Monday 25 March 2013 21:22:42

Provvedimenti Regionali  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

I contratti a tempo determinato di cui all’art.110 del D.Lgs. 267/2000 sono soggetti ai limiti previsti dall’art. 9, co.28, del D.L. 78/2010

Corte dei Conti

​Il Sindaco del Comune di Isca sullo Jonio, dovendo provvedere ad un’assunzione, ex art. 110 del D.lgs. 267/2000, di una figura professionale esterna cui affidare la responsabilità dell’area amministrativa, chiede di conoscere se ed entro quali limiti procedere in relazione a quanto disposto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010. La Corte dei Conti precisa che l’art.110, comma 2, prevede che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’ente locale, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità. Tali contratti, inoltre, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia in carica. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. Nel merito, si osserva che in tema di assunzioni a tempo determinato, l’art.9, c.28, del D.L. 78/2010 stabilisce che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del D.Lgs. 300/1999, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’art.70, c.4, del D.Lgs. 165/2001, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dall’art.7, c.6 e dall’art.36 del D.Lgs. 165/2001, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni, la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’art.70, c.1, lett. D, del D.Lgs. 276/2003 non può essere superiore al 50% di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le suddette disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Il riferimento agli enti locali è stato aggiunto dall’art.4, c.102, lett. B, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012). Per effetto di tale modifica le disposizioni contenute nell’art.9, c.28, del D.L. 78/2010, volte ad arginare il ricorso, tra l’altro, ad assunzioni di personale a tempo determinato costituiscono principi generali ai quali gli enti locali devono adeguarsi. In sede consultiva, la Corte dei conti si è occupata più volte della questione della applicabilità dei limiti di spesa indicati dall’art.9, co.28, del D.L. 78/2010 ai contratti previsti dall’art.110 del TUEL, e questa Sezione, con le deliberazioni n. 26, 117 e 169 del 2012, ha già affermato che i contratti di cui all’art.110 del D.Lgs. 267/2000, espressamente qualificati dal legislatore come “contratti a tempo determinato”, sono tutti soggetti ai limiti previsti dall’art.9, co.28, del D.L. 78/2010. L’applicabilità dell’art.9, co.28, del D.L. 78/2010 alla fattispecie in argomento appare altresì giustificata dalla circostanza che la normativa in esame, rivolta a promuovere il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, non prevede eccezioni di sorta, soprattutto con riferimento ad ipotesi assunzionali, quale quella prevista dall’art. 110 TUEL, rivolta a conseguire assunzioni al di fuori della dotazione organica, e già ab origine sottoposta a rigidi vincoli e limiti, ancor prima che il legislatore adottasse le recenti ben note misure di contenimento della spesa del personale. Da ultimo, e sempre con riferimento ai contratti disciplinati dall’art.110, del Tuel, appare opportuno sottolineare che la limitazione quantitativa prevista dall’art.9, c.28, del D.L. 78/2010, come modificato dalla legge 183/2011, non sostituisce ma si aggiunge ai vincoli di spesa e alle limitazioni assunzionali già previste in materia, quali il rispetto del patto di stabilità (ove tenuti); il contenimento della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell’anno precedente (per gli enti sottoposti al patto di stabilità:art. 1, co. 557 della legge n. 296/2006) ovvero rispetto a quella relativa all’anno 2008 (per gli enti non sottoposti al patto di stabilità: art. 1, co. 562, L. 296/2006); il contenimento nella percentuale normativamente prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (attualmente 50% articolo 76, comma 7, primo periodo, prima parte, d.l. 112/2008) (cfr. Sezione Autonomie n. 12/2012).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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