Sunday 20 October 2013 09:24:57
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
L’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 395/1995 dispone che al personale del corpo forestale interessato sono estese le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco nelle stesse misure vigenti per i militati delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative. Ciò premesso, il Collegio con le sentenza in esame ha ritenuto di aderire all'indirizzo giurisprudenziale che si è da tempo consolidato - con riferimento a casi nell’ambito delle forze armate o delle diverse forze di polizia - a partire dalle sentenze della IV Sezione del Consiglio di Stato 16 marzo 2004, n. 1349 e 23 aprile 2004 n. 2379 (richiamata anche dalla difesa erariale), 15 luglio 2008, n. 3548. Nello stesso senso anche la sentenza del C.G.A. 26 luglio 2006, n. 449; e i pareri del Cons. Stato, Sez. III, 8 marzo 2005, n. 9873 e 6 aprile 2004; Sez. I, 11 febbraio 2004, n. 5566. In particolare il Collegio fa riferimento, ai sensi dell’art. 74, del c.p.a. alla recente sentenza della IV Sezione del 21 maggio 2013 n. 2737, che ha ribadito tale indirizzo richiamando tutta la giurisprudenza sopra riportata. Tale coerente indirizzo giurisprudenziale ha avuto modo di chiarire definitivamente come l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 394/1995 abbia introdotto "...uno specifico beneficio riservato ai militari che, in precedenza impiegati in attività di servizio compensate con speciali indennità operative di importo superiore a quella di base...cessino da tali peculiari incarichi subendo una decurtazione di reddito. Il meccanismo previsto dall'art. 5, comma 2, (c.d. indennità di trasferimento) disvela lo scopo perequativo di attenuare l'improvvisa decurtazione reddituale che subirebbe questa ben individuata categoria di personale..." (così Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3548). Il suddetto indirizzo giurisprudenziale è fondato su una attenta e sistematica ricostruzione della normativa pro tempore applicabile: - l’art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 (recante "Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)"), dopo aver sostituito, al primo comma, la tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78 (recante "Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare"), concernente la misura della indennità operativa di base di cui all'art. 2 della legge citata, al secondo comma dispone che: "Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella Tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78"; - tenuto conto che la maggiorazione ivi prevista riguarda l'indennità operativa di base, e considerato che essa, per espresso disposto dell'art. 2 della legge n. 78/1983, compete "...salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7...", già la formulazione della disposizione palesa la riferibilità della maggiorazione soltanto a coloro che percepissero la prima (indennità operativa di base) avendo in passato goduto di indennità operative speciali, quali appunto quelle di cui alle disposizioni ivi richiamate, tra le quali, appunto la indennità di aeronavigazione (art. 5 della legge) e l' indennità di volo (art. 6 della legge). L'inciso "anche anteriormente" vale soltanto a estendere il beneficio della maggiorazione dell'indennità operativa di base a quanti già prima dell'entrata in vigore del provvedimento di concertazione di cui al D.P.R. n. 394/1995 fossero cessati dal particolare impiego che dava titolo all'indennità speciale operativa, e quindi non soltanto a quanti venissero destinati ad altri servizi senza diritto a indennità operative speciali in epoca successiva a tale data; - l'alternatività tra indennità operativa di base e indennità operative speciali, salve le espresse eccezioni stabilite dalla stessa legge, era disposta, in modo inequivoco, dall'art. 17 della legge n. 78/1983, a tenore del quale: "Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro...". Non avrebbe senso, perciò, attribuire la maggiorazione a coloro che già percepiscono una speciale indennità maggiorata, superiore a quella operativa di base; – rileva inoltre la disposizione di cui al D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, in base alla quale il personale militare che cambi condizione di impiego può optare tra l’indennità speciale spettante nella nuova posizione e “qualora più favorevole” l’indennità operativa di base maggiorata ex art. 5, comma 2, D.P.R. n. 394 del 1955”. Ne consegue che chi passa ad un nuovo impiego deve necessariamente optare tra l’uno e l’altro trattamento, restando esclusa la possibilità del cumulo; - infine la legge finanziaria per il 2004, all’articolo 3, comma 72, che detta l’interpretazione autentica dell’articolo 5, ha espressamente previsto che le maggiorazioni di cui al comma 2 spettano esclusivamente ai percettori della sola indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale **** del 2007, proposto da:
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Ministero dell'Economia e delle Finanze; rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
D'Angelo Stefano, Giugno Gaetano, Eleuteri Carlo, Pelosi Giuseppe, Sanna Piero, Barlocci Vittorio, Poggianti Franco, Buccione Liberato, De Angelis Luigi, Patane' Sebastiano;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 02791/2006, resa tra le parti, concernente corresponsione somme
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto che le parti appellate non si sono costituite in appello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2013 il Cons. Alessandro Palanza e udito per l’Amministrazione appellante l’avvocato dello Stato Tallarida;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio - Roma n. 2791/2006, che ha accolto il ricorso proposto da D’Angelo Stefano, Giugno Gaetano, Eleuteri Carlo, Pelosi Giuseppe, Sanna Piero, Barlocci Vittorio, Poggianti Franco, Buccione Liberato, De Angelis Luigi, Patanè Sebastiano per l’annullamento dei provvedimenti di cui alle note del 13.2.03 – prot. n. 10246 posiz. VIII – del Ministero Politiche Agricole e Forestali – Corpo forestale dello Stato – con i quali sono state respinte le istanze dei ricorrenti dirette ad ottenere la maggiorazione della indennità di aeronavigazione e volo e di ogni altra indennità supplementare in attuazione del comma 2 art. 5 del D.P.R. n. 394/1995 e art. 11 del D.P.R. n. 395/95.
2. - Con la sentenza n. 2791/2006 il TAR Lazio ha riconosciuto il diritto alla maggiorazione di cui al ricorso, non condividendo la tesi dall’Amministrazione resistente per la quale il suindicato comma 2 del predetto art. 5 del D.P.R. n. 394/1995 si applicherebbe solo al personale che in passato percepiva l’indennità di aeronavigazione e che in seguito ha cessato di svolgere i servizi per i quali l’indennità stessa è prevista; situazione tale ultima in cui non verserebbero gli attuali istanti. Secondo il TAR, la norma invece ha inteso estendere, a tutto il personale avente diritto alle indennità in questione, il criterio della valutazione degli anni relativi al c.d. “servizio funzionale”, che sia stato cioè effettivamente prestato, considerando gli anni di reale attività impiegati nell’espletamento di tali specifiche mansioni. Pertanto le maggiorazioni di cui al comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. 394/1995 si applicano nei confronti di tutti coloro che abbiano diritto alle relative indennità non solo a quelli che l’abbiano percepita in passato dopo che sia cessato lo svolgimento dei servizi a cui le indennità si riferiscono.
3. - Le Amministrazioni appellanti contestano la sentenza del TAR alla luce della decisione del C.d.S. n. 2379/2004 relativa ad analogo ricorso in ordine alla applicazione del medesimo comma 2 del predetto art. 5 del D.P.R. n. 394/1995, riportando i passaggi più significativi di tale sentenza secondo la quale “ la disposizione va interpretata secondo il significato logico che ad essa deve essere attribuito alla luce di tutte le disposizioni in materia”. In particolare, viene richiamata la disposizione di cui al D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, in base al quale il personale militare che cambi condizione d’impiego può optare tra la indennità speciale spettante nella nuova posizione e “qualora più favorevole“ l’indennità operativa di base maggiorata ex art. 5, comma 2, D.P.R. 394/1995. Ne consegue che chi passa ad un nuovo impiego deve necessariamente optare tra l’uno e l’altro trattamento restando esclusa la possibilità del cumulo. Inoltre, viene richiamata dalla difesa appellante la legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003), la quale, all’art. 3, comma 72, detta l’interpretazione autentica dell’art. 5 più volte citato, prevedendo espressamente che le maggiorazioni di cui al comma 2 spettano esclusivamente ai percettori della sola indennità operativa di base. La difesa erariale infine segnala che l’interpretazione da essa sostenuta è conforme alla prassi seguita da tutte le forze di polizia.
4. - I ricorrenti in primo grado e attuali appellati non si sono costituiti in appello.
5. - La sentenza è passata in decisione all’udienza pubblica del 19 luglio 2013.
6. – L’appello è fondato.
6.1. – Va premesso che l’art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 395/1995 dispone che al personale del corpo forestale interessato sono estese le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco nelle stesse misure vigenti per i militati delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
6.2. – Ciò premesso, il Collegio non ha motivo di discostarsi da un univoco indirizzo giurisprudenziale che si è da tempo consolidato - con riferimento a casi nell’ambito delle forze armate o delle diverse forze di polizia - a partire dalle sentenze della IV Sezione del Consiglio di Stato 16 marzo 2004, n. 1349 e 23 aprile 2004 n. 2379 (richiamata anche dalla difesa erariale), 15 luglio 2008, n. 3548. Nello stesso senso anche la sentenza del C.G.A. 26 luglio 2006, n. 449; e i pareri del Cons. Stato, Sez. III, 8 marzo 2005, n. 9873 e 6 aprile 2004; Sez. I, 11 febbraio 2004, n. 5566.
In particolare il Collegio fa riferimento, ai sensi dell’art. 74, del c.p.a. alla recente sentenza della IV Sezione del 21 maggio 2013 n. 2737, che ha ribadito tale indirizzo richiamando tutta la giurisprudenza sopra riportata.
6.3. - Tale coerente indirizzo giurisprudenziale ha avuto modo di chiarire definitivamente come l'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 394/1995 abbia introdotto "...uno specifico beneficio riservato ai militari che, in precedenza impiegati in attività di servizio compensate con speciali indennità operative di importo superiore a quella di base...cessino da tali peculiari incarichi subendo una decurtazione di reddito. Il meccanismo previsto dall'art. 5, comma 2, (c.d. indennità di trasferimento) disvela lo scopo perequativo di attenuare l'improvvisa decurtazione reddituale che subirebbe questa ben individuata categoria di personale..." (così Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3548).
6.4. – Il suddetto indirizzo giurisprudenziale è fondato su una attenta e sistematica ricostruzione della normativa pro tempore applicabile:
- l’art. 5 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 (recante "Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)"), dopo aver sostituito, al primo comma, la tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78 (recante "Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare"), concernente la misura della indennità operativa di base di cui all'art. 2 della legge citata, al secondo comma dispone che: "Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella Tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78";
- tenuto conto che la maggiorazione ivi prevista riguarda l'indennità operativa di base, e considerato che essa, per espresso disposto dell'art. 2 della legge n. 78/1983, compete "...salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7...", già la formulazione della disposizione palesa la riferibilità della maggiorazione soltanto a coloro che percepissero la prima (indennità operativa di base) avendo in passato goduto di indennità operative speciali, quali appunto quelle di cui alle disposizioni ivi richiamate, tra le quali, appunto la indennità di aeronavigazione (art. 5 della legge) e l' indennità di volo (art. 6 della legge). L'inciso "anche anteriormente" vale soltanto a estendere il beneficio della maggiorazione dell'indennità operativa di base a quanti già prima dell'entrata in vigore del provvedimento di concertazione di cui al D.P.R. n. 394/1995 fossero cessati dal particolare impiego che dava titolo all'indennità speciale operativa, e quindi non soltanto a quanti venissero destinati ad altri servizi senza diritto a indennità operative speciali in epoca successiva a tale data;
- l'alternatività tra indennità operativa di base e indennità operative speciali, salve le espresse eccezioni stabilite dalla stessa legge, era disposta, in modo inequivoco, dall'art. 17 della legge n. 78/1983, a tenore del quale: "Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro...". Non avrebbe senso, perciò, attribuire la maggiorazione a coloro che già percepiscono una speciale indennità maggiorata, superiore a quella operativa di base;
– rileva inoltre la disposizione di cui al D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, in base alla quale il personale militare che cambi condizione di impiego può optare tra l’indennità speciale spettante nella nuova posizione e “qualora più favorevole” l’indennità operativa di base maggiorata ex art. 5, comma 2, D.P.R. n. 394 del 1955”. Ne consegue che chi passa ad un nuovo impiego deve necessariamente optare tra l’uno e l’altro trattamento, restando esclusa la possibilità del cumulo;
- infine la legge finanziaria per il 2004, all’articolo 3, comma 72, che detta l’interpretazione autentica dell’articolo 5, ha espressamente previsto che le maggiorazioni di cui al comma 2 spettano esclusivamente ai percettori della sola indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5.
7. – L’appello delle Amministrazioni è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, devono essere rigettate le domande proposte con il ricorso in primo grado.
8. - La relativa incertezza iniziale della questione interpretativa all'epoca della proposizione del ricorso in primo grado - dovuta a precedenti pareri di accoglimento di ricorsi straordinari in materia analoga da parte del Consiglio di Stato - giustifica la compensazione delle spese per la presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l 'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Hadrian Simonetti, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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