Monday 26 March 2012 10:43:09
Giurisprudenza Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
Consiglio di Stato
Nel giudizio in esame i ricorrenti, con qualifica di cantonieri e capo cantonieri tendono al riconoscimento del diritto all’espletamento di specifici servizi di polizia stradale e chiedono, di conseguenza, la consegna dei blocchetti per l’elevazione delle contravvenzioni per le violazioni delle norme del codice della strada. Il Consiglio di Stato ha confermato la statuizione del Giudice di prime cure a tenore della quale l’espletamento del servizio di polizia stradale non è funzione che spetta automaticamente ai dipendenti con la suddetta qualifica di cantoniere o capo cantoniere, ma consegue ad una scelta dell’amministrazione. L’art. 12, comma 2 del codice della strada non attribuisce i servizi di polizia stradale immediatamente ed in via automatica ai dipendenti degli enti locali, ma prevede la possibilità che a detto personale vengano assegnati specifici e limitati servizi di polizia stradale e precisamente solo quelli di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e di tutela e controllo sull’uso delle strade, allorché l’amministrazione istituisca il servizio e individui i dipendenti ai quali assegnare delle funzioni. In sostanza, spetta all’amministrazione assegnare ai dipendenti con la qualifica indicata dalla norma citata l’espletamento del suddetto servizio. Ciò presuppone che il servizio sia disposto e organizzato dall’amministrazione che, d’altro canto, non ha alcun onere né obbligo di istituire il servizio e tanto meno di affidarlo a tutti i dipendenti che abbiano una determinata qualifica e che abbiano superato il corso. In conclusione, l’aver superato il corso di qualificazione costituisce mero presupposto per l’espletamento del servizio, ma non attribuisce di per sé alcun diritto all’espletamento del servizio di polizia stradale che, invece, può essere affidato solo dall’ente.
Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa - Friday 04 April 2025 06:53:08
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