Sunday 03 April 2016 09:04:01

Normativa  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Fisco, le novità sull'interpello in una circolare ad hoc delle Entrate

segnalazione della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1.4.2016

La legge 11 marzo 2014, n. 23 rubricata “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” nel contesto dell'articolo 6 dedicato anche alla gestione del rischio fiscale, governance aziendale ed al sistema del tutoraggio, ha dettato importanti linee guida per la revisione dell'istituto dell'interpello, essenzialmente incentrate su tre distinte esigenze: - garantire una maggiore omogeneità nel contesto della disciplina, sia per quanto attiene alla classificazione delle diverse tipologie sia, principalmente, per quanto riguarda la regolamentazione degli effetti e della procedura applicabile; - ridurre i tempi complessivi di lavorazione delle istanze per assicurare una maggiore tempestività nella redazione dei pareri; - procedere ad una razionalizzazione dell'istituto anche attraverso la tendenziale eliminazione delle forme di interpello “obbligatorio”, attraverso un bilanciamento del peso degli oneri posti a carico dei contribuenti rispetto ai benefici, valutabili essenzialmente in termini di monitoraggio preventivo, per l'amministrazione finanziaria. Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, al Titolo I, rubricato Revisione della disciplina degli interpelli, in attuazione delle indicazioni di principio contenute nella legge delega, ha provveduto ad un riordino complessivo del sistema: - intervenendo sull'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente (d'ora in avanti Statuto) modificando, fin dalla rubrica, la precedente formulazione della norma al fine di sostituire il riferimento all'interpello ordinario col riferimento all'istituto dell'interpello in tutte le sue articolazioni (articolo 1); - declinando espressamente i requisiti, estrinseci ed intrinseci, per la valida presentazione dell'istanza (articolo 2, titolato “Legittimazione e presupposti” ed articolo 3 “Contenuto dell'istanza”); - disciplinando l'istruttoria ed i tempi di lavorazione delle istanze (in parte contenuti nel nuovo articolo 11 dello Statuto ed in parte disciplinati dalle nuove regole di “Istruttoria dell'interpello” di cui all'articolo 4); - codificando espressamente le cause di inammissibilità delle istanze secondo un approccio contrassegnato da una esigenza di tipicità a garanzia del contribuente. Il decreto, all'articolo 7, contiene una serie di interventi di modifica alle norme sostanziali vigenti finalizzati a renderle compatibili con la nuova disciplina, mediante l'aggiornamento dei riferimenti normativi e la ristrutturazione delle disposizioni che facevano riferimento ad interpelli considerati, secondo la previgente disciplina, obbligatori. L'articolo 8, infine, per quanto di interesse ai fini della presente circolare, rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, che individui le modalità di presentazione delle istanze, gli uffici competenti ai fini della presentazione ed ai fini delle risposte, le modalità di comunicazione delle medesime, nonché ogni altra regola concernente la procedura. Per espressa previsione di legge, alle istanze presentate fino alla data di pubblicazione del provvedimento, si applicano le disposizioni procedurali previgenti, in vigore, appunto, al momento della presentazione. La disposizione è stata dettata al fine di dare una più compiuta attuazione alla esigenza di omogeneità della disciplina, in quanto, attraverso il rinvio al provvedimento, il decreto ha inteso individuare un nuovo corpus di regole procedurali che non hanno trovato posto nelle fonti primarie, con l'obiettivo di sostituire la disciplina procedurale attualmente contenuta in varie fonti secondarie. È, infatti, evidente che non risulta compatibile con le indicazioni della legge delega un sistema caratterizzato dalla presenza di diversi decreti attuativi, tendenzialmente diversificati per le singole tipologie di interpello e contemplanti regole non omogenee sotto vari profili (a titolo di esempio, cfr. decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 195; decreto ministeriale 19 giugno 1998, n. 259; decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209; decreto ministeriale 21 novembre 2001, n. 429). In attuazione dell'articolo 8, il 4 gennaio 2016 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate contenente le nuove disposizioni procedurali applicabili alle istanze validamente presentate a partire dalla predetta data. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 156 del 2015, la novella è entrata in vigore il 1° gennaio 2016. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del medesimo decreto, come appena chiarito, le nuove disposizioni procedurali sono applicabili alle istanze presentate a partire dalla emanazione del provvedimento. Per effetto di entrambe le previsioni sopra riportate: - per le istanze presentate all'ufficio competente fino al 31 dicembre 2015 restano valide le disposizioni di legge previgenti e le disposizioni procedurali contenute nel decreto attuativo di riferimento per la specifica tipologia di interpello presentato; - per le istanze presentate all'ufficio competente a partire dal 1 gennaio 2016 trovano applicazione le regole del decreto, con l'ulteriore distinzione tra istanze validamente presentate fino al 3 gennaio 2016 (che restano assoggettate alle regole procedurali previgenti) e per quelle presentate dal 4 gennaio 2016 cui si applicano le nuove disposizioni procedurali contenute nel Provvedimento. L'Agenzia delle entrate con circolare n. 9/E del 1.4.2026 fornisce chiarimenti in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale dell'interpello del contribuente con riferimento alle istanze relative ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Per approfondire scarica la circolare.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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