Sunday 10 November 2013 20:08:30

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Sulle controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali decide il giudice ordinario

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato

Alla luce della giurisprudenza in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, “spettano alla residuale giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63 D.lgs. n. 165 del 2001: - le controversie nelle quali la contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro organizzazione (attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali degli uffici) e dei provvedimenti che determinano i modi di conferimento della titolarità degli uffici pubblici dirigenziali; - le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle p.a.. Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali in quanto determinazioni negoziali private assunte con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro; tali atti, pur evidenziando nel loro insieme l’intenzione dell’amministrazione di adottare una decisione di ampio respiro, non esprimono la concreta scelta dell’amministrazione di esercizio del potere generale di indirizzo e organizzazione degli uffici.” Dalla giurisprudenza citata si evince, altresì, che “alla luce del vigente assetto normativo lo spostamento di giurisdizione, anche se per ragioni di connessione, non può essere introdotto per via di esegesi giurisprudenziale, bensì mediante intervento legislativo diretto o intervento della Corte costituzionale”. Conseguentemente, come già ritenuto dalla Sezione, con orientamento e determinazione cui in questa sede ci si intende attenere, deve essere declinata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla impugnativa degli atti negoziali di conferimento degli incarichi dirigenziali e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 11, co. 1, c.p.a. deve essere indicato il giudice ordinario come provvisto di giurisdizione.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale **** del 2012, proposto da Raffaele Marra, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Senese e Andrea Orefice, con domicilio eletto presso Francesco Mangazzo in Roma, via Alessandro III n. 6; 

contro

Direr - Dirl Lazio, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Tomassetti, con domicilio eletto presso Domenico Tomassetti in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina n. 19; Regione Lazio in persona del Presidente in carica, con costituita; 

nei confronti di

Giuliano Bologna non costituito, Rosa Maria Previtera non costituita, Stefania Ricci non costiuita; 



sul ricorso numero di registro generale 1449 del 2013, proposto dalla Regione Lazio in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Prozzo, con domicilio eletto presso Giampaolo Dickmann in Roma, via Timavo n.12; 

contro

Direr-Dirl Lazio, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Tomasetti, con domicilio eletto presso Domenico Tomasetti in Roma, via G.P.I da Palestrina n. 19; Raffaele Marra non costituito, avvocato Giuliano Bologna non costituito; 

nei confronti di

Rosa Maria Privitera non costituita, Stefania Ricci non costituita; 

per la riforma

quanto al ricorso n. 6014 del 2012:

della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 05790/2012, resa tra le parti, concernente conferma incarichi conferiti a soggetti esterni nell'ambito dell'amministrazione regionale

quanto al ricorso n. 1449 del 2013:

della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione I Ter n. 05790/2012, resa tra le parti, concernente conferma incarichi conferiti a soggetti esterni nell'ambito dell'amministrazione regionale

 

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in entrambi i giudizi di Direr - Dirl Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 luglio 2013 il Consigliere Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati M. Laudante su delega di A. Orefice e D. Tomassetti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO e DIRITTO

 

 

1.- Con atto notificato in data 12 ottobre 2010, la DIRER- DIR Lazio – in qualità di “Organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei dirigenti della Regione Lazio” – impugnava una serie di provvedimenti, consistenti essenzialmente in decisioni della Giunta Regionale di ricercare all’esterno le professionalità per l’affidamento di incarichi di direttore di diverse direzioni regionali, chiedendone l’annullamento.

Si trattava in particolare di delibere di organizzazione o di conferimento individuale di incarico dirigenziale.

1.a- Il T.A.R. del Lazio - Roma, con sentenza n. 7481 del 21 settembre 2011 accoglieva il ricorso ed annullava gli atti impugnati, affermando la giurisdizione del giudice amministrativo per entrambi i tipi di delibere, respingeva l’eccezione di carenza di interesse ad agire per l’asserita natura endoprocedimentale delle deliberazioni che avevano dato mandato di ricercare professionalità esterne, stabilendo l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 19, co. 1 bis, T.U. n. 165 del 2001 e respingeva, infine, anche il lamentato difetto di motivazione e di istruttoria.

2.- La Regione Lazio con deliberazione della Giunta n. 427 del 26 settembre 2011, ritenendo essere state annullate solo le delibere di conferimento di incarico dirigenziale espressamente contemplate dalla sentenza del T.A.R. n. 7481 del 21 settembre 2011, considerava valide le altre delibere e in particolare la n. 308/2011 (di conferimento dell’incarico al sig. Raffaele Marra di direttore della direzione regionale “Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio del Dipartimento Istituzionale e Territorio”) e la n. 334/2011 (di conferimento dell’incarico all’avv. Giuliano Bologna di “Avvocato coordinatore dell’avvocatura regionale”), atteso che le stesse non erano state espressamente impugnate con il ricorso.

2.a- Con la stessa delibera la Regione Lazio disponeva, infine, il rinnovo delle procedure, consentendo ai dipendenti regionali di aggiornare il proprio curriculum limitatamente ai quattro incarichi annullati dal T.A.R. e prorogava provvisoriamente per 90 giorni gli incarichi annullati, per insopprimibili e superiori esigenze pubbliche, onde evitare soluzioni di continuità dell’azione amministrativa e disservizi gravi all’utenza.

2.b- Avverso la sentenza del T.A.R. n. 7481 del 21 settembre 2011 la Regione Lazio proponeva, altresì, appello.

2.c- Con atto notificato il 25 novembre 2011, il signor Raffaele Marra, non costituito in primo grado in quanto il ricorso non era stato a lui notificato, spiegava opposizione di terzo, ex art. 109, comma 2, cod. proc. amm..

2.d- Questa Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 6261/2012, riformava la pronuncia del T.A.R. n. 7481/2011, dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo riguardo alla richiesta di annullamento degli atti di conferimento di incarico. riconosceva, quindi, la giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e dichiarava l’inammissibilità del ricorso originario avverso le delibere regionali concernenti la ricerca di professionalità esterne per l’incarico di direttore di direzione regionale.

3.- Nelle more del giudizio di appello avverso la sentenza n. 7481/2011, la Direr proponeva un secondo ricorso al T.A.R., chiedendo l’annullamento della delibera giuntale n. 427 del 26 settembre 2011, nella parte in cui aveva confermato l’efficacia degli incarichi di direttore regionale “Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio del Dipartimento Istituzionale e Territorio” e di “Avvocato coordinatore dell’avvocatura regionale”, nonché della delibera n. 308/2011 di conferimento dell’incarico al sig. Raffaele Marra e della delibera n. 334/2011 di conferimento dell’incarico all’ avv. Giuliano Bologna e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali la determinazione del direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio n. A9250 del 26.9.2011 di esecuzione della delibera n. 427/2011.

Con sentenza n. 5790 del 25 giugno 2012 il T.A.R. del Lazio accoglieva il ricorso ed annullava tutti gli atti gravati.

4.- Avverso la pronuncia del T.A.R. n. 5790/2012, hanno proposto appello il sig. Raffaele Marra, con ricorso n. 6014/2012 e la Regione Lazio, con ricorso n. 1449/2013.

4.a- Nel proprio ricorso il sig. Marra con il primo motivo di censura lamenta l’erroneità della sentenza per omessa sospensione del giudizio di prime cure e violazione degli artt. 112 e 295 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1, 2, 3 e 79 del cod. proc. amm..

L’appellante sostiene che il T.A.R. avrebbe dovuto sospendere il giudizio in quanto “si poneva in un rapporto di stretta dipendenza e consequenzialità logica con il giudizio di appello proposto dalla Regione Lazio avverso la sentenza n. 7481/2011…” che aveva ad oggetto, tra l’altro, la deliberazione n. 180/2011 con la quale la Regione si era determinata a ricercare all’esterno il soggetto a cui affidare l’incarico di direttore della “Direzione Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio del Dipartimento Istituzionale e Territorio”, incarico poi assegnato al sig. Marra con delibera n. 308/2011.

4.b- Con il secondo motivo di censura l’appellante lamenta error in judicando sotto vari profili.

Il sig. Marra lamenta l’erroneità della sentenza per non aver dichiarato inammissibile il ricorso di prime cure, in asserita violazione degli artt. 1, 2, 3 e 29 del cod. amm.

In particolare l’appellante sostiene che il ricorso di primo grado sarebbe stato proposto oltre il termine decadenziale di legge di 60 giorni, atteso che il conferimento di incarico, avvenuto con provvedimento n. 308 del 24.6.2011, era conosciuto dalla organizzazione sindacale appellata già in data 27.6.2011 e, solo in data 10 novembre 2011, la stessa aveva provveduto ad impugnarlo.

Secondo l’appellante la circostanza, ritenuta dirimente dal T.A.R., che nel provvedimento di incarico fosse stato espressamente previsto che nei confronti dello stesso “ …è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione …”, pubblicazione avvenuta poi con il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28 luglio 2011, non avrebbe rilievo, in quanto la piena conoscenza della delibera n. 308/2011 da parte dell’appellata si sarebbe perfezionata già il 27 giugno 2011, data dell’istanza di accesso effettuata dalla segreteria della Direr in ordine agli atti del procedimento conclusosi con l’affidamento dell’incarico al sig. Marra o, quanto meno, dall’acquisizione dei richiesti atti, avvenuta il giorno successivo.

L’appellante contesta, altresì, l’assunto del T.A.R. secondo il quale una tale previsione all’interno del provvedimento varrebbe a giustificare il mancato rispetto dei termini di decorrenza dalla piena conoscenza del provvedimento o comunque giustificherebbe l’applicazione dell’istituto della rimessione in termini per errore scusabile. Sul punto l’appellante evidenzia che l’art. 37 del c.p.a. dispone che la rimessione in termini per errore scusabile è prevista solo nel caso di “oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi inadempimenti di fatto” e, nel caso di specie, non potrebbe riconoscersi un errore dovuto a obiettivi impedimenti, posto che la Regione Lazio aveva consentito alla Direr l’accesso e quindi la piena conoscenza del provvedimento, gia in data 27.6.2011.

Sotto altro profilo l’appellante lamenta error in judicando per inammissibilità del ricorso originario, nonché violazione degli artt. 35 c.p.a. e 100 c.p.c.

L’appellante sostiene che la Direr non avrebbe legittimazione attiva ed interesse ad agire, non risultando dall’oggetto del giudizio “specifici e concreti elementi lesivi di altrettanto specifici e concreti diritti e poteri rappresentativi riconosciuti iure proprio al sindacato”.

L’appellante contesta l’assunto del T.A.R. secondo il quale la legittimazione ad intervenire in un giudizio da parte di una organizzazione sindacale discenderebbe dalla mera finalità statuaria di difesa dei diritti dei lavoratori dipendenti.

Nel caso de quo, a parere dell’appellante, l’organizzazione sindacale non avrebbe proposto ricorso a tutela di interessi collettivi appartenenti all’intera categoria, ma solo per la salvaguardia di posizioni particolari, atteso che gli atti impugnati lederebbero la sola sfera giuridica dei pochi dirigenti regionali che sarebbero in possesso dei requisiti richiesti dalla Regione Lazio ai fini dell’assunzione degli incarichi dirigenziali di che trattasi.

Sotto altro profilo l’appellante lamenta il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e violazione dell’art. 63 del D.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 7, 9 e 35 del cod. proc. amm..

L’appellante deduce, inoltre, l’inammissibilità del ricorso originario per carenza di interesse e violazione dell’art. 100 c.p.c., atteso che la deliberazione n. 427 del 26.9.2011, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., sarebbe un atto meramente confermativo della deliberazione n. 308/2011 e non avrebbe inciso sui presupposti dell’affidamento stesso.

L’appellante sostiene che non essendoci nella delibera n. 427/2011 alcuna nuova valutazione, la Direr avrebbe dovuto impugnare il provvedimento originario di incarico n. 308/2011 a cui, invece, avrebbe fatto acquiescenza non avendolo impugnato tempestivamente mentre, sotto altro profilo l’appellante lamenta error in judicando per inammissibilità del ricorso originario per genericità e violazione degli artt. 2 e 40 del cod. proc. amm..

L’appellante sostiene che la illegittimità della deliberazione n. 308 del 24 giugno 2011 sarebbe stata contestata dalla Direr adducendone l’illegittimità derivata nel ricorso innanzi al T.A.R. r.g. n. 8732/2010 (definito con la sentenza n. 7481/2011), giudizio al quale lo stesso appellante non avrebbe partecipato, non essendo mai stato integrato il contraddittorio nei suoi confronti.

L’appellante lamenta, inoltre, l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittime le deliberazioni n. 308/2011 e n. 334/2011 in via derivata, in quanto, nella precedente sentenza n. 7481/2011, erano state riconosciute illegittime le deliberazioni n. 180/2011 e n. 115/2011, con le quali la Regione si era determinata a ricercare all’esterno i soggetti a cui affidare gli incarichi di direttore della “Direzione Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio del Dipartimento Istituzionale e Territorio” e di “Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura regionale”.

L’appellante sostiene che l’estensione dei vizi inficianti la delibera n. 180/2011 alla delibera n. 308/2011, come ritenuto dal T.A.R., determinerebbe la violazione del principio di cui all’art. 2909 del cod. civ., non avendo partecipato al giudizio avverso la deliberazione n. 180/2011 e, conseguentemente, non sarebbero estensibili nei suoi confronti gli effetti della sentenza n. 7481/2011.

L’appellante ritiene, altresì, che la Regione Lazio, in relazione alla deliberazione di Giunta regionale n. 180/2001, avrebbe operato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 6/2002 e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale n. 1/2002 e dell’allegato H.

L’appellante lamenta, infine, violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 29 c.p.a., nonché degli artt. 21 octies e 21 nonies della legge 241/1990 e violazione dei principi in materia di potere di autotutela. L’appellante sostiene che la sentenza impugnata, in parte qua, sarebbe erronea in quanto censurerebbe un presunto mancato esercizio del potere di autotutela.

4.c- Con il terzo motivo l’appellante ha dedotto l’infondatezza delle censure proposte in primo grado dalla Direr, non esaminate dal T.A.R. perchè ritenute assorbite.

4.d- Con memoria depositata il 27.4.2013 il sig. Marra, sostiene, inoltre, che la sentenza di questo Consiglio di Stato n. 6261/2012 (di riforma della pronuncia del T.A.R. n. 7481/2011), avrebbe prodotto la reviviscenza della deliberazione n. 180/2011 e la conseguente reviviscenza della deliberazione n. 308/2011. Tanto determinerebbe la sopravvenuta improcedibilità del ricorso in primo grado e la consequenziale sopravvenuta improcedibilità del proprio appello per cessata materia del contendere.

Il sig. Marra deduce, altresì, l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dell’atto di appello per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto i provvedimenti impugnati in primo grado, adottati dalla Regione Lazio a seguito della sentenza del T.A.R. n. 7481/2011, risulterebbero privi di effetti in virtù dell’intervenuto annullamento da parte di questo Consiglio di Stato della citata sentenza del T.A.R..

5.- Si è costituita in giudizio la Direr che ha chiesto di rigettare l’appello proposto dal sig. Marra in quanto improcedibile e/o infondato ed, in subordine, accogliere le censure proposte in primo grado, dichiarate assorbite dalla sentenza del T.A.R. oggetto del presente gravame.

6.- La sentenza del T.A.R. n. 5790/2012 è stata appellata anche dalla Regione Lazio, con atto del febbraio 2013 (ricorso n. 1449/2013).

6.a- Nel proprio ricorso, con il primo motivo di censura la Regione Lazio ritiene che la sentenza oggetto del presente gravame vada riformata alla luce della pronuncia di questo Consiglio di Stato n. 6261 del 6 dicembre 2012 in quanto verrebbe meno il vizio di illegittimità derivata degli atti impugnati.

6.b- Con il secondo motivo di censura la Regione Lazio deduce il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine all’esame dei provvedimenti di conferimento di incarico, riportandosi sul punto a quanto deciso al riguardo nella sentenza di questo Consiglio di Stato n. 6261/2012.

6.c- Con il terzo motivo di censura la Regione Lazio deduce che, il ricorso proposto avverso le delibere concernenti l’affidamento dell’incarico di “avvocato coordinatore dell’avvocatura regionale”, sarebbe inammissibile per difetto di interesse ad agire del sindacato, in quanto all’interno dell’ente non vi sarebbero dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, oltre che “per l’intervenuta declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso le deliberazioni a monte”.

6.d- Con il quarto motivo di censura la Regione Lazio deduce l’inammissibilità del ricorso proposto avverso le delibere di affidamento dell’incarico di direttore della “Direzione Organizzazione, Personale, Demanio e Patrimonio del Dipartimento Istituzionale e Territorio” per tardività, oltre che per inammissibilità del ricorso avverso le deliberazioni a monte.

7.- La identità delle questioni e degli atti amministrativi oggetto dei due ricorsi induce alla riunione degli stessi, a termini dell’art. 70 del c.p.a..

8.- Le cause riunite sono state trattenute in decisione all’udienza pubblica del 30 luglio 2013.

9.- In ordine logico è prioritario l’esame delle eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nei giudizi in esame.

Come accennato nelle premesse, questo Consiglio di Stato, con sentenza n. 6261/2012, ha riformato la pronuncia del T.A.R. n. 7481/2011, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo riguardo alla richiesta di annullamento degli atti di conferimento di incarico. Ha quindi riconosciuto la giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ed ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario avverso le delibere regionali concernenti la ricerca di professionalità esterne per l’incarico di direttore di direzione regionale.

Nei rispettivi atti di appello, sia il dr. Raffaele Marra, che la Regione Lazio, lamentano il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e la violazione dell’art. 63 del D.lgs n. 165/2001 e degli articoli 7, 9 e 39 del c.p.a..

L’appellante dr. Marra sostiene, in particolare, che, al contrario di quanto ritenuto dal T.A.R., nel giudizio di primo grado non si controverte della legittimità di provvedimenti organizzatori della pubblica amministrazione, ma della validità di atti di conferimento di incarichi e di provvedimenti di conferma degli stessi aventi natura privatistica, che, pertanto, rientrerebbero nella cognizione del Giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001.

Parimenti la Regione Lazio, nell’atto di appello, insiste sul difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo,trattandosi di provvedimenti di conferimento di incarico e si riporta sul punto a quanto deciso al riguardo nella sentenza di questo Consiglio di Stato n. 6261/2012.

Giova preliminarmente rilevare che questa Sezione V del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6261/2012, ha evidenziato che non sussistevano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 e 70 c.p.a., le condizioni per disporre la riunione facoltativa del giudizio già in corso avverso la sentenza del T.A.R. n. 7481/2011, a quello allibrato al nrg. 6014 del 2012 - avente ad oggetto l’appello proposto dal signor Marra avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio n. 5790 del 2012 cit. - onde evitare di appesantire ulteriormente la trattazione del giudizio stesso, avente natura pregiudiziale rispetto al secondo.

Nella suddetta sentenza la Sezione ha quindi affermato di volersi attenere ai “principi espressi dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. Un. 7 giugno 2012, n. 9185, che ha negato lo spostamento di giurisdizione per ragioni di connessione ricusando la competenza del Giudice amministrativo nel caso di impugnativa congiunta, davanti a quest’ultimo, di un atto organizzativo e del successivo conferimento dell’incarico dirigenziale da parte di un ente territoriale; 3 novembre 2011, n. 22733; 13 ottobre 2011, n. 21060; 16 febbraio 2009, n. 3677; Cons. St., sez. VI, 8 aprile 2011, n. 2193, cui si rinvia a mente del combinato disposto degli artt. 74, co. 1, e 88, co. 2, lett. d), c.p.a.)”.

Orbene, alla luce di detta giurisprudenza in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, “spettano alla residuale giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63 D.lgs. n. 165 del 2001:

- le controversie nelle quali la contestazione investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro organizzazione (attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali degli uffici) e dei provvedimenti che determinano i modi di conferimento della titolarità degli uffici pubblici dirigenziali;

- le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle p.a..

Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali in quanto determinazioni negoziali private assunte con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro; tali atti, pur evidenziando nel loro insieme l’intenzione dell’amministrazione di adottare una decisione di ampio respiro, non esprimono la concreta scelta dell’amministrazione di esercizio del potere generale di indirizzo e organizzazione degli uffici.”

Dalla giurisprudenza citata si evince, altresì, che “alla luce del vigente assetto normativo lo spostamento di giurisdizione, anche se per ragioni di connessione, non può essere introdotto per via di esegesi giurisprudenziale, bensì mediante intervento legislativo diretto o intervento della Corte costituzionale”.

10.- Conseguentemente, come già ritenuto dalla Sezione, con orientamento e determinazione cui in questa sede ci si intende attenere, deve essere declinata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla impugnativa degli atti negoziali di conferimento degli incarichi dirigenziali e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 11, co. 1, c.p.a. deve essere indicato il giudice ordinario come provvisto di giurisdizione.

In parziale accoglimento dell’appello della Regione e dell’impugnazione proposta dal signor Marra deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado nella parte in cui aggredisce le delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali oggetto del presente giudizio.

11.- L’accertato difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nella vicenda in esame assorbe gli altri motivi di impugnativa, non essendo più utile esprimersi al riguardo.

12.- Conclusivamente, la Sezione, definitivamente pronunciandosi sugli appelli riuniti, ritiene che debbano essere entrambi accolti e di conseguenza, in riforma della sentenza di primo grado, il ricorso in primo grado proposto dalle Direr – Dirl Lazio avverso gli atti della Regione Lazio di conferimento degli incarichi dirigenziali originariamente impugnati, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, in quanto rivolto avverso soggetti alla cognizione del Giudice ordinario.

13.- Per la complessità interpretativa delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio per i due contenziosi riuniti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie entrambi e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso in primo grado proposto dalle Direr – Dirl Lazio avverso gli atti della Regione Lazio di conferimento degli incarichi dirigenziali originariamente impugnati, per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, trattandosi di provvedimenti soggetti alla cognizione del Giudice ordinario.

Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio per i due contenziosi riuniti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Alessandro Pajno, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:12:31

AREA SANITA’ 2019-2021 - Quesito su ricostituzione del rapporto di lavoro e corretta applicazione dell’art. 18 del CCNL Area Sanità 2019-2021.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Wednesday 26 February 2025 16:10:37

AREA FUNZIONI LOCALI - Quesito su casistiche e presupposti che consentono il superamento dei valori massimi di posizione di cui alla tabella dell’art. 60, comma 1, del nuovo CCNL 16.07.2024.

ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

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