Friday 11 October 2013 22:08:03
Provvedimenti Regionali Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti
Nessuna condanna, solo l'accertamento delle irregolarità, ma nessun discarico dell'agente contabile, questo l'esito del giudizio in esame nel quale si controverte innanzi alla Corte dei Conti dei conti giudiziali resi dall’Istituto di Credito Unicredit Banca S.p.A., Tesoriere del Comune di Borgo Valsugana, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, ritenuti appunto non regolari con la conseguente impossibilità l’agente contabile di essere discaricato. Le peculiarità della fattispecie risiede nella circostanza che la Unicredit Banca S.p.A, dopo l'addebito, rifondeva l'ammanco al Comune di guisa che il Collegio, ai fini della decisione richiama nella sentenza in esame la giurisprudenza della Sezione Giurisdizionale Regionale Piemonte (sentenza n. 10 del 17 gennaio 2008) con la quale interrogandosi sulla possibilità, in esito ad un giudizio di conto, di una dichiarazione di “irregolarità” della gestione contabile senza contestuale condanna a carico dell’agente interessato, “laddove le irregolarità contabili, anche gravi, non abbiano comunque comportato un “ammanco” o l’ammanco sia di importo trascurabile o, ancora, la natura delle irregolarità stesse non consenta di accertare l’esistenza o meno di un debito del contabile”, ed analizzando il disposto degli artt. 29 del Regolamento di Procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e 48 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto con 12 luglio 1934, n. 1214, ha rilevato che dalla originaria formulazione delle due norme, nel loro combinato disposto, sembrerebbe che il giudice contabile si trovi di fronte alla alternativa di approvare il conto, discaricando il contabile, o di dichiararlo irregolare, condannando il contabile medesimo. Tuttavia, argomentando dal disposto dell’art. 47 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 – che prevede il discarico del contabile allorché non vengano ravvisate irregolarità a suo carico - e dell’art. 30 del R. D. 13 agosto 1933, n. 1038 – che prevede l’adozione di provvedimenti interlocutori o definitivi nei confronti del contabile stesso - dal quadro normativo attualmente vigente e dalla nozione di regolarità alla luce dei principi contabili, quel giudice ha condivisibilmente ritenuto che il riscontro della irregolarità della gestione non ne precluda l’autonoma declaratoria, pur in mancanza di una contestuale pronuncia di condanna a carico del contabile stesso. Anche nel caso che qui occupa, l’anomalia riscontrata nelle gestioni contabili, pur se improduttiva di danno attuale poiché il tesoriere ha provveduto a risarcirlo prima della sottoposizione all’esame collegiale, corrispondendo all’amministrazione le competenze ad essa spettanti, osta all’approvazione dei conti ed al discarico del contabile; d’altro canto e per gli stessi motivi, è preclusa una pronuncia di condanna del Tesoriere. Tuttavia, aderendo all’orientamento giurisprudenziale indicato, e non potendo procedere al discarico dell’agente contabile pur in mancanza di elementi per una sua condanna, questa Sezione Giurisdizionale ritiene di pronunciarsi sulla questione in esame dichiarando unicamente la irregolarità delle gestioni e dei conti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TRENTINO
ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
composta dai magistrati:
Ignazio DEL CASTILLO Presidente
Marcovalerio POZZATO Consigliere
Grazia BACCHI Consigliere - relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3895 del registro di Segreteria, sui conti giudiziali n. 12242, n. 15052 e n. 18225, resi dall’Istituto di credito UNICREDIT Banca S.p.A., Tesoriere del Comune di Borgo Valsugana, rispettivamente per i periodi 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2008, 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010;
uditi, alla pubblica udienza del giorno 18 luglio 2013, il Pubblico Ministero in persona del Cons. Carlo Mancinelli e l’avv. Michele Cristoni per il Tesoriere;
visti gli atti e i documenti di causa;
RITENUTO IN FATTO
Il Presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale ha fissato l’udienza di discussione sui conti giudiziali resi dall’Istituto di Credito Unicredit Banca S.p.A., Tesoriere del Comune di Borgo Valsugana, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, ritenendo che essi non siano regolari e che quindi l’agente contabile non possa essere discaricato.
Risulta che, in seguito a segnalazione del Comune di Borgo Valsugana, il Tesoriere con nota del 26 novembre 2012 abbia riconosciuto alcuni errori nell’addebito di spese a carico del Comune, e, più precisamente:
1) un erroneo addebito di spese per la gestione del servizio di tesoreria, in difformità di quanto previsto dalla relativa convenzione, per complessivi euro 101,80 nel periodo 2008 – 2010 e per euro 52,57 nel successivo biennio, per un totale di euro 154,37;
2) un erroneo addebito di spese per euro 633,93 sul conto di transito utilizzato per la contabilizzazione degli incassi POS.
Contestualmente, il Tesoriere si è impegnato ad accreditare sul conto corrente di Tesoreria detti importi e l’”eventuale residuo che dovesse maturare a Vostro debito in sede di capitalizzazione al 31 dicembre 2012”.
Con nota prot. n. 6000 del 21 marzo 2013 il Responsabile del Servizio Affari Finanziari del Comune di Borgo Valsugana ha dichiarato che il Tesoriere ha regolarmente rimborsato nel mese di dicembre 2012 la somma complessiva di euro 788,30, di cui euro 154,37 a titolo di spese non previste nella convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, ed euro 633,93 per spese erroneamente addebitate per la gestione di due terminali POS.
E’ stata quindi fissata l’udienza di discussione per il giudizio di conto; con memoria depositata il 28 giugno 2013 si è costituito in giudizio il Tesoriere con il patrocinio degli avvocati Andrea Zanetti del Foro di Bologna e Roberta de Pretis del Foro di Trento, e, precisando di avere provveduto a rifondere anche le residue somme dovute al Comune di Borgo per spese erroneamente addebitate fino al 31 dicembre 2012, ha chiesto di “accertare e dichiarare la regolarità dei conti del Tesoriere per gli anni dal 2008 al 2010 e disporne, quindi, il discarico e/o dichiararne l’approvazione”.
Alla odierna udienza l’avv. Cristoni in sostituzione dell’avv. Zanetti ha insistito nelle conclusioni rassegnate; il Pubblico Ministero ha evidenziato che il danno non sussiste in quanto il debito è stato rifuso, ma che tuttavia i conti rimangono irregolari, ed ha quindi concordato con le conclusioni del relatore.
Il Collegio prende atto della intervenuta rifusione della somma complessiva di euro 788,30 da parte dell’Istituto di credito UNICREDIT Banca S.p.A. in favore del Comune di Borgo Valsugana, attestata dalla difesa del Tesoriere mediante produzione documentale. Tuttavia, la gestione dell’agente contabile negli esercizi finanziari considerati non può essere considerata regolare a causa delle condizioni praticate difformi da quanto previsto in convenzione, ed attualmente le partite dei conti in entrata non coincidono con quelle risultanti dalle operazioni di reintegro delle spettanze dell’amministrazione, effettuate dal tesoriere stesso prima dell’udienza; a ciò si aggiunga che non è possibile riferire le somme globalmente rifuse ai singoli esercizi in esame, in quanto non sono stati depositati i deconti di cui all’art. 34, 1° comma, lett. c del R.D. 13 agosto 1933, n. 1038. Pertanto, nonostante non vi siano elementi per pronunciare una condanna dell’agente contabile, non è consentita una declaratoria della regolarità dei conti in esame e delle gestioni per gli esercizi considerati, sia a causa della mancata conformità agli obblighi assunti in convenzione da parte dell’Istituto tesoriere, che ne ha dato atto in seguito a confronto con l’Amministrazione, che per il persistente sbilanciamento delle partite reali rispetto a quelle risultanti dai conti depositati.
Data la particolarità della fattispecie esaminata, questa Sezione Giurisdizionale Regionale ritiene dunque di conformarsi alla giurisprudenza della Sezione Giurisdizionale Regionale Piemonte; quest’ultima infatti, con sentenza n. 10 del 17 gennaio 2008, interrogandosi sulla possibilità, in esito ad un giudizio di conto, di una dichiarazione di “irregolarità” della gestione contabile senza contestuale condanna a carico dell’agente interessato, “laddove le irregolarità contabili, anche gravi, non abbiano comunque comportato un “ammanco” o l’ammanco sia di importo trascurabile o, ancora, la natura delle irregolarità stesse non consenta di accertare l’esistenza o meno di un debito del contabile”, ed analizzando il disposto degli artt. 29 del Regolamento di Procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e 48 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto con 12 luglio 1934, n. 1214, ha rilevato che dalla originaria formulazione delle due norme, nel loro combinato disposto, sembrerebbe che il giudice contabile si trovi di fronte alla alternativa di approvare il conto, discaricando il contabile, o di dichiararlo irregolare, condannando il contabile medesimo. Tuttavia, argomentando dal disposto dell’art. 47 del T.U. 12 luglio 1934, n. 1214 – che prevede il discarico del contabile allorché non vengano ravvisate irregolarità a suo carico - e dell’art. 30 del R. D. 13 agosto 1933, n. 1038 – che prevede l’adozione di provvedimenti interlocutori o definitivi nei confronti del contabile stesso - dal quadro normativo attualmente vigente e dalla nozione di regolarità alla luce dei principi contabili, quel giudice ha condivisibilmente ritenuto che il riscontro della irregolarità della gestione non ne precluda l’autonoma declaratoria, pur in mancanza di una contestuale pronuncia di condanna a carico del contabile stesso.
Anche nel caso che qui occupa, l’anomalia riscontrata nelle gestioni contabili, pur se improduttiva di danno attuale poiché il tesoriere ha provveduto a risarcirlo prima della sottoposizione all’esame collegiale, corrispondendo all’amministrazione le competenze ad essa spettanti, osta all’approvazione dei conti ed al discarico del contabile; d’altro canto e per gli stessi motivi, è preclusa una pronuncia di condanna del Tesoriere.
Tuttavia, aderendo all’orientamento giurisprudenziale indicato, e non potendo procedere al discarico dell’agente contabile pur in mancanza di elementi per una sua condanna, questa Sezione Giurisdizionale ritiene di pronunciarsi sulla questione in esame dichiarando unicamente la irregolarità delle gestioni e dei conti.
La condanna alle spese segue la soccombenza a norma dell’art. 91 c.p.c..
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige con sede in Trento, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio di conto iscritto al n. 3895 del Registro di Segreteria, dichiara la irregolarità dei conti giudiziali n. 12242, n. 15052 e n. 18225, resi dall’Istituto di credito UNICREDIT Banca S.p.A., Tesoriere del Comune di Borgo Valsugana rispettivamente per i periodi 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2008, 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009 e 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, nonché delle gestioni del Tesoriere per gli stessi esercizi.
Condanna altresì l’Istituto tesoriere alle spese di giustizia in favore dello Stato, che sono liquidate in euro 39,20.===========
(Trentanove/20.=====================================).
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 luglio 2013.
L’ESTENSORE (Grazia BACCHI) |
IL PRESIDENTE (Ignazio del Castillo) |
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PER Il DIRETTORE DELLA SEGRETERIAIl Funzionario f.f. Dott. Adriano Rosa |
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