Friday 19 April 2013 09:27:30

Provvedimenti Regionali  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Rimborso al dipendente delle spese di parcheggio: la Corte dei Conti ammette il rimborso nel caso di utilizzo del mezzo comunale, mentre tendenzialmente lo esclude in caso di utilizzo autorizzato del mezzo proprio

Corte dei Conti

Il Sindaco del Comune di Calderara di Reno (Bo) ha inoltrato alla Corte dei Conti una richiesta di parere avente ad oggetto il rimborso delle spese di viaggio e, specificamente, quelle di parcheggio. La richiesta di parere si articola in alcuni quesiti. Il primo afferisce alla possibilità di rimborsare le spese di parcheggio al dipendente recatosi in missione nella circoscrizione provinciale con mezzo comunale e, nel caso, se sia anche possibile rimborsare le spese suddette al dipendente autorizzato all’uso della propria autovettura per una missione nella circoscrizione provinciale. Viene richiesto, altresì, se l’ente debba predisporre, sul punto, preventiva disciplina regolamentare, prescrivendo anche il limite entro cui il rimborso sia ammesso. Si domanda, infine, se agli amministratori vadano applicate le medesime prescrizioni previste per i dipendenti per i rimborsi spese per parcheggi, con ulteriore richiesta circa la rimborsabilità o meno del quinto della benzina per gli amministratori autorizzati all’uso del mezzo proprio per missioni nell’ambito della circoscrizione provinciale.Alla luce di quanto risulta dal ricordato quadro ermeneutico, pur nel doveroso rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nel caso di utilizzo del mezzo comunale non vigono vincoli di finanza pubblica che escludano il rimborso delle spese di parcheggio (cfr. in termini Sezione Lombardia/496/2011/PAR). Va, al contrario, tendenzialmente escluso il rimborso dei costi di parcheggio per l’uso autorizzato del mezzo proprio, salvo, in conformità al dettato delle Sezioni Riunite, regolamentazioni interne all’ente che prevedano “forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti” esclusivamente “per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione”, sulla base del parametro degli “oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”. Nell’ambito di questo quadro previsionale va data risposta al successivo quesito, circa la preventiva predisposizione di adeguata regolamentazione (come richiamata dalle Sezioni Riunite con deliberazioni n.21/CONTR/2011), necessaria nell’ an, al fine di emettere atti gestionali sulla base di predeterminati criteri generali cristallizzati in un atto normativo a monte; il quomodo va articolato sulla base delle statuizioni delle richiamate deliberazioni delle Sezioni Riunite. Circa, infine, il quesito se gli amministratori siano destinatari delle medesime prescrizioni e se sia, eventualmente, dovuto il rimborso del quinto della benzina nel caso di uso del mezzo proprio, si precisa che la normativa generale, in riferimento al rimborso delle spese di viaggio, all’art.84, comma 1, del T.U.E.L. prevede che “Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nella misura fissata con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali”. Risulta, inoltre, abrogato, ogni riferimento ad ulteriori rimborsi forfettari. Il D.M. di attuazione del Ministro dell’Interno e del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2011 (previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali) all’art.2, recante “Rimborso delle spese di viaggio”, ha previsto che “In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l’ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del comparto Regioni - autonomie locali”. Sul punto, il comma 12 dell’art.6 del D.L. n.78 del 2010 ha escluso, dalla data di entrata in vigore del decreto (31 maggio 2010), l’applicazione, al personale contrattualizzato ex D.Lgs.165 del 2001, dell’art.15 della Legge n.836/1973 e 8 della Legge n.417/1978, nonché di eventuali analoghe disposizioni dei contratti collettivi. Tale esclusione, in ragione dell’esplicito rinvio di cui all’art.2 del D.M. richiamato, trova, quindi, applicazione anche per gli amministratori degli enti locali (c.f.r. in termini, da ultimo, Sezione regionale di controllo per la Campania - Parere n.21/2013). E’ precluso, pertanto, anche per gli amministratori degli enti locali, nel caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, il rimborso di un’indennità chilometrica, prevista dal succitato art. 15 e commisurato, nell’entità, dall’art.8 della L. n.417/1978, nella misura di 1/5 del prezzo di un litro di benzina (limite ribadito per i consiglieri comunali e provinciali dall’art.77 bis comma 13 del D.L.112/2008, convertito dalla L.133/2008). Analogamente a quanto indicato per i dipendenti dell’ente locale, resta salva la possibilità, richiamata dalle Sezioni Riunite con deliberazione n.21/CONTR/2011, della previsione di forme di ristoro dei costi sostenuti “per i soli casi in cui l’utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l’Amministrazione”, sulla base del parametro degli “oneri che in concreto avrebbe sostenuto l’Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto”.

 

Testo integrale del Provvedimento
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