi e dell’Irap. Sebbene in relazione ai profili di ricevibilità, la Corte abbia osservato che la richiesta di parere non è sottoscritta dal Sindaco, ma da un soggetto non identificato e pertanto ne consegue il difetto di legittimazione soggettiva, e vi sia anche una inammissibilità oggettiva ad ogni buon fine, la Corte ha segnalato che, la Sezione delle Autonomie, chiamata a risolvere la questione di massima attinente all’interpretazione della locuzione “stipendio in godimento”, con deliberazione n. 15/AUT/2008 del 28/10/2008, ha precisato che nella determinazione del quantum spettante per l’attività di ufficiale rogante, non possa prescindersi dal periodo di effettivo servizio svolto dal soggetto interessato alla percezione dei compensi in parola e che allorché il tema della corresponsione dei diritti di rogito ha formato oggetto di disciplina contrattuale, seppure riferita ai vice segretari incaricati, è stato esplicitato che tali diritti competono con riferimento al “periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vice segretario” (cfr. art. 11, C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali per il biennio economico 2004-2005). Inoltre, questa Sezione, già con deliberazione n. 29/PAR/2008 del 29/10/2008 ha evidenziato che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 123/E del 2 aprile 2008, il presupposto impositivo dell’IRAP si realizza in capo all’Ente che eroga il compenso di lavoratore dipendente.

 

Testo integrale del Provvedimento
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