Sunday 06 July 2014 07:30:04
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V del 26.6.2014
La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza in esame ha precisato che eventuali errori commessi dalla Commissione giudicatrice nella valutazione dei titoli presentati da altri concorrenti ed anche eventuali illegittimità commesse per l'erronea applicazione dei criteri di valutazione, peraltro non percepibili immediatamente in questo ambito, essendo espressione di discrezionalità tecnica, non costituiscono comunque per il concorrente non collocato in posizione utile in graduatoria titolo per ottenere un altrettanto erroneo o illegittimo calcolo dei punteggi spettanti (Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3790). Per scaricare la sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale*del 2012, proposto da:
*rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Stefano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Rocco De Bonis, in Roma, via Sant'Ilaria, n. 2;
contro
Comune di Salerno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ruggiero Musio, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Badoero, n. 63;
nei confronti di
**
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Campania - Sezione Staccata di Salerno, Sezione II, n. 1000/2011, resa tra le parti, di reiezione del ricorso proposto per l’annullamento della graduatoria definitiva della procedura selettiva di progressione verticale per la copertura di n. 37 posti di specialista di vigilanza cat. D1, nella parte in cui il deducente è stato collocato al 58° posto, nonché della determinazione di approvazione dei verbali di concorso, della graduatoria finale (con nomina dei vincitori), di tutti i verbali di concorso (nella parte in cui hanno valutato i “curricula” dei concorrenti), del bando di concorso (nella parte in cui ha attribuito cinque punti al “curriculum” professionale) e, ove occorra, del Regolamento delle progressioni verticali, approvato con deliberazione n. 1286/2007 (nella parte in cui è previsto il punteggio per il “curriculum professionale”, senza specificazione degli elementi ritenuti rilevanti).
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e di appello incidentale autonomo del sig.* ed altri 14 consorti in lite, in epigrafe indicati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2013 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Vuolo, per delega dell’avvocato De Stefano, Musio e Clarizia, per delega degli avvocati Brancaccio e La Gloria;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Il sig. *, che ha partecipato al concorso per titoli ed esami per la copertura di 37 posti di Specialista di Vigilanza di Polizia Locale indetto dal Comune di Salerno, risultando collocato al 58° posto in graduatoria, in posizione non utile per l’accesso alla categoria superiore, ha impugnato presso il T.A.R. Campania, Salerno, la graduatoria finale, nonché gli ulteriori provvedimenti in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità a causa dell’assegnazione, nei propri confronti, di soli 21,55 punti per il servizio prestato nella qualifica di vigile, di un solo punto per il “curriculum” professionale e dell’attribuzione di punteggio a candidati per corsi di formazione non indicati nella domanda di partecipazione, nonché per sovradimensionamento del punteggio attribuibile al “curriculum” ed assenza di specifici criteri di valutazione.
Con la sentenza in epigrafe indicata detto T.A.R. ha accolto solo parzialmente il ricorso, annullando la graduatoria nella sola parte in cui erano stati attribuiti punti 0.08 per mese e punti 1 per anno per il servizio prestato nella qualifica di vigile urbano nella Provincia di Avellino, nonché la presupposta clausola del bando, salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione.
Con il ricorso in appello in esame il suddetto sig.* ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza deducendo i seguenti motivi:
1.- “Error in procedendo”, violazione di legge (art. 3 del d. lgs. n. 104/2010 e art. 111 della Costituzione).
La appellata sentenza è viziata da difetto di motivazione, limitandosi a respingere parte delle censure articolate senza convenientemente esplicitarne le ragioni.
2.- “Error in iudicando”, violazione di legge (artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990), violazione del bando di selezione ed eccesso di potere (erroneità, travisamento, iniquità, arbitrarietà e sviamento).
2.1.- L’attribuzione all’attuale appellante di un solo punto per il “curriculum” professionale è viziata da difetto di motivazione e di istruttoria, nonché da illogicità manifesta.
2.2.- La illogicità e la iniquità della valutazione del “curriculum” è confermata dalla circostanza che “curricula” molto più scarni e privi di elementi di pregio professionale rispetto a quello dell’attuale appellante sono stati valutati con punteggi più lusinghieri.
2.3.- Ciò in particolare in raffronto con la posizione del sig. Panico.
3.- “Error in iudicando”, violazione di legge (artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990), violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere (erroneità, travisamento, iniquità, arbitrarietà e sviamento).
3.1.- Ha comportato violazione della “par condicio” e del termine ultimo di presentazione della domanda e della relativa documentazione la circostanza che la Commissione ha ritenuto di attribuire il punteggio previsto per la frequenza dei corsi di formazione professionale anche ai candidati che non ne avevano fatto menzione nella domanda di partecipazione.
3.2.- E’ anche illegittima la procedura laddove ha attribuito al “curriculum” una capacità selettiva di ben 5 punti.
4.- “Error in iudicando”, violazione di legge (artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990), violazione del bando di selezione, violazione del giusto procedimento ed eccesso di potere (erroneità, travisamento, iniquità, arbitrarietà e sviamento).
E’ stato riproposto il primo motivo di ricorso, già accolto dal T.A.R., nell’ipotesi di proposizione di appello incidentale al riguardo.
Con atto notificato e poi depositato il 28.2.2012 si sono costituiti in giudizio il sig. Mario Sposito ed altri 14 consorti in lite in epigrafe indicati, che hanno contestualmente proposto appello incidentale autonomo contro la sentenza di cui trattasi, nella parte in cui è stato accolto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, deducendo i seguenti motivi:
1.- “Error in iudicando”, difetto e comunque erroneità della motivazione.
E’ stato erroneamente accolto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale era stata dedotta disparità di trattamento nella valutazione del servizio prestato presso altra amministrazione rispetto a quella effettuata nel Comune di Salerno nella medesima qualifica.
Sono state poi riproposte, ex art. 101, comma 2, del c.p.a., tutte le difese svolte in primo grado e parzialmente non esaminate del primo giudice, ribadendo l‘inammissibilità e l’infondatezza del primo motivo di ricorso (per i motivi già indicati), nonché del secondo (in particolare essendo generica ed impingente nel merito la censura di erroneità del punteggio attribuito al ricorrente e non essendo necessaria la motivazione della attribuzione di punteggi numerici in presenza di criteri di valutazione predeterminati, peraltro in assenza di dimostrazione di errori della Commissione) e del terzo motivo di gravame.
Con memoria depositata il 14.5.2012 si è costituito in giudizio il Comune di Salerno, che ha dedotto l’infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.
Con memoria depositata l’8.10.2013 la parte appellante ha eccepito l’inammissibilità dell’appello incidentale nell’assunto che l’accoglimento parziale del ricorso di primo grado ha attribuito al sig. Rispoli un punteggio non incidente sulle posizioni degli appellanti incidentali; inoltre, premesso che è incondivisibile la formulata eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso di primo grado accolto dal T.A.R., ne ha sostenuto la infondatezza.
Con memoria depositata il 12.10.2013 gli appellanti incidentali hanno ribadito la fondatezza del proposto gravame ed hanno ulteriormente eccepito l’inammissibilità dell’appello principale per mancata notifica a tutti i concorrenti classificatisi in posizione utile in graduatoria e per mancata notifica del gravame presso il domicilio eletto in primo grado con riguardo a tutti i controinteressati costituitisi in giudizio innanzi al T.A.R. (e comportando vizio della notificazione la consegna di copie dell’appello in misura inferiore rispetto alle parti intimate); hanno inoltre ribadito tesi e richieste.
Con memoria “di replica” depositata il 19.10.2013 i controinteressati costituiti hanno ulteriormente eccepito l’inammissibilità del gravame per omessa impugnazione degli artt. 6 e 7 del Regolamento comunale per le progressioni verticali ed hanno ribadito eccezioni, tesi e richieste.
Con memoria “di replica” depositata il 22.10.2013 l’appellante ha dedotto l‘inammissibilità e l’infondatezza dell’appello incidentale e l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello principale per mancata notifica ai concorrenti situati in posizione utile in graduatoria (essendo stata correttamente effettuata, dal momento che non stato chiesto l’annullamento della intera graduatoria, ed essendo sufficiente, ex art. 170, comma 2, del c.p.c. la consegna di una sola copia dell’atto anche se il procuratore è costituito per più parti). Ha inoltre ribadito la fondatezza dell’appello.
Alla pubblica udienza del 12.11.2013 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.
DIRITTO
1.- Il giudizio in esame verte sulla richiesta, formulata dal sig. *i, di annullamento o di riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata, con la quale è stato accolto solo in parte il ricorso proposto per l’annullamento della graduatoria definitiva della procedura selettiva per la progressione verticale per la copertura di n. 37 posti di specialista di vigilanza cat. D1, in cui il deducente è stato collocato al 58° posto; inoltre, a seguito di appello incidentale autonomo del sig. Mario Sposito e di altri 14 consorti in lite, per l’annullamento della sentenza nella parte in cui è stato accolto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio.
2.- Innanzi tutto rileva il Collegio che la infondatezza dei motivi posti a base dell’appello principale consente, per economia processuale, di prescindere dalla disamina di tutte le eccezioni di inammissibilità dello stesso formulate dalle controparti e della ritualità della memoria di “replica” depositata dai contro interessati il 19.10.2013 (con cui sono state formulate ulteriori eccezioni di inammissibilità) non essendo stata presentata una precedente memoria conclusionale di controparte, che costituisce presupposto per la replica stessa, nonché, conseguentemente, di quella di ulteriore “replica” depositata il 22.10.2013 dall’appellante.
3.- Con il primo motivo di ricorso principale è stato dedotto che l’appellata sentenza sarebbe viziata da difetto di motivazione, limitandosi a respingere parte delle censure articolate senza convenientemente esplicitarne le ragioni.
Infatti, con riguardo alle censure di inidoneità dei criteri di valutazione dei “curricula”, perché basati sulla mera significatività degli stessi, il primo Giudice avrebbe affermato solo che la impostazione appariva corretta; inoltre con riguardo alla dedotta manifesta illogicità ed erroneità della valutazione di essi il T.A.R. si sarebbe limitato a formulare l’insufficiente rilievo che appariva incensurabile l’attribuzione di un punto al “curriculum” dell’attuale appellante, non essendo stata raggiunta la prova della manifesta irragionevolezza della valutazione, atteso il positivo giudizio intervenuto ed il mancato raffronto con altre posizioni di dubbia legittimità. Ciò pur essendo stati depositati in data 11.12.2010 i “curricula” valutati con 5 punti ed eseguiti con memoria depositata in pari data i raffronti analitici con essi.
3.1.- La censura è, secondo il Collegio, del tutto inidonea a comportare la sua positiva valutazione, sia per genericità, non essendo stato indicato quale altro criterio oltre quello indicato avrebbe potuto essere fissato per consentire una adeguata valutazione dei “curricula”, sia per manifesta infondatezza, atteso che è proprio quello della significatività degli elementi contenuti nei “curricula” dei concorrenti il criterio più logico che poteva essere seguito per apprezzare la valenza dei titoli da essi posseduti ai fini della loro quantificazione nella procedura di selezione per la attribuzione della superiore qualifica di cui trattasi.
Osserva inoltre il Collegio, quanto alla idoneità degli stabiliti criteri di valutazione dei “curricula”, che con la sentenza è stato condivisibilmente affermato che appariva corretta la fissazione da parte della commissione, in attuazione di quanto previsto dal bando all’art. 6, dei criteri di massima per la valutazione dei “curricula” nella seduta del 20.10.2008, con valutazioni che gradatamente passavano da ottimo (con punteggio 5) per quelli particolarmente significativi, a sufficiente (con punteggio 0) per quelli che non presentavano alcun punteggio significativo.
E’ infatti talmente evidente la idoneità del criterio seguito che non era necessaria alcuna altra considerazione per dimostrarla, atteso che è proprio il criterio del riscontro della presenza di più o meno elementi relativi alle pregresse esperienze professionali elencate nei “curricula”, secondo la loro maggiore o minore rilevanza con riguardo allo scopo perseguito con la procedura selettiva cui i soggetti partecipano, che consente di individuare la maggiore o minore qualificazione dei soggetti titolari degli stessi a fruire dei vantaggi derivanti dalla selezione e costituisce quindi uno strumento pienamente valido a differenziare le varie posizioni tra di loro.
Quanto alla ulteriore censura prima richiamata, ritiene la Sezione, a prescindere dalla possibilità o meno fornita al Giudice di primo grado di effettuare una concreta comparazione del “curriculum” del ricorrente con altri “curricula” valutati con punteggio superiore a quello attribuito ad esso, che essa non è suscettibile di positiva valutazione perché non è stata idoneamente dimostrata la sussistenza di illogicità “ictu oculi” evidenti nella valutazione dei “curricula” tali da rendere evidente la contraddittorietà dei giudizi espressi, nell’ambito della sua discrezionalità, dalla Commissione, atteso che dal “curriculum” del ricorrente, come meglio in seguito specificato, non emergevano elementi di significatività dei titoli vantati nettamente ed evidentemente superiori a quelli presentati dai concorrenti cui è stato attribuito un superiore punteggio per il “curriculum”.
Aggiungasi che eventuali errori commessi dalla Commissione giudicatrice nella valutazione dei titoli presentati da altri concorrenti ed anche eventuali illegittimità commesse per l'erronea applicazione dei criteri di valutazione, peraltro non percepibili immediatamente in questo ambito, essendo espressione di discrezionalità tecnica, non costituiscono comunque per il concorrente non collocato in posizione utile in graduatoria titolo per ottenere un altrettanto erroneo o illegittimo calcolo dei punteggi spettanti (Consiglio di Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3790).
4.- Con il secondo motivo del gravame principale è stato in primo luogo dedotto che la attribuzione all’attuale appellante di un solo punto per il “curriculum” professionale sarebbe viziata da difetto di motivazione e di istruttoria, nonché da illogicità manifesta, perché, avendo il bando previsto solo punteggi per valutazioni da buono fino a ottimo varianti dallo 0 al 5, la commissione si sarebbe limitata, in sede di specificazione dei criteri, a stabilire che la valutazione sarebbe stata effettuata in base alla significatività degli elementi contenuti nei “curricula”, mentre avrebbe dovuto prefissare criteri atti a specificare quali di essi elementi sarebbero stati ritenuti significativi ai fini della attribuzione del punteggio. Invece, in assenza di criteri specifici, la Commissione sarebbe stata tenuta a motivare puntualmente, in sede di valutazione dei “curricula”, i singoli punteggi assegnati, dando conto delle preferenze accordate.
4.1.- Osserva in primo luogo il Collegio che è pacifico in giurisprudenza il principio che l’obbligo di motivazione in sede di attribuzione dei punteggi nelle procedure selettive è validamente assolto mediante valutazione in forma numerica, in quanto il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico - discrezionale della Commissione, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; inoltre la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato (Consiglio di Stato, sez. IV, 5 settembre 2013, n. 4457).
Tale conclusione si impone, a maggior ragione, allorquando (come nella fattispecie) la Commissione abbia preventivamente enucleato, sulla base di quanto prescritto dal bando, in una griglia i criteri in base ai quali avrebbe proceduto alla all'attribuzione del voto.
5.- Con il motivo in esame è stato ancora affermato che la illogicità e la iniquità della valutazione del “curriculum” sarebbe confermata dall’avvenuto esame degli atti, da cui risulterebbe che “curricula” molto più scarni e privi di elementi di pregio professionale rispetto a quello all’attuale appellante (in cui è dimostrata la sussistenza di rilevanti esperienze professionali, di formazione e di aggiornamento, nonché di encomi e compiacimenti ricevuti), sarebbero stati valutati con punteggi più lusinghieri.
5.1.- Quanto alla illogicità ed erroneità della valutazione in concreto effettuata osserva la Sezione che la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri del bando, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli. Le relative valutazioni non sono sindacabili dal Giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico, un errore di fatto o ancora una contraddittorietà immediatamente rilevabile; in sostanza, il giudizio amministrativo è il luogo in cui la valutazione della commissione di esame può essere apprezzata “ab estrinseco” e non la sede per contrapporre giudizi di merito, salvo il caso in cui tali giudizi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari.
Nel caso che occupa la votazione attribuita al “curriculum” dell’appellante, punti uno, appare non manifestamente illogica o arbitraria, essendo confacente alla significatività degli elementi, non particolarmente rilevanti, in esso contenuti, come condivisibilmente sostenuto dal Giudice di primo grado, che ha rilevato che essi erano relativi allo svolgimento dei compiti propri dello “status” di Vigile urbano e non presentavano la sussistenza di particolari benemerenze.
Osserva in particolare la Sezione che l’encomio del 28.11.2000 era stato attribuito a tutto il personale in servizio al Corpo di Polizia municipale, tutti gli appartenenti al quale erano in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
6.- E’ stato infine evidenziato con il secondo motivo di appello, in particolare con riguardo al raffronto con la posizione del sig. Panico, al cui “curriculum”, assuntamente scarno e privo di significatività, è stato attribuito il massimo punteggio, che il primo Giudice si sarebbe limitato ad escludere la sussistenza del vizio della manifesta irragionevolezza per avere l’appellante conseguito comunque un punteggio positivo e per non aver raffrontato la sua posizione con altre ritenute di dubbia legittimità. Gli assunti sarebbero errati perché la positività conseguita sarebbe insufficiente a soddisfare le aspettative dell’appellante, soprattutto raffrontando la sua posizione con quella di altri candidati.
Il curriculum dell’appellante, che vanta la frequenza di 4 corsi di specializzazione, risulta abilitato come ufficiale esattoriale, ha impartito lezioni in materia di sicurezza e circolazione stradale agli studenti di Salerno ed è stato nominato docente in corsi di formazione del personale di società partecipate e di formazione ed aggiornamento per ausiliari del traffico e personale ispettivo, sarebbe infatti stato decisamente sottovalutato con l’attribuzione di un solo punto al riguardo.
La arbitrarietà ed illogicità del comportamento della Commissione sarebbero dimostrati, in particolare, dalla attribuzione di 5 punti al “curriculum” del sig. Panico, la lettura del quale evidenzierebbe la carenza di elementi significativi in relazione al posto messo a concorso, in quanto tutte le attività da esso svolte sarebbero comprese anche nel “curriculum” dell’appellante e rappresenterebbe la minima parte della esperienza da questi maturata.
La tesi del T.A.R., che dalla certificazione dell’attuale appellante emergeva solo un ordinato svolgimento dei suoi compiti di vigile urbano e non risultavano benemerenze, dimostrerebbe l’iniquità dei giudizi della Commissione prescindenti dalla effettiva valutazione del percorso professionale ed ancorati solo ai singoli concorrenti.
6.1.- Va in proposito rilevato dalla Sezione, a prescindere dalla genericità della censura di disparità di trattamento con il sig. Panico formulata con l’atto di appello (in cui è assunto che il suo “curriculum” era scarno e privo di significatività), che il medesimo vantava la titolarità di un diploma di Assistente sociale, che, nella discrezionalità della Commissione, è stata evidentemente valutata come un elemento significativo, in relazione al posto messo a concorso, idoneo a comportare l’assegnazione del punteggio massimo attribuito, in modo non irragionevole, considerato che le nozioni acquisite con il conseguimento di detto titolo di studio non solo sono compatibili con le mansioni proprie del vigile urbano, ma comportano ulteriore qualificazione professionale che è utilizzabile nello svolgimento dei molteplici compiti dei quali esso è investito.
Richiamate le precedenti osservazioni effettuate dal Collegio con riguardo alla erronea valutazione del “curriculum” dell’appellante, la Sezione non può apprezzare in senso positivo la censura in esame.
7.- Con il terzo motivo di appello è stato in primo luogo dedotto che avrebbe comportato violazione della “par condicio” e del termine ultimo di presentazione della domanda e della relativa documentazione la circostanza che la Commissione ha ritenuto di attribuire il punteggio anche ai candidati che non avevano fatto menzione dei corsi di formazione professionale nella domanda di partecipazione, a nulla valendo che si trattava di corsi della Scuola Regionale conoscibili da parte del Comune.
Peraltro la mancata indicazione a verbale dei concorrenti ammessi alla attribuzione di ufficio del punteggio per detti attestati non consentirebbe la individuazione dei beneficiari.
Sarebbe incondivisibile la tesi del T.A.R., secondo il quale in sede di pubblico concorso possono essere valutati sia i titoli risultanti dalla domanda di partecipazione che quelli risultanti dal “curriculum” alla stessa allegato, atteso che la “lex specialis” della procedura concorsuale di cui trattasi prescriveva che gli aspiranti dovevano allegare alla domanda di partecipazione tutti i titoli ritenuti utili ai fini della valutazione di merito.
7.1.- Osserva la Sezione che la determinazione di attribuire il punteggio previsto per la partecipazione ai corsi di formazione della Scuola regionale anche ai candidati che non ne avevano fatto menzione nella domanda di partecipazione è stata assunta dalla Commissione, peraltro prima della concreta valutazione dei titoli dei candidati, in applicazione di quanto previsto dal bando di concorso, alla pagina 3, circa la possibilità di riferirsi agli atti contenuti nei fascicoli personali dei candidati per la attribuzione del punteggio relativo ai titoli di servizio.
La circostanza, dedotta dall’appellante, che il bando prevedeva che alla domanda dovevano essere allegati tutti i titoli ritenuti utili, è inidonea ad invalidare detta possibilità prevista dalla “lex specialis”, atteso che essa è stata, con determinazione della Commissione non oggetto di specifica impugnazione, evidentemente interpretata nel senso che era applicabile solo a tutti i titoli ulteriori rispetto a quelli già comunque in possesso dell’Amministrazione, di cui era consentito tenere conto nell’attribuzione del punteggio per la significatività del “curriculum” in base alla disposizione del bando sopra indicata; ciò considerato anche che era stato comunque rispettato il principio della “par condicio”, essendo stato assegnato il punteggio, secondo il Comune, a tutti i concorrenti che avevano partecipato al corso e che la documentazione non era comunque riferita ad elementi essenziali della domanda.
Quanto alla dedotta impossibilità di verificare, in base al contenuto dei verbali di gara, quali fossero i soggetti che avevano concretamente beneficiato della attribuzione di punteggio per la avvenuta frequenza dei corsi della scuola regionale, pur in assenza di menzione nelle rispettive domande, osserva la Sezione che la circostanza è irrilevante, atteso che era comunque possibile individuare detti beneficiari mediante semplice esame, a cura della parte interessata, delle domande e dei punteggi attribuiti.
Anche le esaminate censure non sono quindi accoglibili.
8.- Con detto terzo motivo di gravame è stato ulteriormente affermato che sarebbe anche illegittima la procedura concorsuale laddove è stata prevista la attribuzione alla valutazione del “curriculum” una capacità selettiva di ben 5 punti, senza indicazione puntuale degli elementi e dei criteri rilevanti nella sua valutazione, considerato che nemmeno la Commissione li avrebbe specificati, limitandosi a introdurre il generico parametro della significatività.
La tesi del T.A.R., che il punteggio assegnabile per il curriculum non era considerabile sovradimensionato perché rappresentava il 10% dei punti assegnabili per titoli ed il 5% del totale, non sarebbe condivisibile, atteso che proprio la valutazione del “curriculum” avrebbe rappresentato il distinguo per il superamento del concorso.
Insufficienti sarebbero comunque gli assunti del primo Giudice, laddove ha respinto la censura di genericità del criterio per l’attribuzione del punteggio limitandosi ad asserire che la impostazione appariva corretta.
8.1.- Rileva in proposito il Collegio che sono pienamente condivisibili le argomentazioni esposte dal primo Giudice con riguardo alla stabilita percentuale del punteggio attribuibile per il “curriculum”, che appare assolutamente non sovradimensionata rispetto al totale del punteggio assegnabile ai candidati, con conseguente non manifesta irrazionalità della relativa determinazione ed insussistenza dei dedotti vizi di violazione dei principi di imparzialità e di osservanza del giusto procedimento.
Infatti il bando, all’art. 6, prevede l’assegnazione di un massimo di 100 punti, 50 dei quali da assegnare per il colloquio e la prova pratica e 50 attribuibili per i titoli.
Nell’ambito di questi ultimi 6 punti (di cui fino a 5 per il curriculum) possono essere assegnati per “arricchimento professionale”, 40 punti per titoli di servizio, 2,5 punti per titoli di studio e 2,5 punti per idoneità.
Il punteggio assegnabile per il curriculum costituisce quindi, al massimo, il 10% dei punti attribuibili per i titoli ed il 5% del punteggio massimo totale.
Stante la ragionevolezza della stabilita valenza percentuale della valutazione del “curriculum” è irrilevante la circostanza che, a parità di conseguimento di punteggi per le altre voci previste dal bando, la concreta attribuzione di punteggi per detta voce abbia comportato rilevanti scorrimenti in graduatoria degli aspiranti.
9.- Con il quarto motivo di gravame è stata il ribadita la fondatezza del primo dei motivi di ricorso accolto dal T.A.R., nell’ipotesi di proposizione di appello incidentale al riguardo, deducendo la illegittimità della attribuzione di solo 21,55 punti per i 18 anni e 6 mesi di servizio prestato nella qualifica di vigile, essendo stato valutato 0,12 punti per mese ed 1,5 punti per ogni anno il servizio prestato presso il Comune di Salerno, mentre illegittimamente, per iniquità ed illogicità, sarebbe stato valutato punti 0,08 per mese e 1 punto per anno il servizio prestato nella medesima qualifica presso altra amministrazione.
Tali argomentazioni possono essere esaminate, secondo il Collegio, unitamente all’appello incidentale autonomo contro la sentenza di cui trattasi, in effetti proposto dal sig. Mario Sposito ed altri 14 consorti in lite in epigrafe indicati, nella parte in cui con essa è stato accolto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio.
Peraltro la incondivisibilità dei motivi di appello incidentale esime la Sezione dalla previa disamina della eccezione di inammissibilità dello stesso per carenza di interesse formulata dall’appellante principale.
10.- Con detto appello incidentale è stato in primo luogo eccepito che il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, con il quale era stata dedotta la illegittimità per disparità di trattamento della valutazione del servizio prestato presso altra Amministrazione rispetto a quella effettuata nel Comune di Salerno nella medesima qualifica, sarebbe stato erroneamente accolto dal T.A.R., atteso che la censura sarebbe stata da considerare inammissibile per non essere stata immediatamente impugnata la clausola di concorso (peraltro giustificata dalla esigenza di riconoscere maggiore punteggio a che avesse maturato una specifica professionalità in ambito comunale) dalla quale si evinceva che lo svolgimento del servizio presso altra Amministrazione avrebbe comportato l’assegnazione di un punteggio diverso da quello conseguibile dai candidati che avevano prestato servizio presso il Comune di Salerno.
10.1.- La eccezione non può essere oggetto di positivo riscontro da parte della Sezione, atteso che, nella generalità delle procedure concorsuali, le clausole da impugnare a pena di decadenza sono quelle che disciplinano i requisiti di partecipazione e che, impedendo la partecipazione (per essere legate a qualità soggettive preesistenti, ed esattamente e storicamente identificate) risultano direttamente lesive (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3261); viceversa, non può affermarsi l'onere di immediata impugnazione per le clausole che non impediscano la partecipazione e comportino o manifestino un'efficacia lesiva solo a seguito dell'espletamento del concorso e mediante l'applicazione che ne faccia l'Amministrazione procedente: per esse vale il principio secondo cui i bandi di concorso vanno impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento e a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato.
Quindi tra le clausole c.d. escludenti, ossia ostative alla partecipazione concorsuale, non rientra quella che riconosce ad alcuni candidati un determinato punteggio per l'attività lavorativa pregressa, atteso che l'interesse a ricorrere si radica nel ricorrente solo nel momento in cui, a causa di detta valutazione, non abbia utilmente superato le prove di concorso.
11.- Prosegue l’appello incidentale con l’assunto che, comunque, il primo motivo di ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere respinto perché non era equivalente il servizio prestato presso il Comune di Avellino rispetto a quello prestato presso il Comune di Salerno, che ha un numero di abitanti rilevantemente maggiore ed è oggetto di turismo, stante la maggiore complessità delle mansioni svolte ed entità del carico di lavoro.
11.1.- La censura va respinta dal Collegio, dovendosi concordare con le osservazioni svolte al riguardo dal Giudice di primo grado, che ha ritenuto ingiustificabile la clausola in questione, che comporta un trattamento diseguale per situazioni sostanzialmente eguali, derivanti da un identico rapporto di pubblico impiego.
A nulla vale l’osservazione che il Comune di Avellino abbia abitanti in numero minore rispetto al Comune di Salerno e che questo abbia più accentuata vocazione turistica, atteso che le mansioni svolte dai dipendenti del Corpo di Polizia municipale sono stabilite da norme regolamentari e non possono variare in maniera significativa a seconda del Comune in cui vengono svolte, nei quali, di norma, al maggior numero di abitanti corrisponde un maggior numero di addetti agli Uffici comunali.
12.- L’appello principale e quello incidentale devono essere conclusivamente respinti e deve essere confermata la prima decisione.
13.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo respinge gli appelli in esame.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Pajno, Presidente
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Carlo Schilardi, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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