Monday 29 October 2012 08:38:36
Provvedimenti Regionali Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
TAR Lazio
Il punto cruciale della presente controversia è da individuare nell'età di collocamento a riposo di un docente universitario ai sensi dell'art.1, comma 17, della l. n.230/2005. Secondo l'interpretazione dell'Università, che ha fatto proprio un orientamento espresso dal Ministero dell'Università e dall'Avvocatura dello Stato, la norma deve essere letta nel senso che il limite ordinario di collocamento a riposo è stato previsto dalla legge Moratti al compimento dei sessantotto anni ( alla fine dell'anno accademico nel quale sono stati compiuti i sessantotto anni), salva l'applicazione del prolungamento biennale, peraltro ora non più obbligatorio ma discrezionale a seguito del d.l. 112 del 2008. Il Collegio, in linea con quanto precedentemente statuito in materia con la sentenza n.35018/2010, non condivide tale interpretazione. A parte il netto contrasto con il dato testuale della norma, che prevede il limite di età dei settanta anni, va rilevato che la legge Moratti ha introdotto radicali modifiche nell'assetto dell'organizzazione universitaria ed in particolare nel rapporto dei professori universitari, tanto da dover salvaguardare con una norma, come quella del comma 19, il regime precedente. In particolare, ai fini dell'età per il collocamento a riposo sono stati equiparati i professori ordinari e associati, per i quali ultimi prima era previsto il limite di età di sessantacinque anni. È evidente dunque che la legge Moratti ha voluto prevedere un limite (70 anni) unico per tutti. Pertanto, l'espressione "ivi compreso il biennio", deve essere interpretata in relazione alla situazione vigente al momento di entrata in vigore della legge Moratti, per cui alcuni professori, in particolare gli associati, avevano già usufruito del biennio di prolungamento dopo il compimento dei sessantacinque anni. La norma è, quindi, chiara, oltre che sotto il profilo testuale, anche in relazione a tale contesto, nel volere parificare tutte le posizioni, con un limite unico ed invalicabile indipendentemente dalla avvenuta fruizione del biennio. Il riferimento al biennio indica, quindi, che il limite di settanta anni non può essere in alcun caso superato, anche con la avvenuta fruizione del biennio, non che il limite massimo sia costituito dai sessantotto anni (cfr. in termini CdS, VI, ordinanze n. 2000-2001-2002/2010; vedi anche Tar Campania, NA, n. 17 e n. 18 del 2010; Tar Lombardia, MI, n. 5295/2009 e n. 46/2010). Tale interpretazione è confermata dal fatto che il biennio è regolato dalla legge n° 503 del 1992 per tutti i dipendenti pubblici e come tale poteva, così come è avvenuto, essere oggetto di modifiche legislative. Sarebbe stato, inoltre, del tutto irragionevole far dipendere un regime introdotto ex novo, proprio al fine di uniformare le varie situazioni create dalla stratificazione di varie leggi nel tempo, dalla previsione di un limite di età introdotto per relationem ad una altra disciplina legislativa. È evidente, dunque, che la norma fondamentale posta dal comma 17 sia costituita dalla previsione del limite di età di settanta anni; mentre il riferimento al biennio di cui all'art. 16 della legge n 503 del 1992 serve solo ad evitare il superamento di tale limite di età a seguito del prolungamento biennale del servizio.
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