Tuesday 23 October 2012 21:04:56

Normativa  Patto di Stabliità, Bilancio e Fiscalità

Riduzione della spesa per consumi intermedi: indicazioni applicative della Ragioneria Generale dello Stato

Ragioneria Generale dello Stato

Con la circolare in commento la Ragioneria Generale dello Stato, facendo seguito alla circolare n. 28 del 12 settembre 2012, fornisce alcune indicazioni in merito all’applicazione agli enti ed organismi pubblici destinatari delle disposizioni recate dall’articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di riduzione dei consumi intermedi precisando che rientrano tra i consumi intermedi tutti i beni e servizi consumati o ulteriormente trasformati nel processo produttivo posto in essere dall’Amministrazione. In particolare tra i consumi intermedi vengono annoverate le spese per missioni, sia del personale dipendente che di quello degli organi di amministrazione e controllo, mentre sono da ritenere escluse le spese per indennità e compensi dovuti agli stessi organi di amministrazione e controllo. Relativamente alle manutenzioni degli immobili, vengono escluse le manutenzioni straordinarie, mentre per la spesa per manutenzione ordinaria, la stessa è qualificabile spesa per consumo intermedio qualora riguardi la sede, gli uffici ed altri locali strumentalmente funzionali all’attività dell’ente, mentre va esclusa la quota della spesa per manutenzione ordinaria a carico del proprietario che riguardi gli immobili da reddito, in quanto è funzionale ad acquisire una rendita. Sono escluse le spese legali per la tutela legale dell’ente in giudizio, mentre sono da includere le spese per consulenze legali. Altresì escluse sono le spese per le mense dei dipendenti, sono da escludere gli importi relativi ai buoni pasto e quelli pagati o da pagare per prestazioni richieste a terzi per servizi di ristorazione, mentre vanno incluse le spese per i c.d. global service mensa e la ristorazione collettiva. Nella circolare, tra l'altro, si precisa che le misure di finanza pubblica si applicano, oltre che ai soggetti compresi nell’elenco pubblicato annualmente dall’ISTAT, anche agli enti pubblici (esclusi gli enti territoriali) di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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