Monday 02 July 2012 16:35:41
Giurisprudenza Procedimento Amministrativo e Riforme Istituzionali
Consiglio di Stato
Nel caso di specie e' stata impugnata la sentenza del TAR, nella parte in cui ha respinto il ricorso proposto dal Codacons e dall’Associazione italiana per i diritti del malato avverso il diniego di accesso opposto dalla società Finmeccanica spa sulla istanza ostensiva proposta dalle appellanti per ottenere gli “atti ed i documenti nonché le domande presentate ai fini della partecipazione a procedure anche di rilievo pubblico e/o gare d’appalto e/o trattative private volte alla commercializzazione” dell’apparecchiatura medicale denominata TrimProb (costituente un bioscanner particolarmente efficace nella diagnosi precoce delle neoplasie tumorali e, in generale, delle infiammazioni dei tessuti). Il Consiglio di Stato ha affermato che in materia di accesso alla documentazione amministrativa i soggetti privati sono assimilati alle pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso - solo limitatamente alla attività di pubblico interesse che risulti disciplinata dal diritto nazionale o comunitario (art. 22, lett. e), della legge n. 241 del 7 agosto 1990). Nel caso di specie difettano anzitutto i presupposti per assimilare l’attività delle società private oggetto della domanda di accesso (relativa a documenti da cui desumere il grado di commercializzazione dell’apparecchiatura diagnostica) ad una attività di pubblico interesse disciplinata dalla normativa nazionale o comunitaria. Manca infatti una disciplina nazionale o comunitaria che disciplini o condizioni le scelte imprenditoriali di un soggetto privato riguardo alle modalità di commercializzazione di un prodotto medicale, trattandosi di una attività riservata alle insindacabili valutazioni del management societario ovvero alle scelte di politica industriale (anch’esse incensurabili) del soggetto titolare del marchio o del brevetto, non potendo ravvisarsi, nei confronti di un soggetto privato, un obbligo giuridico di commercializzare un prodotto o un macchinario, financo ove possa ritenersi provata la sua positiva efficacia sulla salute umana. La questione dirimente, pertanto, nella prospettiva della infondatezza della istanza ostensiva, risulta quella della carenza di una disciplina normativa che regolamenti la specifica attività di commercializzazione del bioscanner; laddove non appare al contrario insussistente, come non condivisibilmente sostenuto dal Tar, il requisito dell’interesse pubblico sotteso alla più ampia divulgazione possibile dell’apparato medicale di che trattasi, e ciò sia perché, sul piano oggettivo, si tratta di una strumentazione medica almeno potenzialmente rafforzativa delle possibilità di tutelare il diritto alla salute dei consumatori, in considerazione delle sue significative risposte sul piano della diagnosi precoce di alcune patologie, sia perché, sul piano soggettivo, il controllo di fatto e di diritto che lo Stato esercita, in forza della quota azionaria di riferimento ma anche in virtù dei poteri speciali di cui risulta titolare (d.p.c.m. 28 settembre 1999, attuativo dell’art. 2 del D.L.31 maggio 1994 n. 241) conferiscono all’attività dell’ente privato una rilevanza pubblicistica che difficilmente potrebbe negarsi. Oltre alla assenza di una attività presa in specifica considerazione dalla normativa nazionale o comunitaria, un’altra ragione a sostegno della non accoglibilità della originaria istanza ostensiva il Collegio inoltre la ravvisa con riguardo al carattere estremamente generico della richiesta di documenti formulata a suo tempo dalle odierne associazioni appellanti che risulta avere una inammissibile natura ‘esplorativa’, in contrasto con l’art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, che vieta espressamente domande di accesso tese ad esercitare un sindacato generalizzato sulla attività delle pubbliche amministrazioni (e a fortiori su quella dei soggetti privati).
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