Saturday 24 November 2012 09:08:04

Giurisprudenza  Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa

Cinque anni e' il termine di prescrizione per agire contro la P.A. per ottenere le differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori

Consiglio di Stato

Nella sentenza in esame il Collegio rileva come la possibilità di rinuncia (espressa o tacita) alla prescrizione contemplata dall'articolo 2937 c.c. per crediti pecuniari aventi fonte in un rapporto di pubblico impiego è preclusa per la P.A. dall'articolo 3 del R.D.L. 295/1939, a norma del quale, ove risulti effettuato il pagamento di una somma prescritta, l'amministrazione per conseguire il rimborso può trattenere il pagamento delle rate successive; ne consegue che una volta maturato il termine di prescrizione l'amministrazione ha l'obbligo di eccepirla senza che sussista alcuna discrezionalità di avvalersi o meno della stessa e che, a maggior ragione, non possono derivare dall'intervenuto pagamento effetti abdicativi più ampi, come il diritto agli interessi ed alla svalutazione monetaria (cfr. Cons. Stato, A.P., 27 novembre 1996, n. 11). Dunque, se eccepire l’intervenuta prescrizione costituiva per l’Amministrazione comportamento doveroso (come, del resto, in linea di massima, riconoscono sia il TAR, che la stessa dipendente appellata), di fronte ad un provvedimento che (non riteneva espressamente di non avvalersi della prescrizione - nel qual caso si sarebbe forse potuto discutere della legittimità di una simile scelta e della relativa motivazione - ma semplicemente) trascurava di considerare tale profilo (omettendo, quindi di limitare la durata del riconoscimento a fini economici), il rilievo dell’organo di controllo che ha sottolineato detta omissione non sconfina nel merito amministrativo, ma rientra a pieno titolo nell’ambito della legittimità. Può aggiungersi che, trattandosi di pretese patrimoniali che maturano a prescindere da un formale riconoscimento mediante provvedimento amministrativo, la prescrizione opera per le differenze retributive anteriori ai cinque anni (infatti, mentre l'azione promossa dal lavoratore subordinato e avente ad oggetto il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'articolo 2946 cod. civ., le azioni dirette ad ottenere differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c. – cfr. Cons. Stato, IV, 9 luglio 2012, n. 4045); da calcolare nel caso in esame a ritroso rispetto alla data del 22 febbraio 1991 (data dell’istanza per la corresponsione delle differenze retributive, alla quale va ricondotto l’effetto interruttivo della prescrizione).

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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