Sunday 06 July 2014 07:58:29

Provvedimenti Regionali  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Premio di concedamento: tale beneficio non spetta ai militari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare al servizio permanente effettivo o per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate, o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del TAR Lazio Roma Sez. I bis del 26.6.6.2014

La controversia risolta dal TAR Lazio con la sentenza in esame concerne il ricorso presentato da volontari in ferma breve collocati in congedo per fine ferma e poi avviati al corso per allievi Carabinieri presso le relative scuole dell’Arma che hanno chiesto l’accertamento, e quindi la consequenziale condanna della p.a., del loro diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 40, comma 1, della legge n. 958 del 1986. Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge ed in particolare l’errata valutazione della situazione in fatto connessa al transito nell’Arma dei Carabinieri: con il congedo di fine ferma, in sostanza, il rapporto di servizio si è interrotto per proseguire poi solo dopo la frequentazione di un Corso di formazione previsto per l’inquadramento nel ruolo degli allievi Carabinieri. Il giudice amministrativo ha rigetto il ricorso rilevando che la norma invocata così dispone: “Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato”. L’articolo è stato di recente interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare quella del Consiglio di Stato, nei sensi secondo cui: “Il diritto al premio di congedamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, art. 40, non sussiste per il militare che, già in ferma, non sia cessato completamente dal servizio, per essere, in particolare, transitato in s.p.e. o comunque in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate o delle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile”(Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2011 n. 1337). Anche una recente decisione di questa Sezione, la n. 2366 del 5 marzo 2013, condivide “…l'orientamento interpretativo in materia consolidatosi nel senso che il premio di congedamento, previsto dall'art. 40, l. 24 dicembre 1986 n. 958, ha il suo unico presupposto legittimante esclusivamente nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per essere reinserito nella vita civile, sicchè non spetta ai militari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare al servizio permanente effettivo o, comunque, per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo; detto beneficio non ha natura retributiva, non integra un trattamento di fine rapporto e neppure costituisce un'elargizione a titolo grazioso di un generico sostegno, ma costituisce un beneficio una tantum di natura genericamente indennitaria per aiutare, chi cessa completamente dal servizio militare, a ricollocarsi sotto il profilo lavorativo nella società civile (Cons. Stato, sez. IV, 6.8.2012 n. 4452). L’interpretazione giurisprudenziale è stata condivisa dalla Sezione (Cfr. altresì, T.A.R. Lazio, sez. I/bis, 22.5.2012 n. 4630 e 1.9.2012 n. 7460, n. 9842 del 2007) che ha ripetutamente evidenziato la natura del premio di congedamento finalizzato a consentire di sopperire alle più immediate esigenze del militare che lasci il servizio senza avere diritto alla pensione, affermando che detto premio: - ha il suo presupposto legittimante esclusivamente nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare, senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per essere reinserito nella vita civile; - non spetta ai militari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare al servizio permanente effettivo o comunque per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate, o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo; esclusione che trova peraltro giustificazione anche nel fatto che il transito agevolato in tali Corpi costituisce già di per sé un istituto di natura premiale per il servizio prestato in posizione di ferma. Siccome nel caso di specie i ricorrenti, sia pure dopo l’espletamento di un corso di formazione, sono stati immessi nella qualifica iniziale del ruolo permanente dell’Arma dei Carabinieri per effetto di un concorso loro riservato può ritenersi che l’interpretazione prevalente dettata dalla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata possa ritenersi incompatibile con le pretese di parte ricorrente. Per scaricare la sentenza cliccare su " Accedi al Provvedimento".

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale *del 2009, proposto da:

*************

 

contro

Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, non costituiti in giudizio; 

per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del premio di congedamento ex art. 40, comma 1, della legge n. 958 del 1986;

per la condanna

dell’Amministrazione intimata al pagamento dei relativi emolumenti ed accessori compresi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino al soddisfo;

e per l’annullamento

degli atti a ciò ostativi anche a contenuto generale ed in particolare delle circolari e provvedimenti di diniego del suddetto beneficio economico;

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, notificato il 3 agosto 2009 e depositato il successivo 12 agosto, gli interessati, in qualità di volontari in ferma breve collocati in congedo per fine ferma e poi avviati al corso per allievi Carabinieri presso le relative scuole dell’Arma, hanno chiesto l’accertamento, e quindi la consequenziale condanna della p.a., del loro diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 40, comma 1, della legge n. 958 del 1986.

Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge ed in particolare l’errata valutazione della situazione in fatto connessa al transito nell’Arma dei Carabinieri: con il congedo di fine ferma, in sostanza, il rapporto di servizio si è interrotto per proseguire poi solo dopo la frequentazione di un Corso di formazione previsto per l’inquadramento nel ruolo degli allievi Carabinieri.

Non si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa.

All’udienza del 21 maggio 2014 la causa è stata posta in decisione.

Occorre premettere che la norma invocata così dispone:

“Ai graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata all'atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato”.

L’articolo è stato di recente interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare quella del Consiglio di Stato, nei sensi secondo cui:

“Il diritto al premio di congedamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, art. 40, non sussiste per il militare che, già in ferma, non sia cessato completamente dal servizio, per essere, in particolare, transitato in s.p.e. o comunque in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate o delle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile”(Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 marzo 2011 n. 1337).

Anche una recente decisione di questa Sezione, la n. 2366 del 5 marzo 2013, condivide “…l'orientamento interpretativo in materia consolidatosi nel senso che il premio di congedamento, previsto dall'art. 40, l. 24 dicembre 1986 n. 958, ha il suo unico presupposto legittimante esclusivamente nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per essere reinserito nella vita civile, sicchè non spetta ai militari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare al servizio permanente effettivo o, comunque, per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo; detto beneficio non ha natura retributiva, non integra un trattamento di fine rapporto e neppure costituisce un'elargizione a titolo grazioso di un generico sostegno, ma costituisce un beneficio una tantum di natura genericamente indennitaria per aiutare, chi cessa completamente dal servizio militare, a ricollocarsi sotto il profilo lavorativo nella società civile (Cons. Stato, sez. IV, 6.8.2012 n. 4452).

L’interpretazione giurisprudenziale è stata condivisa dalla Sezione (Cfr. altresì, T.A.R. Lazio, sez. I/bis, 22.5.2012 n. 4630 e 1.9.2012 n. 7460, n. 9842 del 2007) che ha ripetutamente evidenziato la natura del premio di congedamento finalizzato a consentire di sopperire alle più immediate esigenze del militare che lasci il servizio senza avere diritto alla pensione, affermando che detto premio:

- ha il suo presupposto legittimante esclusivamente nella posizione del soggetto che è costretto ad abbandonare il servizio militare, senza aver conseguito alcun titolo a pensione, per essere reinserito nella vita civile;

- non spetta ai militari che cessano dalla ferma breve o prolungata per passare al servizio permanente effettivo o comunque per entrare in maniera stabile nei ruoli di una delle Forze Armate, o delle Forze di Polizia militari o civili, fruendo di un congruo trattamento retributivo; esclusione che trova peraltro giustificazione anche nel fatto che il transito agevolato in tali Corpi costituisce già di per sé un istituto di natura premiale per il servizio prestato in posizione di ferma.

Siccome nel caso di specie i ricorrenti, sia pure dopo l’espletamento di un corso di formazione, sono stati immessi nella qualifica iniziale del ruolo permanente dell’Arma dei Carabinieri per effetto di un concorso loro riservato può ritenersi che l’interpretazione prevalente dettata dalla giurisprudenza amministrativa sopra richiamata possa ritenersi incompatibile con le pretese di parte ricorrente.

Per le ragioni sopra indicate il Collegio respinge il ricorso perché infondato.

Non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, non si dispone alcunché sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere, Estensore

Nicola D'Angelo, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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