Monday 05 December 2011 07:47:24
Provvedimenti Regionali Pubblico Impiego e Responsabilità Amministrativa
Corte dei Conti
Il giudice contabile nel parere in commento ha distinto due diverse ipotesi: quella del dipendente sin dall’origine assunto come part time e quella del dipendente che era stato assunto a tempo pieno, poi era passato a part time e, infine, chiede di tornare al regime del tempo pieno. Nella prima ipotesi, la legge finanziaria per il 2008 ha confermato che “per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni” (art. 3, co. 101, della l. n. 244/2007). Dunque, in questi casi, l’ente locale istante può attivare la trasformazione solo se sussistono i presupposti - fissati dalla legge per gli enti locali con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti - per procedere ad una nuova assunzione (il livello di spesa non deve superare quello dell’anno 2004, la spesa del personale deve incidere in misura inferiore al 40% della spesa corrente e ci deve essere stata una cessazione nell’anno precedente). Nella seconda ipotesi, invece, non trova applicazione l’art. 3, co. 101, della L. n. 244/2007 in quanto la norma citata non ha innovato alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva che disciplinano la trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente assunto a tempo pieno in uno a tempo parziale, prevedendo, altresì, che, con l’accordo sia del dipendente che dell’ente locale, le parti possano tornare al tempo pieno, originariamente previsto. In questo caso particolare, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno non è assimilabile ad una nuova assunzione poiché il dipendente era stato assunto a tempo pieno e, pertanto, il Comune può procedere alla modifica del rapporto in questione, a condizione che venga rispettato il parametro di spesa previsto dall’art. 1, co. 562 della L. n. 296/2006, che non è stato oggetto di modifica da parte del co. 10 dell’art. 14 del d.l. n. 78, conv. in L. n. 122/2010.
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