Sunday 23 February 2014 10:11:31

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Concorsi pubblici: le commissioni esaminatrici possono stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali anche dopo "la prima riunione" purché in momento anteriore alla valutazione, e quindi, nel caso delle prove scritte, all'avvio delle operazioni di correzione degli elaborati

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha evidenziato nella sentenza in esame come sebbene l'art. 12 comma 1 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) preveda che le commissioni esaminatrici debbano stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali "alla prima riunione", nondimeno è giurisprudenza consolidata che, proprio in vista delle esigenze di trasparenza sottese alla disposizione, è ammissibile che i criteri siano determinati anche in un momento successivo, e quindi anche dopo lo svolgimento delle prove, purché in momento anteriore alla valutazione, e quindi, nel caso delle prove scritte, all'avvio delle operazioni di correzione degli elaborati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 maggio 2012, n. 3062, Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989, Sez. VI, 25 luglio 2003, n. 4284). Aggiunge poi il Collegio che per un verso è giurisprudenza affatto consolidata che il voto numerico costituisce valida e sufficiente estrinsecazione del giudizio valutativo delle prove dei concorsi pubblici, salve specifiche diverse previsioni, come ad esempio per i concorsi notarili, ove è espressamente richiesto che il giudizio di non idoneità sia motivato (cfr. tra le tante, e solo più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2013, n. 866, Sez. IV, 2 novembre 2012 n. 5581, Sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3492).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale ** del 2012, proposto da:

***, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Cantile e Mario Caliendo ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Palumbo n. 26, presso lo studio dell’avv. Armando Profili, per mandato a margine dell’appello;

 

contro

 

- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

- Commissione esaminatrice del concorso pubblico per l'assunzione di duecentosettantuno allievi vice ispettori del corpo di Polizia Penitenziaria, indetto con d.m. 6 febbraio 2003, in persona del Presidente, non costituita come tale in giudizio

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. 1^ quater, n. 1029 del 30 gennaio 2012, resa tra le parti, con cui è stato dichiarato irricevibile per tardività il ricorso in primo grado n.r. 42/2012, proposto per l’annullamento della non ammissione dell’interessato alla prova orale del concorso indetto per l’assunzione di n. 271 allievi vice ispettori del corpo di Polizia penitenziaria, nonché degli atti e verbali della commissione esaminatrice, del provvedimento di nomina della medesima, della graduatoria ove formata, del diniego di accesso agli atti, con condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 1.000,00

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2013 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udito l'avvocato di Stato Carla Colelli per il Ministero appellato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

1.) ****+o ha partecipato al concorso per l’assunzione di n. 271 allievi vice ispettori del corpo di polizia penitenziaria e non è stato ammesso agli orari per aver conseguito nella prova scritta (dopo il superamento delle prove di preselezione a quiz) il punteggio di 18/30 (inferiore a quello di 7/10 richiesto dal bando).

Con un primo ricorso n.r. 7778/2011 aveva impugnato il diniego di accesso agli atti, nonché tuzioristicamente gli atti, poi gravati in modo specifico e con più puntuale identificazione nel ricorso successivo n.r. 42/2012.

Con la sentenza gravata il T.A.R. Lazio ha dichiarato irricevibile il ricorso n.r. 42/2012, sul rilievo della sua tardività perché rivolto “…avverso atti conosciuti dal ricorrente già all’epoca della proposizione di altro ricorso (m. 7776/2011 depositato il 28.9.2011) proposto per l’accesso ai documenti".

Con l’appello, notificato il 6 febbraio 2012 e depositato il 21 febbraio 2012, sono state dedotte le seguenti censure:

1) Error in iudicando - Error in procedendo - Violazione e falsa applicazione del c.p.a., degli artt. 3 e 97 Cost., del d.P.R. n. 487/1994, dell'art. 3 della legge n. 341/1990. Eccesso di potere, perché

soltanto a seguito della sentenza di accoglimento del ricorso per l’accesso vi è stata effettiva e piena conoscenza degli atti impugnati, onde il ricorso in primo grado deve ritenersi del tutto tempestivo, con riproposizione dei motivi non esaminati, come di seguito sintetizzati:

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, dell'art. 3 della legge n. 341/1990. Violazione del bando di concorso, del principio di trasparenza. Eccesso di potere per sviamento e illogicità manifesta, perché i criteri di valutazione e le modalità di correzione delle prove sono stati fissati soltanto nella seduta della commissione esaminatrice del 12 gennaio 2010, dopo la scelta delle tracce e lo svolgimento delle prove scritte (avvenuto il 25 novembre 2009)

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., del d.P.R. n. 487/1994, dell'art. 3 della legge n. 341/1990Violazione dell'art. 10 del bando di concorsoEccesso di potere per sviamento e illogicità manifesta, perché i criteri di valutazione sono oscuri e generici e non chiariscono la correlazione tra voto numerico e giudizio, risolvendosi quindi l'attribuzione del voto numerico in un giudizio affatto immotivato.

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, dell'art. 3 della legge n. 341/1990. Violazione del bando di concorso. Eccesso di potere per sviamento, sempre in relazione all'attribuzione del solo voto numerico, peraltro affatto incongruo in relazione alla qualità e completezza dell'elaborato svolto dall'interessato (si invoca perizia di parte di avvocato specializzato nel diritto penale).

5) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 9 del d.P.R. n. 487/1994. Eccesso di potere per sviamento, in relazione all'originaria illegittimità della nomina della commissione esaminatrice (impugnata con ricorso n.r. 778/2011), ancorché poi rinnovata.

6) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, degli artt. 21, 22, 23 e 24 della legge n. 341/1990. Violazione del bando di concorso. Eccesso di potere per sviamento, in relazione all'accoglimento di ricorso straordinario al Capo dello Stato presentato da altro candidato, che è stato riammesso alla prova scritta, dalla quale era stato escluso, ciò che implicherebbe il rinnovo delle prove scritte con riferimento a tutti i candidati.

7) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994, degli artt. 21, 22, 23 e 24 della legge n. 341/1990. Violazione del bando di concorso. Eccesso di potere per sviamento, in relazione all'inosservanza del termine semestrale ex art. 11 comma 5 del d.P.R. n. 487/1995 per la conclusione della procedura concorsuale, senza che il ritardo sia stato giustificato dalla commissione nei modi ivi previsti.

Costituitosi in giudizio, il Ministero appellato ha dedotto l'infondatezza dell'impugnazione.

All'udienza pubblica del 30 aprile 2013 l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, dovendosi in ogni caso respingere il ricorso in primo grado, quando anche si ritenga fondato il primo motivo, imperniato sulla declaratoria d'irricevibilità per tardività, con la conseguente riforma della sentenza gravata e il conseguente esame nel merito dell'impugnativa.

2.1) Il T.A.R. per il Lazio ha desunto la tardività del ricorso in primo grado n.r. 42/2012, notificato il 3 gennaio 2012, dalla circostanza che esso "...è rivolto avverso atti conosciuti dal ricorrente già all’epoca della proposizione di altro ricorso (n. 7778/2011, depositato il 28.9.2011) proposto per l’accesso ai documenti".

In effetti, dalla documentazione versata in giudizio dall'appellante, e in specie dal n. 4) della produzione (intestata nell'indice come "ricorso rg 7778/2011"), risulta che con il suddetto ricorso si impugnava oltre al diniego di accesso anche e almeno in larga parte gli atti poi gravati con il successivo ricorso n.r. 42/2012, deducendo una serie di censure.

Sennonché con la sentenza n. 8989 del 18 novembre 2011 il predetto ricorso è stato accolto con specifico ed esclusivo riferimento al diniego di accesso, senza alcun esame delle altre censure ivi pure dedotte avverso gli atti della procedura concorsuale.

Ne consegue che non poteva ritenersi preclusa la proposizione di nuovo ricorso, a seguito dell'esercizio del diritto di accesso, nel quale peraltro sono state formulate censure in parte nuove e diverse da quelle originarie.

Pertanto è erronea la sentenza impugnata, non potendosi ritenere tardiva la proposizione del successivo ricorso, rispetto al quale il termine decadenziale d'impugnativa non può computarsi dalla data di deposito del ricorso n.r. 7778/2011, sebbene ed evidentemente da epoca successiva alla pubblicazione della sentenza n. 8989/2011.

2.2) Il Collegio deve quindi procedere a valutare la fondatezza delle censure dedotte con il ricorso in primo grado, come riproposte con l'appello, poiché nel caso di erronea declaratoria d'irricevibilità non è applicabile, come noto, l'art. 105 comma 1 c.p.a., onde non può farsi luogo ad annullamento con rinvio dovendo il giudice d'appello darsi carico di esaminare nel merito l'impugnativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V  12 giugno 2012, n. 3441 e Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 6453).

2.2.1) Con riferimento al secondo motivo d'appello, ripropositivo del primo motivo del ricorso in primo grado, deve rilevarsi che sebbene l'art. 12 comma 1 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) preveda che le commissioni esaminatrici debbano stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali "alla prima riunione", nondimeno è giurisprudenza consolidata che, proprio in vista delle esigenze di trasparenza sottese alla disposizione, è ammissibile che i criteri siano determinati anche in un momento successivo, e quindi anche dopo lo svolgimento delle prove, purché in momento anteriore alla valutazione, e quindi, nel caso delle prove scritte, all'avvio delle operazioni di correzione degli elaborati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 maggio 2012, n. 3062, Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989, Sez. VI, 25 luglio 2003, n. 4284).

Nel caso di specie la commissione ha provveduto a fissare i criteri di valutazione della prova scritta prima dell'avvio delle correzioni, nella seduta del 12 gennaio 2010.

2.2.2) Non hanno maggior pregio le censure dedotte col terzo motivo d'appello, ripropositivo del secondo motivo del ricorso in primo grado, posto che i criteri di valutazione fissati dalla commissione esaminatrice ("1. aderenza alla traccia assegnata sotto il profilo logico e giuridico; 2. esposizione chiara nonché correttezza e proprietà linguistica"), sono affatto chiari, sufficienti, pertinenti, razionalmente coordinati alla preparazione richiesta per il superamento della prova scritta di un concorso relativamente selettivo quale quello in oggetto, sufficientemente esaurienti nella delineazione del profilo di “adeguatezza” richiesto all’elaborato e consentono, in correlazione col voto numerico, coi segni di correzione apposti sull'elaborato e con il giudizio sintetico apposto in calce al medesimo, di ricostruire l'iter logico seguito nel giudizio valutativo.

Nè può sottacersi che la individuazione dei criteri di valutazione delle prove appartiene comunque all’ampia sfera della discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici insindacabile salvo che per profili, nella specie del tutto assenti, di manifesta e intrinseca illogicità e irrazionalità.

2.2.3) Infondato è altresì il quarto motivo d'appello, ripropositivo del terzo motivo del ricorso in primo grado.

Per un verso è giurisprudenza affatto consolidata che il voto numerico costituisce valida e sufficiente estrinsecazione del giudizio valutativo delle prove dei concorsi pubblici, salve specifiche diverse previsioni, come ad esempio per i concorsi notarili, ove è espressamente richiesto che il giudizio di non idoneità sia motivato (cfr. tra le tante, e solo più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 2013, n. 866, Sez. IV, 2 novembre 2012 n. 5581, Sez. VI, 13 giugno 2012, n. 3492).

Nel caso di specie, peraltro, la commissione si è data carico di evidenziare, con specifiche sottolineature, gli errori e/o le scorrettezze grammaticali, nonché di formulare appunto un giudizio sintetico ("Compito insufficiente nei contenuti. La forma rileva numerosi errori di grammatica"), che non risulta revocato in dubbio da apodittiche e autoreferenziali rivendicazioni di qualità dell'elaborato, né può essere "infirmato" dai rilievi di un legale che assuma la veste di perito di parte.

2.2.4) Affatto generiche sono, poi, le censure dedotte con il quinto motivo d'appello, ripropositivo del quarto motivo del ricorso in primo grado, poiché non è chiarito sotto quale profilo la nomina della commissione esaminatrice contrasti con l'invocato art. 9 del d.P.R. n. 487/1994, senza tralasciare che la composizione della commissione è precipuamente prevista dall'art. 2 del d.m. 21 luglio 1998, n. 297 ("Regolamento recante norme per l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto d'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di attuazione ed i programmi del corso"), che, in quanto disposizione speciale prevale su quella invocata dall'interessato.

2.2.5) Manifestamente destituite di fondamento giuridico sono le censure dedotte con il sesto motivo d'appello, ripropositivo del quinto motivo del ricorso in primo grado, poiché è del tutto evidente che l'accoglimento di ricorso straordinario proposto da altro candidato -che era stato escluso dopo lo svolgimento della prova preselettiva e a seguito degli accertamenti di idoneità psico-fisica- non costituisce vizio dell'intera procedura concorsuale, e in specie del segmento procedimentale relativo allo svolgimento delle prove scritte sostenute dagli altri concorrenti, e quindi non può comportante la caducazione e la rinnovazione.

2.2.6) Del pari non ha alcun effetto viziante la violazione del termine di cui all'art. 11 comma 5 del d.P.R. n. 487/1994, invocata con il settimo motivo dell'appello, ripropositivo del sesto motivo del ricorso in primo grado, trattandosi di disposizione intesa soltanto ad accelerare lo svolgimento delle procedure concorsuali che implica soltanto l'onere della commissione di redigere relazione in ordine alle ragioni giustificatrici della dilazione dei tempi procedimentali, senza dispiegare conseguenza alcuna, peraltro né prevista né desumibile alla stregua di principi generali, in ordine alla validità della procedura concorsuale.

3.) In conclusione, l'appello in epigrafe è infondato, onde, in riforma della sentenza impugnata, deve essere rigettato il ricorso proposto in primo grado.

4.) Sussistono nondimeno giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione dell'erroneità della sentenza in rito pronunciata dal primo giudice.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello n.r. 1196 del 2012, accoglie il primo motivo, rigetta gli ulteriori motivi e, in riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. 1^ quater, n. 1029 del 30 gennaio 2012, rigetta il ricorso proposto in primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Marzio Branca, Presidente FF

Raffaele Potenza, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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