Friday 12 September 2014 12:03:49

Normativa  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

COMPARTO SANITA’ – Quesito su condizioni per la corresponsione dell’indennità di rischio radiologico

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Quali sono le condizioni per la corresponsione dell’indennità di rischio radiologico nel settore sanitario?

 

Testo del Provvedimento

Quali sono le condizioni per la corresponsione dell’indennità di rischio radiologico nel settore sanitario?

Attualmente l’indennità professionale specifica, in applicazione delle disposizioni contrattuali sia dell’ Area III e IV che del comparto, va corrisposta ai dirigenti sanitari esposti in modo permanente al rischio radiologico e a quei dirigenti che non siano medici di radiologia, nonché al restante personale esposto in modo permanente al rischio radiologico .

La Corte costituzionale, con sentenza del 20 luglio 1992 n. 343, ha stabilito che l’indennità piena deve riconoscersi anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia. Pertanto, anche al personale che, per le mansioni in concreto espletate, è sottoposto in maniera continuativa e permanente alle radiazioni nocive, compete la medesima indennità prevista per il personale di radiologia. Al fine di accertare la continuità o la occasionalità dell’esposizione occorre far riferimento alla “frequenza” delle presenze in zone controllate e del “tempo” di effettiva esposizione, nonché del “livello del conseguente assorbimento” stabilito in relazione alla concreta possibilità di superamento delle dosi massime ammissibili d’esposizione. Quindi, ai fini della corresponsione dell’indennità in questione, l’unica diversità che residua nei rapporti tra il personale di radiologia ed il personale diverso, che però è concretamente esposto in maniera permanente e continuativa al suddetto rischio, è costituita dalle condizioni che ne legittimano la corresponsione. Infatti, mentre per il primo è necessaria e sufficiente la qualifica rivestita, dando per scontata l’esposizione al rischio, per il secondo è indispensabile l’accertamento delle situazioni concrete facendo espresso riferimento alle modalità, tempi, orari ed intensità dell’esposizione. Il riconoscimento del diritto all’indennità deve passare attraverso il filtro degli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali, nel rispetto dei principi definiti dalle norme di legge.

Con la recente sentenza del Consiglio di Stato del 24 giugno 2012 n. 3528 tali criteri sono stati ulteriormente ribaditi. Tale sentenza ha, infatti, ancora una volta confermato che, ai fini della corresponsione dell’indennità di rischio radiologico, sussiste una differenza fra i medici e i tecnici di radiologia e il restante personale sanitario, tanto da ritenere fondamentale l’accertamento basato su dati formali che “siano certi quanto alla rilevazione e all’interpretazione e idonei a rappresentare con continuità il concreto svolgimento dell’opera degli interessati”. Tale delicato passaggio rende del tutto legittima l’erogazione della corrispondente indennità a beneficio di quei lavoratori che siano soggetti ad un’esposizione “di continua ed apprezzabile entità”.

 

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