Saturday 04 May 2013 13:14:09

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, vige il principio generale di irrilevanza, sia agli effetti dell'inquadramento che della retribuzione, delle mansioni superiori svolte dal dipendente

Consiglio di Stato

Secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato (ex multis, Cons. Stato, VI, 8 luglio 2011, n. 4104; Cons. Stato, VI, 16 dicembre 2010, n. 9016; n. 1153/2011), in difetto di eccezionali ed espresse previsioni normative che consentano l'utilizzo del dipendente in posizione diversa da quella formalmente rivestita ed attribuiscano a questa destinazione effetti modificativi del suo status, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, vige il principio generale di irrilevanza, sia agli effetti dell'inquadramento che della retribuzione, delle mansioni superiori (alla qualifica di appartenenza) svolte dal dipendente. 4.- Detto indirizzo si collega: a) al carattere rigido delle dotazioni di organico degli enti pubblici e dei relativi flussi di spesa; b) all'assenza di un potere del soggetto preposto al vertice dell'ufficio di gestire in via autonoma la posizione di "status" dei dipendenti ed il relativo trattamento economico; c) alla garanzia della parità di trattamento di tutti i soggetti che operino nella struttura organizzativa dell'ente ed aspirino ad accedere all'esercizio di mansioni di qualifica superiore, ove ne sussistano i presupposti, in condizioni di parità, trasparenza e non discriminazione. 5.- Ciò posto, riguardo alla posizione di impiego rivestita dall'appellata, la rilevanza agli effetti economici dell'esercizio di mansioni non riconducibili alla qualifica formalmente rivestita trova disciplina nelle norme del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ed oggetto di successive modifiche ed adattamenti che - come chiarito dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe relative a dipendenti appartenenti ai ruoli dell'I.N.P.S. - non consentono la corresponsione di una remunerazione difforme da quella prevista in via tabellare per la qualifica rivestita (cfr. Cons. Stato, VI, 1° settembre 2008, n. 4345 1; 11 settembre 2008, n. 4346; 27 ottobre 2006, n. 6496; 17 marzo 2003, n. 1595). Con dette decisioni, in linea con Cons. Stato, Ad. plen., 18 novembre 1999, n. 22, 23 febbraio 2000, n. 11, e 23 marzo 2006, n. 3, sono stati ribaditi i seguenti principi, applicabili per il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro da parte dell'istante: - la retribuzione corrispondente all'esercizio delle mansioni superiori può aver luogo non in virtù del mero richiamo all'art. 36 Cost., ma solo ove una norma speciale consenta tale assegnazione e la maggiorazione retributiva (Ad. plen. n. 22 del 1999, cit.); - l'art. 57 d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, recante una nuova e completa disciplina dell'attribuzione temporanea di mansioni superiori, è stato abrogato dall'art. 43 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, senza avere mai avuto applicazione, essendo stata la sua operatività più volte differita ope legis prima dell'abrogazione e da ultimo fino al 31 dicembre 1998; - la materia è rimasta disciplinata dall'art. 56 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 25 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, che, nel confermare sostanzialmente l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa, ha previsto la retribuzione delle mansioni superiori, rinviandone l'applicazione in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questa stabilita, disponendo altresì che "fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore" (art. 56, comma 6); - le parole "a differenze retributive" sono state poi abrogate dall'art. 15 d.lgs. n. 29 ottobre 1998, n.387, ma "con effetto dalla sua entrata in vigore" (Ad. plen. n. 22 del 1999), con la conseguenza che l'innovazione legislativa spiega effetto dall'entrata in vigore del d.lgs. 29 ottobre 1998, n.387, e cioè dal 22 novembre 1998; - il diritto al trattamento economico per l'esercizio di mansioni superiori – in presenza dei relativi presupposti - ha quindi la fonte in una norma (art. 15 d.lgs. 29 ottobre 1998, n.387) a carattere innovativo, non meramente interpretativo della disciplina previgente, con la conseguenza che il riconoscimento legislativo non riverbera in alcun modo la propria efficacia su situazioni pregresse (Ad. plen. n. 11 del 2000 e da ultimo Ad. plen. n. 3 del 2006); - il carattere non interpretativo della modifica introdotta dal richiamato art. 15 trova conferma nel valore precettivo della disposizione modificata, inidoneo a dar luogo a dubbi cui ovviare attraverso un'interpretazione autentica del legislatore.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

Ultime Notizie

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:08:17

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA - Quesito su limite mensile delle assemblee sindacali

I dipendenti della scuola possano partecipare a pi&...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:06:51

COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - Quesito su articolazione del part-time verticale

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:05:54

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su possibilità, per dirigente con rapporto di lavoro a tempo determinato, di usufruire dell’aspettativa per ricongiungimento al coniuge in servizio all’estero

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Tuesday 13 May 2025 09:04:55

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su fruizione di assenza retribuita per partecipazione a congresso.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08

Area Funzioni locali – Segretari comunali e provinciali - Trattamento economico – Retribuzione di posizione Segretari comunali e provinciali

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:49:23

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su quantificazione della retribuzione di posizione spettante al segretario collocato in posizione di disponibilità.

<...

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza - Thursday 27 March 2025 09:36:48

Balneari: il Consiglio di Stato annulla la sospensione del Bando del litorale romano

Con ordinanza del 26 marzo 2025 la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza cautelar...

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti dell’ordinanza della Sez. VII del Consiglio di Stato del 26.03.2025 - Pres. Marco Lipari Est. Angela Rotondano, n. 1153

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31

AREA SANITA’ 2019-2021 - Quesito su ricostituzione del rapporto di lavoro e corretta applicazione dell’art. 18 del CCNL Area Sanità 2019-2021.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su casistiche e presupposti che consentono il superamento dei valori massimi di posizione di cui alla tabella dell’art. 60, comma 1, del nuovo CCNL 16.07.2024.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Copyright © 2016 Gazzetta Amministrativa | All Rights Reserved | Privacy - Note Legali
Via Giovanni Nicotera, 29 - 00195 - Roma - Contatti
Partita Iva: 14140491003 - Codice Fiscale: 97910230586
Top