Sunday 02 June 2013 09:13:10

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Riconoscimento del diritto alla maggiorazione dell’indennità operativa d’impiego: l’art. 5 comma 2 del d.P.R. n. 394/1995, la cui applicabilità è stata estesa ai militari della Guardia di Finanza, riguarda il solo personale che già percettore delle speciali indennità d’impiego operativo sia stato impiegato in altri servizi, perdendo le suddette indennità

Consiglio di Stato

L’art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 (recante “Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)”), dopo aver sostituito, al primo comma, la tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78 (recante “Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare”), concernente la misura della indennità operativa di base di cui all’art. 2 della legge citata, al secondo comma dispone(va) che: “Per il personale che anche anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78”. Orbene, tenuto conto che la maggiorazione ivi prevista riguarda(va) l’indennità operativa di base, e considerato che essa, per espresso disposto dell’art. 2 della legge n. 78/1983, competeva “…salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7…”, già la formulazione della disposizione, contrariamente a quanto opinato dal giudice amministrativo ligure, palesava la riferibilità della maggiorazione soltanto ai militari che percepissero la prima (indennità operativa di base) avendo in passato goduto di indennità operative speciali, quali appunto quelle di cui alle disposizioni ivi richiamate, tra le quali, appunto la indennità di aeronavigazione (art. 5 della legge) e l’indennità di volo (art. 6 della legge). D’altro canto l’alternatività tra indennità operativa di base e indennità operative speciali, salve le espresse eccezioni stabilite dalla stessa legge, era disposta, in modo inequivoco, dall’art. 17 della legge n. 78/1983, a tenore del quale: “Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro…”. L’ultimo comma dell’art. 17, poi, era, a sua volta, oltremodo chiaro nello stabilire che (corsivi dell’estensore): “Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo di pilotaggio e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo”. L’inciso “anche anteriormente” valeva soltanto a estendere il beneficio della maggiorazione dell’indennità operativa di base a quanti già prima dell’entrata in vigore del provvedimento di concertazione di cui al d.P.R. n. 394/1995 fossero cessati dal particolare impiego che dava titolo all’indennità speciale operativa, e quindi non soltanto a quanti venissero destinati ad altri servizi senza diritto a indennità operative speciali in epoca successiva a tale data. Ne consegue che, per quanto sia esatto il rilievo dell’Avvocatura generale dello Stato, in ordine all’espressa estensione dell’applicabilità dell’art. 5 comma 2 del d.P.R. n. 394/1995 al personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza soltanto ad opera dell’art. 52 comma 3 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (recante “Recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999”), non potrebbe nemmeno ritenersi che il giudice amministrativo ligure abbia errato soltanto con riferimento al momento di decorrenza temporale della riconosciuta maggiorazione, riportandola alla data del 1° dicembre 1995 (anziché e quantomeno alla data del 1° gennaio 1998, di decorrenza degli effetti della parte normativa dell’accordo sindacale richiamato), poiché nel caso di specie, non essendo revocato in dubbio che gli appellati fossero adibiti a servizi specifici e percepissero le speciali indennità operative, esulava il presupposto per il riconoscimento della maggiorazione dell’indennità d’impiego operativo di base. La disposizione interpretativa di cui all’art. 3 comma 72 della legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350 (“L’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell'indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255”) ha poi fugato ogni residuo e ancorché remoto dubbio. Si e' così consolidato univoco l'indirizzo giurisprudenziale (cfr. C.g.a., 26 luglio 2006, n. 449; Sez. IV, 16 marzo 2004, n. 1349; Cons. Stato, Sez. III, 8 marzo 2005, n. 9873 e 6 aprile 2004; Sez. I, 11 febbraio 2004, n. 5566), che ha avuto modo di chiarire come l’art. 5 comma 2 del d.P.R. 394/1995 abbia introdotto “…uno specifico beneficio riservato ai militari che, in precedenza impiegati in attività di servizio compensate con speciali indennità operative di importo superiore a quella di base …cessino da tali peculiari incarichi subendo una decurtazione di reddito. Il meccanismo previsto dall’art. 5, co. 2, (c.d. indennità di trasferimento) disvela lo scopo perequativo di attenuare l’improvvisa decurtazione reddituale che subirebbe questa ben individuata categoria di personale…” (così Sez. IV, 15 luglio 2008 , n. 3548).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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