Monday 05 December 2011 08:17:38

Giurisprudenza  Uso del Territorio: Urbanistica, Ambiente e Paesaggio

PRG Comunale: ruolo del Comune e della Regione nel procedimento di approvazione

Consiglio di Stato

Il Piano regolatore generale comunale, così come qualsivoglia strumento urbanistico, discende dalla concorrente, ma autonoma valutazione di due diverse autorità, quali il Comune e la Regione, (e per essa, secondo la maggioranza degli ordinamenti regionali, la Giunta Regionale); e nell’ambito del relativo procedimento, il ruolo del Comune è, in linea di principio, preponderante, in quanto ad esso spetta l’iniziativa e la formulazione di una compiuta proposta, mediante l’adozione del progetto di piano; alla Regione, invece, spetta non solo di negare l’approvazione, ma anche di approvare il piano apportandogli, entro certi limiti e condizioni, modifiche non accettate dal Comune, così come prevede la disciplina di principio contenuta dall’art. 10 della L. n. 1150/1942 e s.m.i.. In particolare si distinguono modifiche cc.dd. “obbligatorie” dello strumento urbanistico (e, cioè, quelle indispensabili per la tutela del territorio), modifiche cc.dd. “concordate” (ossia conseguenti all’accoglimento di osservazioni da parte della Regione) e modifiche cc.dd. “facoltative”, le quali ultime non possono incidere sulle caratteristiche essenziali del piano stesso e sui suoi criteri di impostazione. Sempre ai sensi della disciplina di principio contenuta negli artt. 10 e 36 della L. 1150/1942, la Regione, in sede di approvazione del piano regolatore generale, è dunque autorizzata a introdurre direttamente le modifiche e prescrizioni di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso art. 10 (ossia inerenti alla razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, alla tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici; al rispetto delle ipotesi in cui è d’obbligo l’introduzione di una disciplina di pianificazione secondaria, ai limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché ai rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi), senza alcuna facoltà di controdeduzioni per il Comune e, quindi, senza necessità di porre in essere una procedura ad hoc di adeguamento.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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