Tuesday 27 March 2012 12:43:53

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Concorso pubblico: le cancellature a penna nell'elaborato non sono segni di riconoscimento

Consiglio di Stato

In materia di pubblici concorsi, le regole che vietano l'apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono finalizzate a garantire l'anonimato di tali prove, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione. Ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la commissione o singoli componenti di essa siano stati, o meno, in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato scritto ( cfr.Cons. Stato Sez. IV, 25-06-2010, n. 4119; Sez. V , 16-02-2010, n. 877 ; Sez. VI, 8.2.2006 n. 5220; Sez. V, 29.9.1999, n. 1208). Ritiene il Collegio che l’apposizione di cancellature (peraltro non isolate, ma in un certo numero) a penna nell’elaborato è fatto riconducibile ad una incertezza usuale nei candidati, rilevabile nella maggior parte degli elaborati di una selezione concorsuale e non connotata da un carattere di anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l’autore. Per questo, essa non è configurabile come segno di riconoscimento.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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