Sunday 27 October 2013 12:40:13

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Gli elementi tipici dell’istituto del comando

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

La nozione di comando consegnata dall’art.56 del T.U. degli impiegati civili dello Stato di cui al DPR n.3/1957 descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di ruolo presso una pubblica amministrazione viene temporaneamente assegnato a prestare servizio presso altra Amministrazione o altro ente pubblico, nell’interesse dell’Amministrazione di destinazione. Viene allora in rilievo una modificazione del rapporto di servizio che incide sull’aspetto oggettivo, nel senso che la prestazione viene resa a favore dell’Amministrazione ricevente che subentra in quella di appartenenza, con conseguente assoggettamento al potere di supremazia della prima.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale ***** del 2007, proposto da:

Ferdinandi Luigi, Perna Edoardo, rappresentati e difesi dall'avv. Ugo Sgueglia, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Ottorino Lazzarini 19;

 

contro

Presidente della Repubblica - Segreteria Generale; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 01446/2007, resa tra le parti, concernente trattamento economico per la posizione di comando

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e udito per la pare appellante l’avv. Ugo Sgueglia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

I dott..ri Ferdinandi Luigi e Perna Edoardo all’epoca rispettivamente Vice -Questore e Dirigente Superiore della Polizia di Stato, hanno prestato servizio presso la Sovrintendenza centrale dei sevizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica e agli stessi è stata corrisposta per i relativi periodi di servizio l’indennità di funzione ex art.2 del DPR n.21 del 16 novembre 1979.

Gli interessati, quindi, con atto di messa in mora intimavano all’Amministrazione del Segretariato Generale presso la Presidenza della Repubblica di procedere a corrispondere ai medesimi l’indennità di comando in luogo di quella di funzione, ma la richiesta de qua era respinta con nota dell’amministrazione n. SAO/221/G2-F23 del 12 settembre 1995.

Dopodichè i predetti funzionari inoltravano ricorso al Tar del Lazio volto ad ottenere relativamente ai periodi di servizio in questione il riconoscimento del diritto al trattamento economico previsto per il personale in posizione di comando.

L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n.1446/2007 respingeva il ricorso, giudicandolo infondato.

Gli interessati hanno impugnato tale decisum, denunciando con un unico articolato motivo la erroneità delle statuizioni rese dal giudice di primo grado.

Sostengono in particolare che per i periodi in considerazione ( rispettivamente dall’11 gennaio 1988 al 19 settembre 1993 e dal 10 marzo 1987 al 21 marzo 1992) essi sono stati in posizione di comando, inseriti in una struttura organica, funzionalmente e gerarchicamente sottoposti al solo Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e ciò si evincerebbe dalle seguenti circostanze:

a) previo nulla osta della Presidenza della Repubblica gli appellanti sono stati collocati fuori ruolo e assegnati presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica;

b) i rapporti informativi sono stati redatti dal Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e non già dall’Amministrazione dell’Interno;

c) le note di qualifiche riportano espressamente la dicitura di dipendenti comandati fuori ruolo presso il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica rispettivamente con l’incarico di “responsabile della scorta del Capo dello Stato” e per “i servizi di sicurezza a tutela del Capo dello Stato”.

Concludono quindi per la riforma dell’impugnata sentenza e conseguente attribuzione del trattamento economico proprio del personale comandato.

All’udienza pubblica del 18 giugno 2013 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato.

Rivendicano, in sostanza , i due dirigenti della Polizia di Stato qui appellanti, relativamente al servizio svolto presso la Sovrintendenza centrale dei servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica, il diritto al trattamento previsto per il personale in posizione di comando, giacchè, a loro avviso, in tale veste avrebbero svolto la suddetta attività lavorativa .

La Sezione, condividendo pienamente le osservazioni formulate dal primo giudice, ritiene la pretesa patrimoniale fatta valere dagli interessati non accoglibile in quanto gli stessi per le funzioni svolte presso la Presidenza della Repubblica nei periodi in discussione hanno ricoperto uno status del tutto peculiare non coincidente con quello di dipendenti in posizione di comando.

A tale conclusione si perviene alla luce di un quadro normativo di riferimento dal quale si rileva la specificità sia della struttura organizzativa presso cui gli interessati hanno svolto la loro attività lavorativa (la Sovrintendenza centrale dei servizi di Sicurezza presso la Presidenza della Repubblica ) sia delle procedure di assegnazione di personale presso la stessa struttura , in termini tali da non poter configurarsi nella vicenda all’esame gli elementi tipici dell’istituto del comando.

La nozione di comando consegnata dall’art.56 del T.U. degli impiegati civili dello Stato di cui al DPR n.3/1957 descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato , titolare di ruolo presso una pubblica amministrazione viene temporaneamente assegnato a prestare servizio presso altra Amministrazione o altro ente pubblico, nell’interesse dell’Amministrazione di destinazione.

Viene allora in rilievo una modificazione del rapporto di servizio che incide sull’aspetto oggettivo, nel senso che la prestazione viene resa a favore dell’Amministrazione ricevente che subentra in quella di appartenenza, con conseguente assoggettamento al potere di supremazia della prima .

Ciò premesso in linea di principio, la legge 9 agosto 1948 n.1077 istitutiva del Segretariato Generale presso al presso la Presidenza della Repubblica prevede che il Segretario Generale possa avvalersi di personale proveniente da Amministrazioni pubbliche e posto in posizione di comando o fuori ruolo, con l’assegnazione, appunto dell’impiegato statale presso il Segretariato Generale, per l’espletamento di funzioni tipiche di tale struttura.

Ora con riferimento al caso de quo, gli appellanti hanno prestato servizio presso la Sovrintendenza centrale per i servizi di sicurezza della Presidenza della Repubblica , organismo istituito dal PDR 14 agosto 1985 per l’espletamento dei servizi di protezione e sicurezza del Presidente della Repubblica , del Segretariato generale e degli immobili di dotazione.

In relazione all’aspetto organizzativo del predetto organismo di sicurezza, all’art.5 del predetto DPR è stata prevista l’istituzione di un Ufficio presidenziale della Polizia di stato e un Ufficio presidenziale dell’Arma dei Carabinieri per gli appartenenti a detti corpi in servizio presso la Sovrintendenza centrale., con la particolarità che l’assegnazione del personale alla Sovrintendenza centrale è disposta dalle Amministrazioni competenti previa intesa con il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica.

Proseguendo l’excursus normativo disciplinante la materia, va pure rammentato l’art.7 del citato DPR secondo cui alle spese per il funzionamento della Sovrintendenza centrale , ivi comprese quelle per il personale, gli allestimenti, le motorizzazioni e l’armamento si provvede con stanziamenti di bilancio del Ministero dell’Interno, del Ministero della Difesa e degli altri enti interessati.

Di decisiva rilevanza ai fini all’esame si rivela poi il DPR 28 gennaio 1991 n.39 che, nel reiterare disposizioni già contenute nel citato DPR 14 agosto 1985, prevede che la Sovrintendenza Centrale è organo del Ministero dell’Interno , nella cui competenza rientra la protezione e la sicurezza del Presidente della Repubblica, della sua famiglia e del segretariato generale, con l’ulteriore previsione che all’espletamento degli speciali servizi di protezione e sicurezza il Ministero dell’ Interno provvede a mezzo di Prefetto.

Ciò detto, da una coordinata disamina delle disposizioni normative sopra indicate si rileva l’esistenza di due circostanze di diritto assolutamente dirimenti per risolvere la problematica giuridica oggetto della controversia e cioè che:

a) la Sovrintendenza centrale è struttura estranea all’assetto ordinamentale ed organico del Segretariato Generale atteggiandosi in particolare a vero e proprio organo del Ministero dell’ Interno ancorché dislocato presso la Presidenza della Repubblica;

b) gli appellanti sono stati chiamati a svolgere ed hanno svolto attività di servizio inerenti le funzioni proprie dell’amministrazione di appartenenza.

Ora, al di là della impropria collocazione in fuori ruolo, in realtà nella specie non può parlarsi per i dott.ri Ferdinandi e Perna di servizio svolto in posizione di comando perché non sussistono, per la peculiarità del regime giuridico disciplinante il sevizio presso il Segretariato Generale della Repubblica ( precipuamente presso la Sovrintendenza centrale ) i presupposti che connotano tale forma di prestazione lavorativa nell’ambito del pubblico impiego secondo le regulae iuris sopra evidenziate( assegnazione presso altra Amministrazione e svolgimento di funzioni proprie dell’amministrazione di destinazione ), inverandosi piuttosto nella specie le condizioni per la configurabilità di una posizione di distacco

Se così è, venendo meno il presupposto di fatto e di diritto ( la posizione di comando ), la pretesa qui fatta valere per ottenere il trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici comandati rimane priva di fondamento.

In forza delle suestese considerazioni, l’appello va respinto.

Non occorre pronunziarsi sulle spese del giudizio in assenza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta..

Nulla spese .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Giorgio Giaccardi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Potenza, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Oberdan Forlenza, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/10/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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