Sunday 12 May 2013 09:25:01

Giurisprudenza  Giustizia e Affari Interni

Provvedimento di revisione della patente di guida: ai fini dell'adozione del provvedimento basta l'insorgenza di dubbi sulla persistenza, nei titolari, dei requisiti fisici e psichici o della idoneità tecnica, non è necessario l'accertamento della responsabilità del soggetto nella cassazione del sinistro

Consiglio di Stato

Nel caso concreto a seguito di un incidente che causava il decesso di un passeggero che viaggiava nella vettura dell’appellante, nei confronti di quest'ultimo veniva disposta la revisione della patente. Il provvedimento veniva impugnato e sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno rigettato il gravame rilevando come il sinistro costituisce, per la sua gravità, ex se elemento idoneo a ingenerare nell’autorità amministrativa quel dubbio, richiesto dall’art. 128 CdS, tale da legittimare il procedimento di revisione della patente di guida. A tali conclusioni il Collegio perviene in quanto L’art. 128 del Codice della Strada, prevede, tra l’altro, che “gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terresti nonché il Prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale . . . o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla sussistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica. L’esito della visita medica o dell’esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terresti per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente”. Come è dato osservare “il presupposto che legittima la revisione della patente di guida risiede nella insorgenza di dubbi sulla persistenza, nei titolari, dei requisiti fisici e psichici o della idoneità tecnica”. Ciò che legittima l’autorità competente a disporre la revisione della patente di guida, dunque, non è rappresentato dalla “certezza” della responsabilità del conducente, bensì dal dubbio, ingenerato dalla dinamica di un sinistro ovvero dalla complessiva condotta di guida tenuta, sulla persistenza dei requisiti psico – fisici ovvero dell’idoneità tecnica. Alla ratio dell’art. 128, comma 1, Codice della Strada è del tutto estraneo ogni accertamento di responsabilità in ordine ad un sinistro intervenuto, essendo invece sufficiente che, dal complesso delle circostanze, possa desumersi – in base ad un procedimento deduttivo immune da vizi logici o evidente irragionevolezza – la necessità di un accertamento sulla detta persistenza dei requisiti ovvero dell’idoneità tecnica. Alla base del procedimento deduttivo può, inoltre, come ancora una volta condivisibilmente afferma la sentenza impugnata, essere posta “qualunque situazione di fatto che, avendo stretta attinenza alla condotta da tenere durante la circolazione stradale, prospetta una anomalia comportamentale del titolare della patente di guida tale da esigere una verifica della sua perdurante idoneità alla guida”.

 

Testo del Provvedimento (Apri il link)

 

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