Friday 12 September 2014 12:10:52
Normativa Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni
Nel caso di ridefinizione, in corso d’anno e a parità di funzioni, del valore della retribuzione di posizione dei dirigenti di un Ente, l’ammontare della tredicesima mensilità da riconoscere al dirigente che ha avuto la titolarità dello stesso incarico per tutto l’anno deve essere determinato tenendo conto del valore della retribuzione di posizione al mese di dicembre, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a), del CCNL del 14.5.2007 oppure rapportandolo alle variazioni intervenute in corso d’anno e quindi calcolato in 365esimi applicando, per analogia, il comma 6 del medesimo art. 5?
Nel caso di ridefinizione, in corso d’anno e a parità di funzioni, del valore della retribuzione di posizione dei dirigenti di un Ente, l’ammontare della tredicesima mensilità da riconoscere al dirigente che ha avuto la titolarità dello stesso incarico per tutto l’anno deve essere determinato tenendo conto del valore della retribuzione di posizione al mese di dicembre, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. a), del CCNL del 14.5.2007 oppure rapportandolo alle variazioni intervenute in corso d’anno e quindi calcolato in 365esimi applicando, per analogia, il comma 6 del medesimo art. 5?
In ordine al suddetto quesito, l’avviso dell’Aran è nel senso che, nel caso di mutamento, in corso d’anno, dell’ammontare della retribuzione di posizione del dirigente, in mancanza di una diversa previsione espressa, debba trovare applicazione la regola generale dell’art. 5, comma 2, lett. a), del CCNL del 14.5.2007, secondo il quale:
“2. L’importo della tredicesima mensilità, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, è pari:
a) ad un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui all’art. 2, comma 2 e della retribuzione di posizione in godimento, spettanti al dirigente nel mese di dicembre;
b) …………..;
c) ……………”
Pertanto, nel caso prospettato, dovrebbe farsi riferimento proprio a tale regola generale per cui, ai fini della quantificazione della tredicesima mensilità, si deve tenere conto, come base di calcolo, dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione spettante al dirigente nel mese di dicembre dell’anno considerato.
In base al medesimo art. 5, comma 2, lett. a), del CCNL del 14.5.2007, le eventuali deroghe possibili sono solo quelle espressamente individuate negli altri commi dello stesso art.5.
Tra queste è prevista una regola speciale (art.5, comma 6, del CCNL del 14.9.2007) solo per l’ipotesi di assegnazione del dirigente, nel corso d’anno, ad altro incarico comportante una retribuzione di posizione di importo diverso da quella connessa al precedente incarico.
Tuttavia, in mancanza di diverse ed espresse indicazioni in tal senso, non si ritiene possibile estendere, in via analogica, tale specifica disciplina anche alla diversa fattispecie del mutamento di valore economico della retribuzione di posizione della medesima funzione dirigenziale in corso di anno.
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