Saturday 14 December 2013 21:07:29
Provvedimenti Regionali Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza della Corte dei Conti
Il Procuratore regionale, prima di emettere l’atto di citazione, deve invitare il presunto responsabile del danno a depositare entro un termine non inferiore a trenta giorni le proprie deduzioni ed eventuali documenti (art. 5, comma 1 della l 19/94). Detto invito, per come chiarito dalle SS.RR nella sentenza n. 7/98, ha uno scopo indiretto di garanzia dell’invitato il quale, con la sua partecipazione alla fase istruttoria assicura una completa acquisizione dei fatti, anche a sua discolpa. Tanto premesso l’invito a dedurre rappresenta un presupposto dell’azione di responsabilità con la conseguenza che la violazione dell’obbligo di invitare il presunto responsabile a fornire le deduzioni, rende inammissibile l’azione di responsabilità proposta. Tornando alla fattispecie, risulta dagli atti che l’Ufficiale giudiziario ha notificato l’invito a dedurre, ai sensi dell’art. 140 del c.p.c. alla v. Corrado Alvaro n. 4, mentre, al momento dell’espletamento delle formalità di notifica, il destinatario risultava essere residente, per effetto di una variazione di abitazione, in via Albero Brasili n. 6....Tanto premesso, seppure la notifica sia stata disposta dal Sostituto Procuratore sulla base di dati che risultavano corretti al momento dell’invio del plico all’ufficiale giudiziario, comunque deve essere dichiarata nulla, anche se i dati anagrafici sono repentinamente mutati tra la data del rilascio del certificato e quella della notifica. Così come affermato anche dalla Corte dei conti, Sezione Sardegna, sentenza n. 001723/2008, “lo scopo della notificazione, infatti, è unicamente quello di far pervenire effettivamente l’atto al destinatario, ovvero di porlo in condizione di conoscerlo, a nulla rilevando la posizione soggettiva del notificante (in ipotesi, la sua buona fede) o oggettiva (l’esatto adempimento della procedura sulla base di una valutazione ex ante) (Cass.civ, sez. I, n. 5927/2007 e n. 9365/2005). Principio, questo, che è, per giunta, rafforzato nell’ipotesi di atti preordinati al diritto di difesa, per i quali anche la discrezionalità del legislatore nel dettare le relative norme trova un limite costituzionale (Corte Costituzionale, sent. n. 366/2007; n. 360/2003 e n. 346/1998)”.
REPUBBLICA ITALIANA ***/2013
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria
Composta dai signori magistrati :
Mario Condemi Presidente
Anna Bombino Giudice
Ida Contino Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. ***/2013
Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 19271 del registro di Segreteria proposto dalla Procura Regionale presso questa Sezione nei confronti di TRICOLI ACHILLE, nato a Crotone il 14.10.1958 ed ivi residente alla v. Alberto Brasili n. 6, c.f. TRCCLL 58R14D122Y elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Raffaele Mirigliani in Catanzaro al Viale G Argento 14, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Raffaele Mirigliani, Francesco Verri e Vincenzo Cardone;
Esaminati gli atti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza dell’11.12.2013, il giudice relatore Ida Contino, l’avv. Francesco Verri e l’avv. Marco Mirigliani ed il pubblico ministero d’udienza nella persona del cons. Sabrina D’Alesio;
FATTO
Con atto di citazione, depositato l’8.5.2012, la Procura regionale ha citato in giudizio l’odierno convenuto per sentirlo condannare al pagamento di € 113.071,20 a titolo di risarcimento del danno nei confronti della Provincia di Crotone.
I fatti esposti in citazione sono i seguenti.
L’arch. Tricoli, nella sua qualità di dirigente pro-tempore del settore Ambiente dell’Amministrazione provinciale di Crotone, con la determinazione dirigenziale del 29.12.2006, conferiva al dott. Arrigo Montella e all’ing. Luigi Lidonnici, incarico di consulenza finanziaria ordinaria e agevolata per la presentazione di finanziamenti previsti sulla base del POR Calabria misura 1.11.
In data 8.2.2007, in esecuzione della determina testè richiamata, venivano stipulati i due contratti di mandato professionale tra l’Amministrazione Provinciale, nella persona dell’odierno convenuto, ed i professionisti esterni ( rep. 55 e 56 dell’8.2.2007).
In data 11.12.2007 veniva approvato l’elenco dei progetti ammessi al finanziamento e la Provincia di Crotone risultava beneficiaria di un finanziamento pari ad € 3.275.400,00. Poiché l’art. 6 dei contratti di mandato professionale stipulati tra il dirigente Tricoli ed i professionisti esterni prevedeva un compenso pari al 3% dell’agevolazione concessa, il dott. Montella faceva pervenire all’Amministrazione provinciale di Crotone una richiesta a saldo di € 102.978,58.
Nel frattempo, era nominato dirigente del settore ambiente, al posto dell’odierno convenuto, l’ing. Giuseppe Celsi il quale immediatamente manifestava le proprie perplessità in ordine all’affidamento egli incarichi ed ai compensi pattuiti, rappresentando la propria intenzione di non procedere alla liquidazione.
Ne scaturiva un contenzioso che si concludeva con un esborso da parte dell’Amministrazione pari ad € 113.071,20.
Secondo l’assunto attoreo, tale somma costituisce un danno erariale poiché rappresenta l’emolumento pagato a soggetti esterni per incarichi affidati con una procedura illegittima ed in violazione dei presupposti di cui all’art. 7, comma 6 del d.lgs 165/2001, nonché in mancanza della documentazione atta a dimostrare l’assenza, all’interno dell’amministrazione, di competenze professionali idonee allo svolgimento dell’attività oggetto della consulenza.
Per tale danno la Procura ha citato in giudizio l’arch. Tricoli.
Con memoria, depositata agli atti il 20 novembre 2013, si sono costituiti gli avv.ti Raffaele Mirigliani, Francesco Verri e Vincenzo Cardone nell’interesse e per conto del convenuto opponendo, in via preliminare, l’improcedibilità e/o l’inammissibilità dell’azione per nullità dell’invito a dedurre.
In proposito rilevano che alla data dell’espletamento delle formalità di notifica, il Tricoli non era residente in via Corrado Alvaro n. 4, dove è stata inviata la raccomandata in ragione dell’art. 140 del c.p.c. , ma alla via Alberto Brasili n. 6.per come risulta dal certificato storico allegato agli atti.
Non solo; la nullità della notifica dell’invito a dedurre, secondo i difensori, sarebbe in ogni caso opponibile anche sotto altro profilo; la raccomandata, spedita ex art. 140 del c.p.c., infatti, non è stata mai consegnata al destinatario né risulta che dell’atto stesso il Tricoli abbia avuto effettiva conoscenza. In proposito richiamano la sentenza Sez. Lazio n. 143 del 7.2.2013.
Sempre in via preliminare al merito eccepiscono la prescrizione dell’azione contabile con riferimento alla somma di € 27.168,00 poiché liquidata con la determina n.290 del 15.2.2007.
Nel merito i difensori oppongono la legittimità della condotta del loro assistito. Segnatamente, escludono che l’art. 7 invocato dalla Procura prevedesse, all’epoca dei fatti, l’esperimento di una gara o la previa acquisizione dei curricula dei professionisti esterni. Così come escludono la presenza, nella compagine amministrativa, di adeguate figure professionali.
Affermano la legittimità della clausola contrattuale che prevedeva il compenso per buon esito pari al 3% dell’agevolazione concessa e rilevano che la condotta del loro assistito avrebbe semmai fatto confluire nelle casse della Provincia di Crotone, un finanziamento di ben 3.371.880,00.
Infine, assumono che dagli atti amministrativi posti in essere dall’odierno convenuto è scaturito esclusivamente l’impegno economico di cui alla determinazione n. 290 del 15,2,2007, mentre il resto della somma liquidata ai professionisti esterni sarebbe la conseguenza dell’accordo intervenuto, in data 26.3.2008, tra il successore del convenuto ed i due professionisti.
I difensori concludono chiedendo in via preliminare l’improcedibilità e/o l’inammissibilità dell’azione proposta dalla Procura; in via subordinata, la prescrizione dell’azione contabile con riferimento alla somma di € 27.168,00 e nel merito la reiezione della domanda.
All’odierna udienza, l’avv. Francesco Verri insiste sull’eccezione d’inammissibilità e richiama la sentenza n. 203/2011 della II Sezione Centrale d’appello per escludere la possibilità di rimettere nei termini parte attrice. Richiama la giurisprudenza della Corte dei conti che in casi analoghi dichiara l’inammissibilità della citazione. Nel merito argomenta gli assunti difensivi formulati in memoria e conclude come nello scritto difensivo.
L’avv. Marco Mirigliani si riporta alla difesa dell’avv. Verri.
Il pubblico ministero d’udienza rileva che le formalità di cui all’art. 140 del c.p.c. sono state pienamente rispettate dall’Ufficiale giudiziario ed evidenzia una negligenza del convenuto il quale, in prossimità di trasferimento non avrebbe attivato il servizio postale SEGUIMI. Sempre al riguardo evidenzia che l’atto di citazione sarebbe stato notificato allo stesso indirizzo di cui all’invito a dedurre. Nel merito conferma gli addebiti di responsabilità e conclude chiedendo la condanna del convenuto.
DIRITTO
In via preliminare deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione formulata dai difensori del convenuto per l’assunta nullità della notifica dell’invito a dedurre.
L’eccezione è fondata.
Come è noto, il Procuratore regionale, prima di emettere l’atto di citazione, deve invitare il presunto responsabile del danno a depositare entro un termine non inferiore a trenta giorni le proprie deduzioni ed eventuali documenti (art. 5, comma 1 della l 19/94). Detto invito, per come chiarito dalle SS.RR nella sentenza n. 7/98, ha uno scopo indiretto di garanzia dell’invitato il quale, con la sua partecipazione alla fase istruttoria assicura una completa acquisizione dei fatti, anche a sua discolpa.
Tanto premesso l’invito a dedurre rappresenta un presupposto dell’azione di responsabilità con la conseguenza che la violazione dell’obbligo di invitare il presunto responsabile a fornire le deduzioni, rende inammissibile l’azione di responsabilità proposta.
Tornando alla fattispecie, risulta dagli atti che l’Ufficiale giudiziario ha notificato l’invito a dedurre, ai sensi dell’art. 140 del c.p.c. alla v. Corrado Alvaro n. 4, mentre, al momento dell’espletamento delle formalità di notifica, il destinatario risultava essere residente, per effetto di una variazione di abitazione, in via Albero Brasili n. 6.
Invero, il plico per la notifica è stato inviato all’Ufficiale giudiziario in data 3 febbraio 2012 e conteneva un certificato, rilasciato dal comune di Crotone il 30.1.2012, nel quale la residenza del Tricoli risultava proprio alla v. Corrado Alvaro n. 41; tuttavia, dal certificato storico prodotto agli atti emerge che, a far data dall’1.2.2012, il convenuto ha variato la sua residenza andando ad abitare alla v. Albero Brasili n. 6.
Tanto premesso, seppure la notifica sia stata disposta dal Sostituto Procuratore sulla base di dati che risultavano corretti al momento dell’invio del plico all’ufficiale giudiziario, comunque deve essere dichiarata nulla, anche se i dati anagrafici sono repentinamente mutati tra la data del rilascio del certificato e quella della notifica.
Così come affermato anche dalla Corte dei conti, Sezione Sardegna, sentenza n. 001723/2008, “lo scopo della notificazione, infatti, è unicamente quello di far pervenire effettivamente l’atto al destinatario, ovvero di porlo in condizione di conoscerlo, a nulla rilevando la posizione soggettiva del notificante (in ipotesi, la sua buona fede) o oggettiva (l’esatto adempimento della procedura sulla base di una valutazione ex ante) (Cass.civ, sez. I, n. 5927/2007 e n. 9365/2005). Principio, questo, che è, per giunta, rafforzato nell’ipotesi di atti preordinati al diritto di difesa, per i quali anche la discrezionalità del legislatore nel dettare le relative norme trova un limite costituzionale (Corte Costituzionale, sent. n. 366/2007; n. 360/2003 e n. 346/1998)”.
Né il Collegio condivide quanto assunto da parte attrice all’odierna udienza in ordine alla mancata attivazione del servizio postale SEGUIMI.
In proposito il requirente assume che la mancata notifica dell’invito a dedurre sia da imputare a colpa del destinatario il quale, in prossimità del trasferimento, non avrebbe diligentemente attivato il servizio postale.
Ebbene, detta argomentazione è priva di fondamento. Non è configurabile, infatti, alcun obbligo giuridico o onere che imponga al cittadino di attivare un servizio postale, peraltro oneroso, in prossimità del cambio della residenza, sicché è assolutamente improprio parlare di negligenza o di colpa del destinatario nell’ipotesi di mancata notificazione. Peraltro, dato non trascurabile, il Tricoli non aveva alcuna cognizione, né poteva averla, che gli sarebbe arrivato un invito a dedurre.
Così come deve rilevarsi che l’atto di citazione è stato notificato alla nuova abitazione del Tricoli; nella cartolina di ritorno, infatti, viene cancellato il primo indirizzo ( corrispondente a quello indicato dalla Procura) e sostituito con il nuovo indirizzo, consentendo così al convenuto di avere notizia dell’atto. Questa operazione è stata posta in essere, evidentemente, dalle Poste a seguito dell’attivazione del SEGUIMI, che nel frattempo il convenuto aveva probabilmente attivato.
Tanto premesso, poiché non risulta che il Tricoli abbia ricevuto la notifica dell’invito a dedurre, né dagli atti risulta che il suddetto abbia avuto conoscenza, in qualche modo, dell’atto di cui all’art. 5 della l. 19/94, tant’è che non vi è alcuna traccia circa una sua eventuale partecipazione alla fase istruttoria pre-processuale, l’’atto di citazione, deve essere dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Calabria, definitivamente pronunciando
Dichiara inammissibile l’atto di citazione. Nulla sulle spese.
Così deciso in camera di consiglio dell’11.12.2013.
Il giudice estensore il Presidente
f.to Ida Contino f.to Mario Condemi
Deposito in segreteria il **.12.2013
Il Funzionario
f.to dott.ssa Stefania Vasapollo
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