Sunday 17 February 2013 10:31:50

Provvedimenti Regionali  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Procedura per conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia: per il TAR l'impugnazione della procedura di abilitazione e' oggi inammissibile, non essendo dimostrato che i nuovi criteri siano tali da ledere l'interesse ad ottenere l’abilitazione. Solo con l'esclusione si concretizzerebbe un danno che attualmente è soltanto paventato

TAR Lazio

Nel giudizio in esame il ricorrente, professore associato confermato (di seconda fascia) del settore disciplinare “medicina legale” presso la facoltà di Farmacia e Medicina dell’Università “La Sapienza” di Roma, ha impugnato, per l’annullamento, tutti gli atti – anche di natura normativa - della procedura finalizzata al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima fascia dei professori universitari, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, tra i quali anche quella relativa alla illegittima individuazione da parte dell'Anvur delle mediane Ad avviso del TAR gli atti generali impugnati con il ricorso in esame non possono essere allo stato considerati lesivi delle posizioni giuridiche del ricorrente, atteso che solo l’esclusione dalla procedura concretizzerebbe un danno che attualmente è solo paventato. Non è infatti comprovato che i provvedimenti oggetto dell’odierno gravame ledano la posizione giuridica soggettiva del ricorrente, non essendo peraltro dimostrato che i criteri oggi impugnati siano tali da ledere il suo interesse ad ottenere l’abilitazione a cui aspira, impedendogli di essere ammesso alla fase qualitativa di selezione svolta dalla Commissione. Del resto, deve essere ancora verificato in concreto l’impatto nell’ambito della procedura selettiva in argomento della nota in data 20 settembre 2012 con cui il Ministro dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in risposta alla sollecitazione del Consiglio Universitario nazionale (CUN), ha precisato che, ai sensi dell’art. 6 del DM n. 76/2012, residua sempre in capo alla Commissione la possibilità di discostarsi dall’esito della valutazione dell’impatto della produzione scientifica, seppure dandone specifica motivazione al momento della fissazione dei criteri e nel relativo giudizio finale. Ciò che si vuole dire è che, solo in caso di esito negativo per l’istante intervenuto all’esito dell’espletamento della procedura di che trattasi, sarà possibile valutare compiutamente le censure dedotte con il ricorso in esame posto che, al momento, non è possibile ravvisarne la concreta lesività, non risultando provato che il mancato superamento delle mediane provochi automaticamente l’esclusione del candidato dalla selezione e che, quindi, non residui in capo alla Commissione alcun potere discrezionale di poter ammettere un candidato alla fase successiva della valutazione basata sui parametri qualitativi indicati nell’art. 4 del DM n. 76/2012.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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