Tuesday 10 December 2013 19:52:15

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Procedure concorsuali: l’assimilazione al servizio di ruolo di quello pre-ruolo è possibile soltanto se sia prevista espressamente dal bando

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV

In base alla giurisprudenza l’assimilazione al servizio di ruolo di quello pre-ruolo in sede di procedura concorsuale è possibile soltanto laddove sia prevista in modo espresso (così Consiglio di Stato, VI, 19 ottobre 2009, n. 6384). La finalità per cui si richiede il requisito del servizio “effettivo di ruolo” per l’ammissione ad una procedura concorsuale è specifica e distinta da quella propria del riconoscimento del servizio pre-ruolo per la ridefinizione dello status giuridico ed economico del dipendente. Nella procedura concorsuale si persegue infatti lo scopo di stabilire i requisiti dei partecipanti, atti a garantirne la esperienza giudicata necessaria per il servizio che sono chiamati a svolgere ove vincitori, e se uno di questi requisiti è individuato nella prestazione di un periodo di servizio di ruolo è perché si intende impiegare personale che abbia acquisito tutte le qualificazioni richieste per il servizio di ruolo ed operato con la continuità e pienezza di impiego proprio di tale tipo di servizio. Del tutto distinto è invece lo scopo del riconoscimento del servizio pre-ruolo per la ricostruzione della carriera, che è fatto in sede e fasi diverse da quelle del procedimento concorsuale per l’accesso alla carriera, ex post nel corso di essa, al fine di assicurare che quel servizio non sia considerato inesistente nella definizione della anzianità giuridica ed economica del dipendente, essendo stato effettivamente prestato pur se non in posizione di ruolo. La regola del bando prevedeva soltanto (genericamente, senza alcuna altra specificazione o aggiunta) l’attribuzione di punti 1,5 per ciascun anno di servizio maturato in B3 e punti 1 per ciascun anno di servizio maturato in B2 e B1. In tale quadro ne consegue che l’assimilazione al servizio di ruolo di quello pre-ruolo quale requisito per l’ammissione a procedure concorsuali è possibile soltanto se prevista espressamente. Allo stesso modo, la assimilazione anche ai fini del punteggio da attribuire in sede di valutazione – oltre che ai fini dell’ammissione - è possibile solo se prevista espressamente; al contrario, nella specie, la regola fissata dal comunicato n. 5 del 29 marzo 2006 è che “i servizi non continuativi con il servizio a tempo indeterminato non sono valutabili”; il comunicato del 18 febbraio 2004 stabilisce che “la valutabilità della anzianità di servizio non di ruolo prestato è limitata all’ultimo periodo”. Da tale insieme di regole non si può evincere una valutabilità del servizio pre-ruolo – definito non valutabile ai fini della anzianità – ai soli fini della esperienza professionale acquisita, come pretenderebbe l’appello sulla base dei ragionamenti sopra riportati, non essendovi alcuna regola espressa e specifica in tal senso, che, essa sola, riuscirebbe a supportare le pretese di parte appellante.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale******* del 2011, proposto da:

Francesco Paolo Porzio, Vincenzo Battaglia, Maria Sanicola, Paola Maria Dixit Dominus, Maria Pia Romano, Luigi Patti, Maria Mazzola, Maria Lauretana Brancato, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Zummo, con domicilio eletto presso Avvocati Associati Mp Legal in Roma, corso Vittorio Emanuele Ii. N.252;

 

contro

Agenzia del Territorio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti di

Filippo Salemi, Adriana Struppa Molinari; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 02498/2011, resa tra le parti, concernente graduatorie di ammissione al percorso formativo per l'accesso ai profili di collaboratore tributario area c pos. economico c1

 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia del Territorio e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2013 il Cons. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Stefano Recchioni (su delega di Vincenzo Zummo) e l'avvocato dello Stato Carla Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

 

FATTO

Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, gli attuali appellanti, dipendenti dell’Agenzia del Territorio, agivano per l’annullamento degli atti relativi alla graduatoria di ammissione al percorso formativo previsto dalla procedura di selezione professionale interna – indetta dalla stessa Agenzia con bandi 136 e 137 del 13 luglio 2011 - per la copertura dei posti disponibili nei profili professionali di collaboratore tributario, area C, posizione economica C1 e di Capo tecnico, area C, posizione economica C1.

Gli atti di approvazione delle graduatorie impugnati in prime cure, che non vedevano utilmente collocati i ricorrenti, venivano contestati per la mancata attribuzione in loro favore del punteggio per la voce “esperienza professionale”, che sarebbe stata sufficiente a collocarli utilmente nelle due graduatorie.

Ad avviso dei ricorrenti, ad essi sarebbero spettati 22 punti, quali autodichiarati nella domanda di partecipazione, mentre l’amministrazione avrebbe illegittimamente decurtato il punteggio inerente l’esperienza professionale maturata come servizio non di ruolo, sulla base del comunicato della Agenzia del 18 febbraio 2004, a mente del quale la valutabilità della anzianità di servizio non di ruolo è limitata all’ultimo periodo, in quanto prestato senza soluzione di continuità con la successiva immissione in ruolo; nel successivo comunicato del 29 marzo 2006, n.5 si stabiliva che “i servizi non continuativi con il servizio a tempo indeterminato non sono valutabili”.

Avverso tale sentenza, ritenendola errata e ingiusta, propongono appello i medesimi ricorrenti di prime cure, deducendo l’errata valutazione del requisito della esperienza professionale, la errata valutazione del requisito della anzianità di servizio, la errata attribuzione dei punteggi, la violazione di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, la errata valutazione ab origine da parte dell’amministrazione.

In particolare, si deduce che, considerando solo l’ultimo periodo del servizio non di ruolo prestato in continuità con la successiva immissione in ruolo, si sia operata una falsa interpretazione delle regole concorsuali. Infatti, il comunicato dell’Agenzia del 18 febbraio 2004 stabiliva che solo “la valutabilità dell’anzianità di servizio non di ruolo prestato è limitata all’ultimo periodo, in quanto prestato senza soluzione di continuità con la successiva immissione in ruolo”, senza che, però, sia previsto analogamente nella valutazione della esperienza professionale; il comunicato n. 5 prevede che “i servizi non continuativi con il servizio a tempo indeterminato non sono valutabili”, ma si riferisce all’anzianità di servizio e non alla esperienza professionale.

Pertanto, il primo giudice avrebbe operato una confusione tra esperienza professionale e anzianità di servizio.

L’anzianità di servizio è quella riferita al servizio prestato presso la Pubblica amministrazione o comunque riconosciuto dall’amministrazione di appartenenza; l’esperienza professionale non è la mera anzianità, ma la professionalità complessiva acquisita nell’amministrazione di riferimento.

Gli appellanti hanno svolto a tempo determinato, a tempo indeterminato e di ruolo, sempre in modo non interrotto, con carattere di continuità temporale e senza sospensione, attività presso l’Agenzia del territorio (prima Ufficio Tecnico Erariale) e la certificazione attesta la continuità temporale tra periodo non di ruolo e poi di ruolo.

Come detto, anche il Contratto collettivo nazionale distingue la esperienza professionale dalla anzianità di servizio, laddove specificamente stabilisce che, “con particolare riferimento all’esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell’ottica di valorizzare le capacità reali dei dipendenti e le loro effettive conoscenze”.

Si lamenta altresì il difetto di motivazione e di istruttoria dell’amministrazione nella valutazione di attribuzione dei punteggi.

Si sono costituite le appellate amministrazioni, chiedendo il rigetto dell’appello perché infondato.

Alla udienza pubblica del 19 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato.

Gli appellanti, in sede di autodichiarazione e con la tesi sostenuta in appello, ritengono di poter considerare l’intero periodo di servizio non di ruolo, per periodi talvolta anche molto significativi; l’amministrazione, con la tesi ritenuta legittima dal primo giudice, ha considerato solo l’ultimo periodo del servizio non di ruolo in continuità con la successiva immissione in ruolo.

Tale conclusione è apparsa più in linea con la giurisprudenza secondo cui l’assimilazione al servizio di ruolo di quello pre-ruolo in sede di procedura concorsuale è possibile soltanto laddove sia prevista in modo espresso, cosa che non avviene nella fattispecie (così Consiglio di Stato, VI, 19 ottobre 2009, n. 6384).

La finalità per cui si richiede il requisito del servizio “effettivo di ruolo” per l’ammissione ad una procedura concorsuale è specifica e distinta da quella propria del riconoscimento del servizio pre-ruolo per la ridefinizione dello status giuridico ed economico del dipendente.

Nella procedura concorsuale si persegue infatti lo scopo di stabilire i requisiti dei partecipanti, atti a garantirne la esperienza giudicata necessaria per il servizio che sono chiamati a svolgere ove vincitori, e se uno di questi requisiti è individuato nella prestazione di un periodo di servizio di ruolo è perché si intende impiegare personale che abbia acquisito tutte le qualificazioni richieste per il servizio di ruolo ed operato con la continuità e pienezza di impiego proprio di tale tipo di servizio.

Del tutto distinto è invece lo scopo del riconoscimento del servizio pre-ruolo per la ricostruzione della carriera, che è fatto in sede e fasi diverse da quelle del procedimento concorsuale per l’accesso alla carriera, ex post nel corso di essa, al fine di assicurare che quel servizio non sia considerato inesistente nella definizione della anzianità giuridica ed economica del dipendente, essendo stato effettivamente prestato pur se non in posizione di ruolo.

La regola del bando prevedeva soltanto (genericamente, senza alcuna altra specificazione o aggiunta) l’attribuzione di punti 1,5 per ciascun anno di servizio maturato in B3 e punti 1 per ciascun anno di servizio maturato in B2 e B1.

In tale quadro ne consegue che l’assimilazione al servizio di ruolo di quello pre-ruolo quale requisito per l’ammissione a procedure concorsuali è possibile soltanto se prevista espressamente.

Allo stesso modo, la assimilazione anche ai fini del punteggio da attribuire in sede di valutazione – oltre che ai fini dell’ammissione - è possibile solo se prevista espressamente; al contrario, nella specie, la regola fissata dal comunicato n. 5 del 29 marzo 2006 è che “i servizi non continuativi con il servizio a tempo indeterminato non sono valutabili”; il comunicato del 18 febbraio 2004 stabilisce che “la valutabilità della anzianità di servizio non di ruolo prestato è limitata all’ultimo periodo”.

Da tale insieme di regole non si può evincere una valutabilità del servizio pre-ruolo – definito non valutabile ai fini della anzianità – ai soli fini della esperienza professionale acquisita, come pretenderebbe l’appello sulla base dei ragionamenti sopra riportati, non essendovi alcuna regola espressa e specifica in tal senso, che, essa sola, riuscirebbe a supportare le pretese di parte appellante.

Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va respinto, con conferma dell’appellata sentenza.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

rigetta l’appello, confermando la impugnata sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Paolo Numerico, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere, Estensore

Fabio Taormina, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

 

 

 

 

     
     
L'ESTENSORE   IL PRESIDENTE
     
     
     
     
     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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