Monday 04 August 2014 22:37:51
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. III del 1.8.2014
Nella sentenza in esame la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha evidenziato come agli effetti del trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, per dare assistenza con carattere di continuità a parente o affine entro il terzo grado che versa in condizione di handicap - l’inciso “ove possibile”, contenuto nella predetta disposizione, nel settore del pubblico impiego sta a significare che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento; - che, nella specie, non è contestata l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 204 del 1992 (situazione di bisogno assistenziale del soggetto in rapporto di parentela ed idoneità del ricorrente a fornire, con carattere di continuità ed effettività, l’apporto esistenziale); - che non è contraddetto, malgrado l’assunto dell’ Amministrazione di “carenza endemica di personale in tutta la Regione Emilia Romagna”, che siano stati disposti, nel periodo di interesse, trasferimenti dai ruoli della predetta Regione, di cui alcuni verso l’ Ispettorato Generale C.F.S., sede richiesta dall’appellante; - che - pur non configurandosi il trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1192 come un diritto assoluto del dipendente interessato - nella graduazione degli interessi coinvolti, ove sussista per la qualifica rivestita la disponibilità di posti nella sede richiesta, la necessità di assicurare l’apporto assistenziale alla persona in condizione di handicap si configura prevalente e prioritaria (oltreché derogatoria alla regole ordinarie di mutamento del luogo di servizio), rispetto ai trasferimenti da effettuarsi secondo gli interpelli periodici a livello nazionale, volti a soddisfare, di massima, le esigenze di rientro nella sede di origine in base all’anzianità di servizio maturata. Per continuare nella lettura della sentenza cliccare su "Accedi al Provvedimento".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale * del 2014, proposto da omissis
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 00085/2014, resa tra le parti, concernente diniego trasferimento ai sensi della legge n. 104 del 1992
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per il ricorrente l’ avvocato Carta Giorgio;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
ritenuto:
- che - agli effetti del trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, per dare assistenza con carattere di continuità a parente o affine entro il terzo grado che versa in condizione dihandicap - l’inciso “ove possibile”, contenuto nella predetta disposizione, nel settore del pubblico impiego sta a significare che, avuto riguardo alla qualifica rivestita dal pubblico dipendente, deve sussistere la disponibilità nella dotazione di organico della sede di destinazione del posto in ruolo per il proficuo utilizzo del dipendente che chiede il trasferimento;
- che, nella specie, non è contestata l’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 204 del 1992 (situazione di bisogno assistenziale del soggetto in rapporto di parentela ed idoneità del ricorrente a fornire, con carattere di continuità ed effettività, l’apporto esistenziale);
- che non è contraddetto, malgrado l’assunto dell’ Amministrazione di “carenza endemica di personale in tutta la Regione Emilia Romagna”, che siano stati disposti, nel periodo di interesse, trasferimenti dai ruoli della predetta Regione, di cui alcuni verso l’ Ispettorato Generale C.F.S., sede richiesta dall’appellante;
- che - pur non configurandosi il trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1192 come un diritto assoluto del dipendente interessato - nella graduazione degli interessi coinvolti, ove sussista per la qualifica rivestita la disponibilità di posti nella sede richiesta, la necessità di assicurare l’apporto assistenziale alla persona in condizione di handicap si configura prevalente e prioritaria (oltreché derogatoria alla regole ordinarie di mutamento del luogo di servizio), rispetto ai trasferimenti da effettuarsi secondo gli interpelli periodici a livello nazionale, volti a soddisfare, di massima, le esigenze di rientro nella sede di origine in base all’anzianità di servizio maturata;
- che per quanto precede l’appello merita accoglimento e va riformata la sentenza impugnata;
- che, in relazione ai profili della controversia, spese ed onorari possono essere compensati fra le parti per i due gradi di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) in definitiva pronunzia sull’appello in epigrafe lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla i provvedimenti con esso impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Carlo Deodato, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore
Dante D'Alessio, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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