Tuesday 10 December 2013 10:05:25
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI
Osserva il Consiglio di Stato nella sentenza in esame che in base ad un orientamento giurisprudenziale “l'atto con cui il funzionario ispettivo, nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, accerta, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, la fattispecie contravvenzionale e contestualmente dispone prescrizioni all'impresa datrice di lavoro, fissando un termine per l'eliminazione delle irregolarità, non è annoverabile tra i provvedimenti amministrativi, dovendosi ad esso attribuire, invece, natura di atto di polizia giudiziaria, rispetto al quale il giudice amministrativo difetta di giurisdizione” (Cons. di Stato, Sez. VI, 31 ottobre 2011, n. 5821). Inoltre identico orientamento giurisprudenziale è stato assunto - in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - anche dalla Corte di Cassazione che, recentemente, ha statuito che “ la prescrizione di regolarizzazione impartita dall'organo di vigilanza ex art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, richiamato dall'art. 15 del d.lgs. n. 124 del 2004, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell'autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p.. Ne consegue che il relativo verbale non può essere impugnato davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale, presso il quale ogni doglianza può essere fatta valere nel procedimento conseguente all'eventuale inottemperanza della prescrizione” (Cass. Civ. Sez. Unite, 9 marzo 2012, n. 3694). Da quanto precede deriva, dunque, che il provvedimento impugnato nel presente giudizio, emanato ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 124 del 2004 che richiama l'art 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, non può essere qualificato come atto amministrativo, in quanto adottato dall’ispettore del lavoro nella sua funzione di ufficiale di polizia giudiziaria nel corso degli accertamenti dal medesimo effettuati dai quali sono emerse fattispecie configuranti ipotesi di reato, la cui fondatezza dovrà essere successivamente verificata dalla competente autorità giudiziaria.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale **** del 2009, proposto da:
Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
“Progetto” società cooperativa sociale onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulio Favino e Ferdinando Pelizzoni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Tacito 39;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - SEZ. STACCATA DI BRESCIA n. 212/2008, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2013 il Cons. Claudio Boccia e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Cristina D'Addario e l’avvocato Giulio Favino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso n. 143 del 2008, proposto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, la ditta “Progetto” società cooperativa sociale onlus chiedeva l'annullamento - lamentandone l'illegittimità - del verbale d’ispezione del 15 novembre 2007, con il quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali aveva ingiunto alla citata società cooperativa- ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, così come richiamato dall'art. 15 del d.lgs. n. 124 del 2004 - di sospendere l'invio dei propri lavoratori presso la fondazione Casa di riposo Don Gaudenzio Martinazzoli di Capriolo.
2. Con la sentenza n. 2012 del 2008 il Tar per la Lombardia, dopo aver dichiarato la competenza del giudice amministrativo a valutare provvedimenti che “incidono sostanzialmente sulla sfera d’iniziativa imprenditoriale, affievolendo il diritto d’impresa riguardante l’assetto organizzativo dell’ambiente di lavoro”, accoglieva nel merito il predetto ricorso, annullando l'atto impugnato.
3. Avverso la citata sentenza il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha proposto appello (ricorso n. 3637 del 2009).
3.1. Con la memoria del 17 giugno 2009 si è costituita in giudizio la ditta “Progetto” società cooperativa sociale onlus, che contestando integralmente le motivazioni poste a base dell’appello dell’Amministrazione, ne ha chiesto il rigetto.
4. All'udienza del 15 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con un unico motivo l'Amministrazione appellante ha lamentato l'erroneità dell'impugnata sentenza del Tar per la Lombardia per “difetto di giurisdizione”.
Secondo il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, infatti, nel redigere l'impugnato verbale ispettivo - a norma dell'art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, così come richiamato dall'art. 15 del d.lgs. n. 124 del 2004 - l'Amministrazione competente avrebbe agito “nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.p.”, in assenza di un qualsivoglia margine di discrezionalità, con la conseguenza che il provvedimento impugnato non sarebbe qualificabile come un atto amministrativo: la giurisdizione in materia spetterebbe, pertanto, al giudice ordinario e non al giudice amministrativo.
5.1. Il motivo è fondato.
Osserva, infatti, il Collegio che, in base ad un orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio medesimo non ravvisa ragioni per discostarsi, “l'atto con cui il funzionario ispettivo, nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, accerta, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, la fattispecie contravvenzionale e contestualmente dispone prescrizioni all'impresa datrice di lavoro, fissando un termine per l'eliminazione delle irregolarità, non è annoverabile tra i provvedimenti amministrativi, dovendosi ad esso attribuire, invece, natura di atto di polizia giudiziaria, rispetto al quale il giudice amministrativo difetta di giurisdizione” (Cons. di Stato, Sez. VI, 31 ottobre 2011, n. 5821).
Osserva, altresì, il Collegio che identico orientamento giurisprudenziale è stato assunto - in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - anche dalla Corte di Cassazione che, recentemente, ha statuito che “ la prescrizione di regolarizzazione impartita dall'organo di vigilanza ex art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, richiamato dall'art. 15 del d.lgs. n. 124 del 2004, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell'autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p..
Ne consegue che il relativo verbale non può essere impugnato davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale, presso il quale ogni doglianza può essere fatta valere nel procedimento conseguente all'eventuale inottemperanza della prescrizione” (Cass. Civ. Sez. Unite, 9 marzo 2012, n. 3694).
Da quanto precede deriva, dunque, che il provvedimento impugnato nel presente giudizio, emanato ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 124 del 2004 che richiama l'art 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, non può essere qualificato come atto amministrativo, in quanto adottato dall’ispettore del lavoro nella sua funzione di ufficiale di polizia giudiziaria nel corso degli accertamenti dal medesimo effettuati dai quali sono emerse fattispecie configuranti ipotesi di reato, la cui fondatezza dovrà essere successivamente verificata dalla competente autorità giudiziaria.
6. Per quanto sin qui esposto l'appello risulta fondato e va, pertanto, accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, con contestuale declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.
7. Atteso il carattere assolutamente pregiudiziale della questione di giurisdizione quale sopra risolta, resta impedito l’ingresso di ogni questione di merito.
8. Il Collegio ritiene che i particolari profili della causa consentono la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (Ricorso n. 3637/2009), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l’inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberta Vigotti, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Claudio Boccia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il **/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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