Sunday 13 January 2013 20:02:44

Provvedimenti Regionali  Giustizia e Affari Interni

E’ irrituale la notifica del ricorso non effettuata al Comune in persona del Sindaco pro tempore bensì al dirigente

TAR Emilia Romagna

Nel giudizio in esame il ricorrente ha adito il Tar per ottenere l’annullamento del parziale diniego di accesso ai documenti amministrativi richiesti. Il ricorso non è stato notificato all’Amministrazione in persona del Sindaco quale legale rappresentante dell’Ente bensì soltanto al dirigente ed al difensore civico. Il giudice ha preliminarmente escluso la legittimazione passiva del responsabile del procedimento, in quanto l'atto impugnato è imputabile al Comune intimato, rappresentato in sede processuale dal sindaco pro tempore; di conseguenza va estromesso dal processo il responsabile dell'ufficio tecnico urbanistico comunale (T.A.R. Catanzaro Calabria, sez. II, 13 dicembre 2011). Ciò premesso il ricorso è inammissibile non essendo stata ritualmente intimata l’amministrazione comunale poiché il ricorso non risulta notificato alla stessa in persona del Sindaco pro tempore che è l’organo che rappresenta l'Ente in giudizio ai sensi dell’art. 50, co. 2, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 262, che riproduce l'art. 36, co. 1, della legge 8 giugno n. 142 del 1990 (Consiglio di Stato sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5584; Consiglio Stato sez. V, 21 gennaio 2009, n. 280). E’, infatti, irrituale la notifica del ricorso non effettuata al Comune in persona del Sindaco pro tempore bensì al dirigente, in quanto, anche se quest'ultimo è competente ad emanare i provvedimenti, che attengono alla specifica materia e settore, l'attività in tal senso svolta è sempre complessivamente riferibile all'amministrazione comunale, a capo della quale si colloca il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente munito di legittimazione passiva (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 25 gennaio 2005, n. 155; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione II, 13 marzo 2007 n. 799; Sezione III, 6 giugno 2005 n. 954 e 11 luglio 2005 n. 1198; T.A.R. Marche, 20 gennaio 2003 n. 8; T.A.R. Basilicata, 3 febbraio 2004 n. 50; T.A.R. Lazio, Sezione II, 8 settembre 2005, n. 6664). Del resto il riconosciuto eventuale potere dei dirigenti di promuovere o resistere alle liti riguarda la loro legittimazione processuale e non già la rappresentanza dell'Ente, che è l'elemento rilevante in materia di notifica degli atti (Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2005, n. 155).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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