Sunday 24 November 2013 16:03:50
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza in esame evidenzia come ha già avuto modo di chiarire che, ai fini del diritto alla retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego occorre distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto, ed illegittima mancata costituzione ex novo del rapporto stesso, potendosi, solo nella prima ipotesi riconoscere una piena reintegrazione giuridica ed economica del dipendente. Per l’ipotesi di ritardata costituzione del rapporto di lavoro, invece, la fictio iuris della retrodatazione giuridica, non può far considerare come avvenuta la prestazione del servizio cui l'ordinamento ricollega il diritto alla retribuzione, ma può porsi eventualmente solo come presupposto per una azione risarcitoria (Cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 23/03/2009, n. 1752). Nel caso di specie la domanda di risarcimento per equivalente è stata respinta per insussistenza del requisito soggettivo della colpa: segnatamente nella decisione si da atto che “dinanzi all’obiettiva incertezza esegetica del quadro normativo (avuto riguardo, come sopra accennato, all’omogeneità del rapporto lavorativo da instaurare e di quello pregresso da far valere ai fini dell’innalzamento del limite), l’amministrazione ha dapprima adottato un atto sulla base di non implausibile opzione ermeneutica, ha poi tenuto un comportamento teso ad elidere le conseguenze dannose per il ricorrente ammettendo con riserva l’istante, infine arrestandosi nella procedura di arruolamento solo dinanzi ad una pronuncia giudiziaria che ha impresso un sigillo di legittimità alla sua azione”; se ne ricava conclusivamente che “la scusabilità dell’errore in cui l’amministrazione è incorsa vale ad escludere la risarcibilità del danno da provvedimento amministrativo, secondo un principio costantemente ribadito dalla Sezione (da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, 31 Gennaio 2012, n. 482)”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale ***** del 2013, proposto da:
Salvatore Arnao, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giorgio Carta, Giovanni Carta e Marco Calabrese, con domicilio eletto presso Giorgio Carta in Roma, via Bruno Buozzi, 87;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - Sez. IV n. 04642/2012, resa tra le parti, concernente nomina commissario ad acta per ridefinizione ruolo di servizio e somme da percepire
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 il Cons. Giulio Veltri, per le parti nessuno è presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
E’ chiesta l’esecuzione della decisione con la quale la Sezione, in riforma di quanto disposto dal TAR Lazio, ha annullato il provvedimento di esclusione del sig. Salvatore Arnao dal concorso straordinario per l’arruolamento di 1800 volontari in ferma triennale nella Marina Militare, respingendo, tuttavia, la connessa domanda risarcitoria. In particolare, in ordine a tale domanda, ha ritenuto ancora possibile l’arruolamento (ossia, proprio il bene della vita cui il ricorrente aspirava) e, comunque, non ravvisato profili soggettivi di colpa in capo all’amministrazione.
L’amministrazione, a seguito della decisione, ha aggregato il ricorrente al primo corso utile di formazione professionale, sicchè il medesimo ha preso servizio presso la Scuola sottufficiali dell’isola La Maddalena,
Il ricorrente, in questa sede, sostiene di avere ulteriormente diritto, per gli effetti della decisione, ad una somma pari agli stipendi non percepiti dal 2002 (data dell’esclusione) al 2012 (immissione in ruolo), oltre rivalutazione ed interessi, nonché alla reintegrazione della carriera.
L’amministrazione, costituitasi in giudizio, deduce di avere correttamente operato, incorporando prontamente il ricorrente con “decorrenza giuridica 10 novembre 2013” ed “amministrativa, 21 gennaio 2013”.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 4 giugno 2013.
Il ricorso è infondato.
Questo Giudice ha già avuto modo di chiarire che, ai fini del diritto alla retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego occorre distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto, ed illegittima mancata costituzione ex novo del rapporto stesso, potendosi, solo nella prima ipotesi riconoscere una piena reintegrazione giuridica ed economica del dipendente. Per l’ipotesi di ritardata costituzione del rapporto di lavoro, invece, la fictio iuris della retrodatazione giuridica, non può far considerare come avvenuta la prestazione del servizio cui l'ordinamento ricollega il diritto alla retribuzione, ma può porsi eventualmente solo come presupposto per una azione risarcitoria (Cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 23/03/2009, n. 1752).
Nel caso di specie la domanda di risarcimento per equivalente è stata respinta per insussistenza del requisito soggettivo della colpa: segnatamente nella decisione si da atto che “dinanzi all’obiettiva incertezza esegetica del quadro normativo (avuto riguardo, come sopra accennato, all’omogeneità del rapporto lavorativo da instaurare e di quello pregresso da far valere ai fini dell’innalzamento del limite), l’amministrazione ha dapprima adottato un atto sulla base di non implausibile opzione ermeneutica, ha poi tenuto un comportamento teso ad elidere le conseguenze dannose per il ricorrente ammettendo con riserva l’istante, infine arrestandosi nella procedura di arruolamento solo dinanzi ad una pronuncia giudiziaria che ha impresso un sigillo di legittimità alla sua azione”; se ne ricava conclusivamente che “la scusabilità dell’errore in cui l’amministrazione è incorsa vale ad escludere la risarcibilità del danno da provvedimento amministrativo, secondo un principio costantemente ribadito dalla Sezione (da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, 31 Gennaio 2012, n. 482)”.
Dunque, nulla è dovuto al ricorrente sulla base della decisione 04642/2012, oltre quanto già correttamente fatto dall’amministrazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente decidendo sul ricorso, come in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dall’amministrazione, forfettariamente liquidate in €. 1.500,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Virgilio, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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