Friday 01 August 2014 16:29:49

Normativa  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

COMPARTO SANITA’ - Quesito su permessi retribuiti di cui all’art. 21, c.2 CCNL 1 settembre 1995. Gestione dell’istituto in base all’articolazione dell’orario di lavoro ed alle modalità di fruizione dei permessi.

ARAN - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Qual è la corretta modalità di fruizione dei permessi retribuiti previsti dall’ art. 21, comma 2, del CCNL 1 settembre 1995 del Comparto Sanità nel caso di articolazione dell’ orario di lavoro su cinque giornate con orario di 7h e 12m ?

 

Testo del Provvedimento

Qual è la corretta modalità di fruizione dei permessi retribuiti previsti dall’ art. 21, comma 2, del CCNL 1 settembre 1995 del Comparto Sanità nel caso di articolazione dell’ orario di lavoro su cinque giornate con orario di 7h e 12m ?

In merito alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti in questione, pari a 18 ore annuali, nel caso di articolazione dell’orario di lavoro su cinque giornate assume particolare rilievo quale sia la corretta modalità di gestione dell’ istituto nel caso di fruizione a giornate intere, pari a 3, a fronte di un orario giornaliero di 7h e 12m per 5 giorni a settimana. 

Al riguardo occorre precisare che le disposizioni del D.L. n.112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, sono intervenute sulla disciplina contrattuale, stabilendo che i  permessi citati possono essere fruiti esclusivamente secondo il contingente orario indicato dalla contrattazione collettiva, obbligando la contrattazione stessa a stabilirlo qualora non l’avesse già definito nei precedenti CCNL. Per il comparto della Sanità il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del 1 settembre 1995 aveva già previsto tale contingente orario nella misura di 18 ore annue. Tale quantificazione è stata individuata in relazione ad una giornata lavorativa standard di 6 ore valida per tutto il comparto di riferimento (ma anche per tutti gli altri comparti) a prescindere dalle articolazioni orarie giornaliere previste nelle diverse amministrazioni/enti pubblici. Infatti, il suindicato monte ore di permessi orari ha una portata generale, che nulla ha a che vedere con il numero di ore corrispondenti ai tre giorni lavorativi, precedentemente previsti nella disciplina contrattuale, ormai superata dalle citate disposizioni legislative. Su tale materia, quindi, non è stata riconosciuta alcuna discrezionalità a livello locale, anche perché operare la suddetta quantificazione sulla base dell’orario giornaliero di ogni singolo ufficio/struttura avrebbe comportato l’impossibilità di fissare un limite a livello nazionale, stante la diversità del regime orario esistente non solo tra le Aziende, ma anche all’interno delle stesse, tra i diversi settori. Del resto, tale misura, sicuramente di maggior rigore, va inquadrata nelle iniziative di contenimento della spesa pubblica, nonché di contrasto all’assenteismo nella pubblica amministrazione, cui si ispirano tutte le disposizioni del suddetto intervento legislativo.

 

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