Sunday 17 February 2013 08:08:59
Giurisprudenza Giustizia e Affari Interni
Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con considerazioni che vengono riconfermate nella presente sentenza, ha già avuto modo di affermare (Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2010 n. 8018), che i provvedimenti di trasferimento d’autorità (ivi compresi quelli assunti per ragioni di incompatibilità ambientale) sono qualificabili come ordini, rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una sede piuttosto che in un'altra assume, di norma, una rilevanza di mero fatto, che non abbisogna di una particolare motivazione né di particolari garanzie di partecipazione preventiva, quale è quella di cui all’articolo 7 della legge n. 241/1990 (Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2010 , n. 4102; 21 maggio 2010 , n. 3227; 24 aprile 2009, n. 2642; 26 novembre 2001 n. 5950). Si è anche precisato (Cons. Stato, sez. IV, 13 maggio 2010 n. 2929) che “i provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l'interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato”. Fermo quanto ora esposto, questo Consiglio di Stato ha anche affermato (sez. IV, n. 8018/2010 cit.), che “questi consolidati principi – seppur con le estreme cautele e le ricordate specificità dell’ordinamento militare connotato istituzionalmente e necessariamente da un forte sentimento di disciplina - debbano correlarsi all’affermazione, di fonte costituzionale (art. 52, comma 3, Cost. ), che l’ordinamento militare, per quanto caratterizzato per sua natura, come detto, da uno speciale rapporto di gerarchia e da marcato obbligo di obbedienza, si conforma anch’esso “allo spirito democratico della Repubblica”, con conseguente necessità, anche per l’amministrazione della difesa, di osservare, in relazione a fasi di organizzazione e gestione del personale che non si differenzino, per procedimento e finalità, da quelli del restante pubblico impiego, dai principi e criteri che segnano il modo d’essere di tutti i rapporti tra Stato – apparato e cittadini, essenziali per la stessa concezione di uno Stato democratico . . .Tutto ciò significa che l’ordinamento militare non è ex se e per posizione istituzionale caratterizzato da una posizione di separatezza ed isolamento e sottratto, come tale, ai principi ed alle regole dell’ordinamento repubblicano, né esso è, pertanto, impermeabile al sindacato del Giudice. Quest’ultimo, tuttavia dovrà svolgersi tenendo conto delle rilevate peculiarità, tra le quali, come detto, la non sussistenza, di norma, di un interesse particolarmente tutelato alla sede di servizio del militare; sicché, ove non vi siano, a monte del trasferimento, ragioni discriminatorie o vessatorie o macroscopicamente incongrue od illogiche, data l'ampia discrezionalità dell'amministrazione, prevale l'interesse pubblico che presiede ai provvedimenti di utilizzazione del personale nella organizzazione delle particolari strutture logistiche, operative e di comando che caratterizzano il complesso funzionamento delle Forze Armate e di Polizia (Consiglio di Stato, sez. IV, 10 giugno 2010 , n. 3695 )”.
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