Friday 23 March 2012 13:22:20

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Dipendenti degli enti locali: nessun riconoscimento giuridico ed economico alle mansioni superiori esercitate di fatto

Consiglio di Stato

L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 22 del 18.11.1999, ha rimarcato che le mansioni svolte, superiori a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, sono del tutto irrilevanti ai fini economici e di progressione di carriera, salvo che la legge non disponga altrimenti e che l’attribuzione della mansioni e del relativo trattamento economico devono trovare presupposto nel provvedimento stesso di nomina o di inquadramento. Nel pubblico impiego, in sostanza, è la qualifica e non le mansioni il parametro di riferimento per la retribuzione, considerata la rigidità organizzatoria propria della pubblica amministrazione, legata anche ad esigenze fondamentali di controllo della spesa pubblica, così come previsto dall’articolo 97 della Costituzione. In ordine al disposto dell’articolo 36 della Costituzione, richiamato nel caso di specie dall’appellante unitamente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 296/19909, come da giurisprudenza ricorrente deve osservarsi che la norma trova applicazione nel pubblico impiego in concorso con altri principi di pari rilevanza, quali il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione e la rigida determinazione delle attribuzioni e responsabilità dei funzionari. Tali principi non consentono di dare riconoscimento giuridico ed economico alle mansioni superiori esercitate di fatto (Cons, Stato, sez. VI, 18 settembre 2009, n.5605). Giova rilevare che tale limite ha carattere di generalità nel pubblico impiego, tanto che per i dipendenti degli enti locali la possibilità di riconoscimento delle mansioni superiori è stata esclusa dai vari D.P.R. che hanno recepito gli accordi collettivi di categoria, per evitare che con tale conferimento si potesse far luogo dello slittamento in alto delle varie qualifiche, con conseguenti squilibri e lievitazione della spesa pubblica. Deve osservarsi, da ultimo, che gli artt. 56 e 57 del D.lgs. n. 29 del 31 marzo 1993, pure evocati dall’appellante, escludono la rilevanza delle mansioni superiori svolte di fatto da un pubblico dipendente, in quanto il divieto di riconoscimento delle stesse ai fini di un diverso inquadramento è coerente ai dettati costituzionali, in particolare all’articolo 97 che, per il principio di imparzialità obbliga alla osservanza delle regole di selezione e di accesso al pubblico impiego, per il buon andamento della pubblica amministrazione e per dare ad essa certezze sul piano organizzativo e finanziario.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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