Friday 22 June 2012 12:44:20
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
Consiglio di Stato
La questione in diritto, su cui ruota la controversia attenzionata dal Consiglio di Stato nella presente sentenza, riguarda il dubbio se possa essere operata l’assegnazione dei seggi, ai sensi del comma 11, dell’art. 73 TUEL (c.d. prededuzione), a favore di un candidato Sindaco non eletto al primo turno e non ammesso al ballottaggio, facendo riferimento ai gruppi di liste così come configurati al primo turno elettorale, ovvero, se si debba tenere conto degli apparentamenti formatisi in vista del ballottaggio, ai fini dell’elezione del Sindaco. Nel caso di specie, delle cinque liste che sostenevano lo stesso candidato sindaco al primo turno, alcune sono andate a sostenere il candidato sindaco ammesso al ballottaggio, mentre le altre tre hanno conservato una posizione neutrale. Ritiene il Collegio che, come ha chiarito la Sezione, con la sentenza 5 marzo 2012, n. 1255, e senza discostarsi dagli specifici precedenti resi dalla Sezione medesima in ordine all’individuazione della portata applicativa della c.d. prededuzione (cfr. da ultimo sez. V, 9 settembre 2011, n. 5065; sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1269; sez. V, 9 dicembre 2008, n. 6123, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli art. 74, co. 1, e 88, co. 1, lett. d), c.p.a.), effettivamente tale meccanismo, operando a valle del riparto dei seggi fra le liste, prende a base i gruppi originari presentatisi al primo turno in modo che ciascun candidato sindaco non eletto riceva il seggio di consigliere a carico della propria lista (o gruppo di liste) a lui collegate nel primo turno elettorale; si tratta, in altri termini, di un congegno che si attiva al momento della individuazione delle persone fisiche chiamate a ricoprire l’ufficio di consigliere comunale. Viceversa, la diversa ed antecedente fase della procedura di proclamazione, incentrata sulla ripartizione dei seggi fra le liste apparentate in vista del ballottaggio, è disciplinata dal differente meccanismo enucleabile dai commi 8, 9 e 10 del più volte menzionato art. 73: la ripartizione dei seggi, in questo caso, va effettuata tenendo inderogabilmente conto degli apparentamenti successivi al primo turno, sicché le diverse liste finiscono, a tal fine, per essere considerate come un unico nuovo gruppo, senza distinzione fra quelle originarie e quelle apparentatesi successivamente. Che il meccanismo della prededuzione, come sopra illustrato, debba trovare applicazione anche nell’ipotesi del c.d. “dissolvimento” della originaria coalizione discende: a) dal tenore testuale della norma (comma 11 cit.) che non prende in considerazione tale evenienza; b) dalla ratio della medesima norma (come dianzi sintetizzata); c) dalla circostanza che, applicandosi il meccanismo della prededuzione anche nel caso del “dissolvimento”, non si intacca il principio della attribuzione del premio di maggioranza ai fini della migliore governabilità dell’ente: il consigliere proclamato in virtù della prelazione legale, infatti, è estratto dalle liste che, al secondo turno, hanno appoggiato il sindaco vincitore condividendo con lui il programma politico; anzi, trattandosi dei candidati sindaci di lista (o di coalizione), che, pur non eletti, hanno operato la scelta di apparentamento, sono maggiormente rappresentativi dell’in idem sentire politico istituzionale rispetto al sindaco eletto. Deve pertanto ritenersi superato il diverso indirizzo della sezione recepito dall’impugnata sentenza (sez. V, 2 marzo 2009, n. 1159; sez. V, 3 aprile 2007, n. 1509), atteso che lo stesso fonda il proprio non condivisibile presupposto applicativo sulla dichiarata riferibilità del meccanismo della prededuzione alle liste (o coalizioni di liste) ammesse al ballottaggio.
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