Thursday 24 October 2013 07:48:12
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato
I candidati ad un concorso pubblico non ammessi alla prova orale vantano un interesse qualificato, diretto e attuale con esclusivo riferimento alle sole censure che, ove accolte, determinerebbero una rinnovata correzione, se non la ripetizione delle prove scritte. Tale interesse, quindi, difetta certamente in capo a tutti coloro le cui doglianze non incidano immediatamente sulla loro posizione di “non ammessi” alla prova orale. Nella specie gli interessati esclusi dalla selezione, non potendo dimostrare la specifica illegittimità del giudizio relativo alla loro esclusione, non possono contestarne in via generale i risultati, dato che in tal caso non potrebbero conseguire alcuna utilità specifica, concreta e immediata, ma solo il vantaggio generico, ipotetico e futuro dell'eventuale ripetizione del concorso. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato rileva, infatti, che salvi i casi di irregolarità penalmente rilevanti, in tali ipotesi l’annullamento della procedura concorsuale con la conseguente caducazione di tutte le operazioni, della graduatoria del concorso e delle assunzioni dei vincitori incolpevoli, se valutata nell’ambito di una bilanciata visione delle opposte esigenze, determinerebbe un insanabile ed ingiustificabile vulnus al diritto al lavoro dei predetti controinteressati. In definitiva, un candidato ad un concorso non ammesso alla prova orale, non ha un interesse giuridicamente tutelato ad impugnare l’intero procedimento concorsuale, deducendo vizi il cui eventuale accoglimento, comporterebbe l'annullamento dell'atto per profili comunque del tutto estranei alla sua esclusione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale **** del 2011, proposto da:
Ministero Dell'Economia E Delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Stefania Troiani, Silvia Sorbelli, Barbara Mastrangelo, Mauro Corica, Roberto Vasselli, Agatino Leocata, Paolo Vitale, Angela Libertella, Isabella Visconte, Mario Picciolini, Fabio Zucconi, Marina Dotti, Giusepppina Pirrotta, Amanda Maria Grazia Ruggiero, Emma Mirablla, Paola Costantino, Marina Alessandro, Emanuela Bedoni, Mauro Pescosolido, Laurino Macerola, Antonio Rutigliano, Claudia Pacciarelli, Ortenzia Teresa Taurino, Massimo Santeusanio, Diana Ciocci, Barbara Allione, Paola Amorth, Cristina Fedi, Maria Addolorata Lagna, Michele Rossi, Adriana Militello, Mara Colaizzi, Tiziana Licinio, Stefania Arzà, Giovanna Lucia Chessa, Maria Rosaria Mangiaracina, Calogero Vinciguerra, Lidia Pace, Paola Pancetti, Pia Concetta Ingrascì, Alessandro Rossi, M. Giovanna Formenton, rappresentati e difesi dagli avv. Andrea Sgueglia, Ugo Sgueglia, con domicilio eletto presso Ugo Sgueglia in Roma, via Ottorino Lazzarini 19; Armando Leotta;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III n. 06788/2011, resa tra le parti, concernente corso-concorso per la copertura di n. 407 unità nella posizione economica c/1 dell'area c)
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Stefania Troiani e di Silvia Sorbelli e di Barbara Mastrangelo e di Mauro Corica e di Roberto Vasselli e di Agatino Leocata e di Paolo Vitale e di Angela Libertella e di Isabella Visconte e di Mario Picciolini e di Fabio Zucconi e di Marina Dotti e di Giusepppina Pirrotta e di Amanda Maria Grazia Ruggiero e di Emma Mirablla e di Paola Costantino e di Marina Alessandro e di Emanuela Bedoni e di Mauro Pescosolido e di Laurino Macerola e di Antonio Rutigliano e di Claudia Pacciarelli e di Ortenzia Teresa Taurino e di Massimo Santeusanio e di Diana Ciocci e di Barbara Allione e di Paola Amorth e di Cristina Fedi e di Maria Addolorata Lagna e di Michele Rossi e di Adriana Militello e di Mara Colaizzi e di Tiziana Licinio e di Stefania Arzà e di Giovanna Lucia Chessa e di Maria Rosaria Mangiaracina e di Calogero Vinciguerra e di Lidia Pace e di Paola Pancetti e di Pia Concetta Ingrascì e di Alessandro Rossi e di M. Giovanna Formenton;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Ugo Sgueglia e l'avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il Ministero dell’Economia e delle Finanze impugna la sentenza del TAR del Lazio con cui sono stati annullati i provvedimenti di esclusione dei 43 ricorrenti dalle prove orali della procedura selettiva finalizzata a consentire il transito di 407 soggetti dall’area “B” a quella C”.
Al riguardo si deve premettere che:
- l’Amministrazione intimata in un primo tempo aveva informato i candidati che, per “ragioni di omogeneità dei criteri di valutazione” delle stesse, non avrebbe fatto luogo alcuna sessione di recupero delle prove scritte del 20 e del 21 maggio 2008;
- successivamente aveva poi fissato un’apposita sessione d’esame riservata non solo alle concorrenti in “astensione obbligatoria per maternità” ma più in generale a tutti coloro che non avevano potuto partecipare alle predette prove “per gravi e comprovati motivi”.
Per il TAR illegittimamente sarebbero state effettuate ulteriori tornate in considerazione del fatto:
“-che, di una tale facoltà, non risulta (comunque) esser stata data formale comunicazione a tutti coloro che potevano (in astratto) aver interesse a giovarsene: ma solo ai soggetti (che, lo si rileva incidentalmente, hanno poi superato “in blocco” la prova “de qua”) previamente individuati dalla resistente;
-che, in ogni caso, la prefissione (disposta con queste modalità) di più tornate di prove scritte (ha)altera(to) – stante la diversità, e non omogeneità, dei quesiti oggetto d’esame – la “par condicio” tra i candidati (Ed è, pertanto, palesemente illegittima).” (così testualmente la sentenza impugnata).
L’appello sotto un’unica rubrica deduce numerosi profili di gravame relativi alla violazione dell’articolo 39, primo comma del c.p.a. e dell’articolo 100 c.p.c., in quanto
-- erroneamente il Tar non avrebbe considerato che i ricorrenti, non essendo stati ammessi a sostenere le prove orali perche valutati non idonei alle prove scritte, non avrebbero avuto alcun interesse ha contestare le ulteriori due sessioni delle prove scritte medesime effettuate dall’amministrazione per i candidati che, per qualche motivo, non avevano potuto partecipare e sia per le candidate in astensione obbligatoria per maternità.
Nel merito l’amministrazione oppone poi che, per evitare di travolgere l’intera procedura, aveva ritenuto legittimamente di poter effettuare una nuova sessione di prove ai sensi dell’articolo 8 del bando.
Con ordinanza n. 5244/2011 la Sezione ha respinto l’istanza cautelare rilevando che le singolari modalità di svolgimento delle prove concorsuali fossero lesive delle più elementari regole.
Con ordinanza collegiale n.3045/2013 emessa in esito dell’udienza di merito dell’8.3.2013 il Collegio, in relazione alla complessa situazione alla fine creatasi in relazione ai contrapposti interessi degli appellati e dei controinteressati vincitori, aveva richiesto -- anche eventualmente in relazione al disposto di cui all’art. 34, comma 3° del c.p.a. -- una Relazione del Dirigente responsabile dalla quale risulti in particolare l’elenco completo dei nominativi dei diversi candidati alle due prove suppletive, secondo l’ordine della loro posizione in graduatoria e con l’annotazione del conseguimento della loro eventuale nomina e relativa decorrenza.
L’incombente è stato ritualmente adempiuto sia dal Ministero in data 24 giugno 2013 con la trasmissione dell'elenco completo dei nominativi dei partecipanti alle 2 prove suppletive.
Con memoria di costituzione e con una nota di replica gli appellati hanno sottolineato le proprie ragioni soprattutto con riferimento al fatto che le risposte alle prove suppletive sarebbero apparse sul sito informatico di preparazione concorso che, del tutto singolarmente, indicava tra le future prove la redazione di "un appunto sintetico per il proprio dirigente ".
In sostanza del tutto singolarmente su 633 candidati bene 76 non erano stati ammessi agli orali, tra cui gli appellati, mentre nelle 2 giornate suppletive su 29 partecipanti è stato escluso uno solo. Inoltre gli appellati sottolineano che il Tar non avrebbe in alcun modo motivato, ritenendo implicitamente assorbiti i motivi aggiunti, con cui si contestato integralmente l'operato della commissione esaminatrice.
Con memoria per la discussione il Ministero appellante ha insistito nelle proprie argomentazioni concludendo per l'accoglimento dell’appello.
Chiamata all'udienza pubblica del 12 luglio 2013, uditi i patrocinatori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione.
L’appello è fondato nei sensi che seguono.
Con un primo assorbente motivo il Ministero appellante lamenta l'error in judicando della decisione per il mancato accoglimento pregiudiziale dell’eccezione preliminare già introdotta in primo grado con cui l'amministrazione assume il difetto di interesse in capo ai ricorrenti a gravare il provvedimento di esclusione dallo svolgimento delle prove orali della procedura, in relazione allo specifico motivo di gravame accolto al Tar.
I ricorrenti valutati non idonei sulla base della correzione dei rispettivi elaborati da parte della commissione di concorso erano restati del tutto estranei all’indizione della sessione supplementare di recupero, successiva lo svolgimento dell'ordinaria sessione di prove scritte sostenute dalla generalità dei concorrenti. Quindi tale sessione straordinaria non può avere influito in alcun modo sull'esito della procedura selettiva per i 43 ricorrenti i quali, anche nei casi in cui la sessione di recupero non si fosse affatto svolta, in alcun modo sarebbero potuto risultare altri vincitori, ovvero essere ammessi a sostenere la successiva fase della procedura concorsuale.
Dato che gli stessi hanno partecipato alla prova scritta senza allegare impedimento di salute o di altro qualunque genere, è evidente che nessuno degli attuali appellati si trovava nelle stesse condizioni dei partecipanti alle prove suppletive per maternità o per l'impossibilità di partecipare alla sessione ordinaria per giustificati e comprovati altri motivi.
Gli appellati sono stati ritenuti o non idonei o sono stati esclusi per la presenza di segni di riconoscimento (come nel caso delle ricorrenti Ciocci Diana e Colarizzi Mara). Non avrebbero avuto alcuna utilità dall’annullamento del concorso con riferimento alle sole prove suppletive, le quali avrebbero comunque coinvolto un numero esiguo di partecipanti.
Il TAR non avrebbe motivato sulla specifica eccezione relativa alla mancanza di un interesse processuale all'annullamento della procedura per illegittimità di carattere procedimentale.
L’assunto merita adesione.
Si deve rilevare preliminarmente che l’Avvocatura Generale dello Stato esattamente lamenta l’assoluta insufficienza espositiva e motivazionale della sentenza del Primo Giudice che non si è fatto alcun carico delle numerose questioni pregiudiziali e di merito coinvolte dal ricorso.
Ciò posto si deve rilevare nel merito dell’eccezione che, come è notorio, sotto il profilo probabilistico, l’esito negativo di una procedura concorsuale costituisce un’ordinaria possibilità per i candidati che, normalmente, possono non riuscire a dimostrare, nel limitato lasso di tempo, la propria preparazione e le proprie capacità professionali.
Pertanto, se è normale che alcuni concorrenti si avvantaggino dell'insoddisfacente andamento delle prove degli altri, l'esito negativo della prova scritta non può essere addotta ad elemento di per sé sintomatico dell’illegittimità dell’intera procedura e,comunque non giustifica automaticamente la ripetizione della stessa (cfr. Consiglio di Stato Sez. VI 21 maggio 2013 n. 2723).
I candidati ad un concorso pubblico non ammessi alla prova orale vantano un interesse qualificato, diretto e attuale con esclusivo riferimento alle sole censure che, ove accolte, determinerebbero una rinnovata correzione, se non la ripetizione delle prove scritte.
Tale interesse quindi difetta certamente in capo a tutti coloro le cui doglianze non incidano immediatamente sulla loro posizione di “non ammessi” alla prova orale.
Nel caso in esame, non convincono le doglianze dei ricorrenti in primo grado più specificamente collegabili alla mancata ammissione, e quindi non risultano comunque decisive al fine del radicamento di un autonomo interesse:
-- né la mancata motivazione dell’insufficienza tutte affidate ad un generico punteggio dei 17/30 (lamentata con il II motivo del ricorso di primo grado): il principio della sufficienza del punteggio numerico al fine di soddisfare le esigenze affermate nel "sistema" dall'art. 3 della L. 241 del 1990 è stato infatti definito "diritto vivente" dalla Corte Costituzionale (cfr. 30 gennaio 2009 n. 20 e 15 giugno 2011 n. 175; e su tale scia: Consiglio di Stato sez. IV 02 novembre 2012 n. 5581; Consiglio di Stato sez. IV 03 ottobre 2012 n. 3967);
-- né l’asserita mancanza di segretezza delle prove (III° motivo di primo grado) per la presenza sul lembo di una busta di un numero su di un lembo staccabile della busta: si tratta infatti di una modalità operativa del tutto ordinaria per assicurare per l’accoppiamento dei plichi di ogni candidato,
-- né può darsi rilevanza decisiva all’asserita differente difficoltà delle prove (IV° motivo di primo grado) i cui profili afferiscono strettamente alla discrezionalità amministrativa.
Quanto alla pretesa lesività degli altri profili di carattere procedurale relativi rispettivamente alle presunte illegittimità della griglia di valutazione, alla redazione, alle date indicate ed alle firme dei verbali non si ritiene sussistente in capo ai concorrenti un interesse ad ottenere l'annullamento dell’intera procedura, non rinvenendosi un’immediata e diretta correlazione causale tra dette censure e il mancato superamento delle prove scritte.
Anche la presenza su di un blog sul web relativa alla possibilità che fosse assegnata la redazione di "un appunto sintetico per il proprio dirigente” non appare del tutto significativa attesa l’assoluta genericità dell’indicazione facilmente prefigurabile in un concorso di tale natura.
In assenza di altri elementi di carattere indiziario di un manifesto, specifico ed intenzionale sviamento funzionale in favore di alcuni -- sintomaticamente rivelatore di un grave eccesso di potere -- tutte le numerose anomalie del procedimento (riscontrate peraltro anche in sede cautelare) costituiscono una serie di irregolarità, che comunque non raggiungono, né singolarmente e né nel loro complesso, una “massa critica” rilevante sul piano della legittimità della loro esclusione e comunque tale da poter giustificare, nel caso, l’annullamento dell’intero concorso.
Nella specie gli interessati esclusi dalla selezione, non potendo dimostrare la specifica illegittimità del giudizio relativo alla loro esclusione, non possono contestarne in via generale i risultati, dato che in tal caso non potrebbero conseguire alcuna utilità specifica, concreta e immediata, ma solo il vantaggio generico, ipotetico e futuro dell'eventuale ripetizione del concorso.
Fatti i salvi i casi di irregolarità penalmente rilevanti, in tali ipotesi l’annullamento della procedura concorsuale con la conseguente caducazione di tutte le operazioni, della graduatoria del concorso e delle assunzioni dei vincitori incolpevoli, se valutata nell’ambito di una bilanciata visione delle opposte esigenze, determinerebbe un insanabile ed ingiustificabile vulnus al diritto al lavoro dei predetti controinteressati.
In definitiva, un candidato ad un concorso non ammesso alla prova orale, non ha un interesse giuridicamente tutelato ad impugnare l’intero procedimento concorsuale, deducendo vizi il cui eventuale accoglimento, comporterebbe l'annullamento dell'atto per profili comunque del tutto estranei alla sua esclusione.
L’appello deve dunque essere accolto e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata va dichiarato inammissibile, per insussistenza dell' interesse ad agire dei ricorrenti.
Le spese tuttavia, in relazione all’opinabilità ed alla complessità delle questioni possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:
__ 1. accoglie l'appello, come in epigrafe proposto, ed in riforma della decisione impugnata,dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
__ 2. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente FF
Raffaele Potenza, Consigliere
Francesca Quadri, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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