Sunday 12 May 2013 09:55:58

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Mobilità del personale organico alle Forze Armate: la possibilità di essere trasferito dopo tre anni di permanenza in una sede disagiata spetta unicamente al militare che in tale sede è stato in precedenza trasferito d’autorità e non a chi è stato trasferito su domanda

Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato nella sentenza attenzionata è chiamato a verificare la legittimità o meno del diniego opposto dall’Amministrazione della Difesa in ordine alla domanda di trasferimento dell’appellante sottufficiale da una sede di servizio considerata disagiata ( Teulada ), avanzata dall’interessato ai sensi della normativa costituita dalle c.d. direttive contenute nel Testo Unico sulle procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito del 2008. Sostiene in particolare l’interessato che in applicazione delle suindicate direttive, egli ha sostanzialmente diritto ad essere trasferito da Teulada, dopo aver compiuto il triennio di permanenza in detta sede disagiata, come peraltro già disposto dalla stessa Amministrazione per altri colleghi. Tale assunto non è stato accolto dal Consiglio di Stato che in primo luogo ha respinta la censura circa l’avvenuta violazione della disposizione legislativa di cui all’art.10 bis della legge n. 241/90. Sono state più volte sottolineate da questo Consiglio di Stato la natura e la specialità degli atti riguardanti il trasferimento dei militari (cfr Sez. IV n.623/2011) e si è avuto modo di far presente come in realtà le determinazioni che riguardano la mobilità del personale organico alle Forze Armate risponde a dei fini strettamente organizzativi, per cui, anche in presenza di trasferimenti a domanda, gli atti che definiscono tali istanze, quanto alla normativa di riferimento, subiscono alcuni limiti, nel senso che ad essi non appare applicabile tout court la normativa di tipo garantista dettata dalla legge sul procedimento amministrativo (cfr Sez. IV nn. 6273/09 e 7614/09) e se così è, nella specie, non appare configurabile a carico del provvedimento negativamente assunto il vizio di mancata comunicazione delle ragioni ostative. Tornando alla quaestio iuris fondamentalmente dedotta in giudizio, una corretta applicazione delle regole ermeneutiche da utilizzarsi per la “lettura” del regime giuridico disciplinante il rapporto che viene in rilevo, porta a concludere per la legittima fondatezza delle ragioni addotte dall’Amministrazione a sostegno dell’opposto diniego. Ritiene invero il Ministero che l'appellante non possa giovarsi del chiesto trasferimento, in quanto la possibilità di essere trasferito da una sede disagiata come Teulada spetti unicamente al militare che in tale sede è stato in precedenza trasferito d’autorità e non a chi come l’appellante è stato trasferito su domanda. Ebbene, un tale assunto appare corretto, posto che si rivela congruo in relazione ai principi fondamentali che regolano la materia dei trasferimenti nell’ambito dell’organizzazione militare e soprattutto non contrasta con la normative dettata dal testo unico sulle procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito edizione 2008 ai sensi della quale pure l’interessato ha inteso far valere il suo “ diritto” al trasferimento ad altra sede. Nelle predette direttive, invero, è previsto che il militare, dopo tre anni di permanenza in sede disagiata può chiedere, a domanda, di essere trasferito ad una sede di suo gradimento ed è altresì vero che in detta normativa non è prevista la limitazione costituita dal fatto che nella sede di “partenza “ il militare a suo tempo deve essere stato trasferito di autorità: nondimeno, ritiene il Collegio che l’assenza di un apposito divieto per i trasferiti a domanda non impedisce all’Amministrazione di denegare il chiesto “ ulteriore” trasferimento. Invero, avuto riguardo allo status di militare e alla specialità dell’organizzazione militare, il trasferimento a domanda costituisce un beneficio che in un certo qual modo deroga alla regole per così dire anelastiche finalizzate ad assicurare le esigenze organizzative proprie delle strutture militari, sicchè, l’ulteriore domanda di trasferimento si atteggia come ulteriore deroga e quindi si impone una lettura restrittiva delle disposizioni che regolano la mobilità degli appartenenti alle Forze Armate, con la conseguenza che le aspettative rappresentate dal singolo militare aspirante al trasferimento appaiono decisamente recessive rispetto alle superiori esigenze organizzative proprie dall’Amministrazione della Difesa, senza che possa ravvisarsi nell’opposto diniego, in assenza di un aspecifica disposizione che deponga univocamente in senso voluto dall’attuale appellante, una illogicità o arbitrarietà della determinazione negativamente assunta. Insomma nella interpretazione del caso de quo, appare ragionevole ritenere che il favor costituito dalla possibilità di fare domanda di trasferimento dopo tre anni di permanenza in sede disagiata va riconosciuto esclusivamente per coloro che hanno già subito la “deteriore” assegnazione d’ufficio a tale sede, sì da “premiarli”, una volta che i medesimi hanno espletato per un periodo di tempo prefissato il servizio nella struttura sita in quella località.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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